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Sostieni la proposta delle Primarie
4.12.2005
Bologna, 1 dicembre 2005
Vi inviamo la versione finale della Proposta di Regolamento (Pasquino, Valbruzzi ed altri) di cui all'oggetto e nell'ipotesi che si voti il 9 aprile 2005.
E' possibile aderire attraverso il nostro sito web:
www.perleprimarie.org
Chiediamo a tutti coloro che dovessero aderire di farsi parte attiva per coinvolgere altri cittadini e altre cittadine.
Il Comitato Promotore Nazionale per le Primarie mette a disposizione di tutta l'Unione la proposta di Regolamento. Tale Regolamento potrà essere migliorato ed integrato anche in riferimento all'esperienza avuta con "La Primaria 2005".
L'importante è che ci sia la volontà politica di scelgiere la metà dei parlamentari dell'Unione attraverso la scelta politica dei cittadini dell'Unione. Cosa già avvenuta, con successo, il 16 ottobre 2005.
Buon lavoro a tutti.
p.COMITATO PROMOTORE NAZIONALE PER LE PRIMARIE
Paolo Orioli

COMITATO PROMOTORE NAZIONALE PER LE PRIMARIE
INCONTRO NAZIONALE DI LAVORO
FIRENZE 11 NOVEMBRE 2005
Ai Segretari dell’Unione c/o Piazza Santi Apostoli ­ Rom
a Al Prof. Romano Prodi, leader dell’Unione, candidato Premier dell’Unione
e.p.c. On. Vannino Chiti, L’Unione
e.p.c. Ai Movimenti Nazionali che sostengono L’Unione Proposta di regolamento delle primarie per la selezione dei candidati nelle liste circoscrizioni proporzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Premessa

La premessa di questo regolamento è che si voti con la nuova legge elettorale di tipo proporzionale.
Le Primarie si svolgono per tutte le liste elettorali che sostengono l’Unione.
Le Primarie potranno comunque svolgersi anche per una singola lista che le richiede.

Art. 1 Elettorato attivo. Chi vota alle Primarie
1. È elettore alle consultazioni Primarie ogni cittadino/a residente nella circoscrizione elettorale interessata dalle elezioni legislative che disponga dei requisiti per esercitare il diritto di elettorato attivo previsto dalle norme vigenti e che:
a) presenti al momento del voto alle primarie la tessera elettorale attestante la circoscrizione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità;
b) versi all’atto di esercizio del voto una quota di almeno 2 euro, ai fini di coprire le spese finanziarie dell’elezione, di contribuire alla campagna elettorale delle successive elezioni generali e per iniziative politiche unitarie dell’Unione;
c) sottoscriva le Linee Guida del Programma dell’Unione o, se già disponibile, il Programma dell’Unione.

Art. 2 Elettorato passivo. Chi si presenta alle Primarie
1. Può candidarsi alle elezioni Primarie per la selezione dei candidati nelle liste circoscrizionali ogni cittadino, residente da almeno un anno nell’ambito elettorale interessato dall’elezione, che possieda i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme vigenti, riferite all’elezione della Camera dei Deputati e che:
a) presenti la propria candidatura accompagnata da un minimo di 500 e un massimo di 750 firme raccolte presso cittadini elettori della circoscrizione;
b) stipuli pubblicamente un patto di lealtà nei confronti degli altri candidati che si presentano alle elezioni Primarie, assicurando, qualora sconfitto, il proprio sostegno ai candidati vincitori emersi attraverso le elezioni.
2. Le firme a sostegno di una candidatura devono essere autenticate da un rappresentante istituzionale.
3. La candidatura di ogni cittadino è giudicata ammissibile e resa pubblica dal Comitato organizzatore regionale entro tre giorni feriali successivi a quello della presentazione della candidatura.

Art. 3 Convocazione delle elezioni Primarie
1. Si svolgono elezioni Primarie per selezionare la metà dei candidati da inserire nelle liste circoscrizionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2. Si utilizzano le elezioni Primarie per la selezione congiunta dei candidati deputati e dei candidati senatori.
Spetterà al partito o ai gruppi politici che compone/compongono la lista decidere, di concerto con i candidati risultati vincitori alle primarie, in quale Camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) presentare i candidati che hanno vinto le elezioni Primarie, tenendo conto, anche, della diversa natura dell’elettorato passivo nei due contesti elettorali.
3. I candidati da collocare nelle posizioni dispari della lista circoscrizionale da presentare alle elezioni legislative saranno selezionati dalle forze politiche espressione della lista medesima, mentre i candidati da collocare nelle posizioni pari vengono selezionati mediante elezioni Primarie, così come prevsito dal presente regolamento. In ogni caso le forze politiche nel scelgiere comporre le proprie liste devono scegliere i propri candidati al di fuori delle persone che hanno partecipato alle Primarie.
4. Le elezioni Primarie sono convocate dai partiti o gruppi politici che compongono la lista e si dovranno svolgere non prima del 29 gennaio 2006 e non oltre il 12 febbraio 2006. Le firme a sostegno di una candidatura parlamentare vanno presentate tassativamente entro il 16 gennaio 2006.
5. Nel caso in cui più liste decidano di utilizzare il metodo delle Primarie per scegliere la metà dei propri candidati, ogni elettore potrà votare nelle elezioni Primarie di una sola lista.

Art. 4 Espressione e sistema di voto delle Primarie
1. La scheda elettorale per le Primarie riporta esclusivamente i nomi dei candidati.
2. Le Primarie si svolgono in un unico turno ed ogni elettore potrà votare per non più dei 2/3 dei candidati presenti nella lista. Fanno eccezione i cittadini residenti nelle regioni Valle d’Aosta e Molise, i quali avranno a disposizione una sola preferenza.
3. Concluse le operazioni di scrutinio dei voti, i rispettivi Comitati organizzatori regionali elaborano le graduatorie complessive dei candidati, formandole in ordine decrescente in relazione ai suffragi ottenuti. In base a tali graduatorie, entreranno nella lista per l’elezione generale successiva, seguendo l’ordine predisposto dal Comitato suddetto, tutti quei candidati necessari a coprire la quota di posti spettanti ai candidati scelti tramite elezione Primaria.
4. Nel caso in cui un candidato vincitore alle Primarie, già entrato nella lista dei candidati da presentare alle elezioni legislative, decida di ritirarsi dalla partecipazione all’elezione, sarà sostituito dal candidato immediatamente successivo nella graduatoria di cui all’articolo 4, comma 3.

Art. 5 Comitato organizzatore nazionale
1. Entro il 15 dicembre 2005 i partiti o gruppi politici che compongono la lista dovranno istituire un Comitato organizzatore nazionale delle elezioni Primarie ed assicurargli la responsabilità delle seguenti funzioni:
a) controllo e supervisione dell’azione dei singoli comitati organizzatori regionali;
b) nomina, entro il 20 dicembre 2005, dei componenti del Collegio dei Garanti;
c) garanzia del rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento delle elezioni Primarie;

Art. 6 Collegio dei garanti
2. Entro la data del 20 dicembre 2005 il Comitato organizzatore nazionale nomina un Collegio dei Garanti, composto da 9 persone dotate di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
3. Durante la prima riunione del Collegio, da svolgersi entro il 31 dicembre 2005, i suoi membri eleggeranno, con una maggioranza dei due terzi, il Presidente del Collegio stesso.
4. Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e nei Regolamenti di cui all’articolo 8, comma 1, e vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle elezioni primarie in tutti gli ambiti in cui esse si svolgono.
5. Il Collegio dei Garanti, oltre a convalidare definitivamente le graduatorie elaborate dai Comitati organizzatori regionali, esamina e decide sugli eventuali ricorsi presentati contro le graduatorie di cui all’articolo 4, comma 3.
6. Il Collegio dei Garanti dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

Art. 7 Comitato organizzatore regionale
1. In ogni regione interessata dalle elezioni Primarie dovrà istituirsi entro il 23 dicembre 2005 un Comitato organizzatore regionale che assicuri un adeguato periodo di tempo per la presentazione delle candidature.
2. Detto Comitato è composto da sette membri, di cui tre espressione dei partiti che compongono la lista e quattro estratti a sorte, di cui due donne e due uomini, aventi diritto di voto nella circoscrizione che si sono dichiarati disponibili a svolgere tale servizio per la lista.
3. Il Comitato organizzatore regionale svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l’ammissibilità delle candidature in relazione ai requisiti previsti all’articolo 1;
b) sovrintende all’organizzazione amministrativa e logistica delle Primarie nel proprio ambito elettorale di competenza;
c) controlla la trasparenza della raccolta e dell’utilizzo dei fondi di finanziamento per le elezioni Primarie;
d) si impegna a garantire un’elevata pubblicità sul territorio delle elezioni;
e) nomina dei componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e, tra questi, il Direttore, il Tesoriere e il Responsabile della comunicazione.

Art. 8 Ufficio tecnico-amministrativo regionale
1. L’Ufficio tecnico-amministrativo regionale cura l’attuazione del presente regolamento e lo svolgimento complessivo delle elezioni Primarie. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, così come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d, prepara i Regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto e predispone gli strumenti informatici per l’eventuale svolgimento per via telematica della consultazione. Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto. Il Responsabile della comunicazione promuove e coordina le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto. Il Tesoriere è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento delle elezioni primarie. L’Ufficio tecnico-amministrativo regionale può articolarsi a livello comunale.

Art. 9 Garanzie per la correttezza delle elezioni Primarie
1. Le garanzie principali devono riguardare:
a) adeguata pubblicità delle Primarie, utilizzando anche i fondi residui delle precedenti Primarie nazionali: gli organizzatori delle consultazioni Primarie devono informare in modo efficace la cittadinanza al fine di stimolarne la partecipazione, come elettorato sia attivo che passivo. Ciò può essere realizzato attraverso i canali di informazione di proprietà delle forze politiche che formano la lista e attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Le informazioni devono indicare dettagliatamente e con sufficiente anticipo:
1) la convocazione delle elezioni Primarie per i candidati da inserire nelle liste circoscrizionali;
2) la data di svolgimento delle elezioni Primarie;
3) le sedi e gli orari dove è possibile votare;
4) le candidature validamente presentate;
5) le modalità di voto alle elezioni.
2. La campagna elettorale dei candidati che si presentano alle Primarie:
a) il Comitato organizzatore regionale, dopo aver stabilito un tetto massimo di spesa uguale per tutti i candidati, organizza a livello di singola circoscrizione, almeno due occasioni di confronto pubblico e assicura una quota minima di spazio per ogni candidato sui mezzi di comunicazione.

Art. 10 Luoghi e svolgimento delle Primarie
1. Le elezioni Primarie devono svolgersi in luoghi accessibili e facilmente identificabili dai cittadini elettori. Al fine di stimolare la massima partecipazione dei cittadini i seggi sono istituiti sia presso le sedi dei partiti, gruppi o movimenti politici che compongono od appoggiano la lista, sia nelle sedi “istituzionali”.
2. Il Comitato di Garanzia assicura la segretezza del voto espresso dagli elettori durante le Primarie e che ogni elettore voti una sola volta (attraverso la registrazione personale fino al momento del voto, nel rispetto della vigente legge sulla “privacy”).

Art. 11 Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati previsto dalla presente legge è svolto per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo.

Comitato Promotore Nazionale per le Primarie
c/o Circolo Alle Rive del Reno
Via Riva di Reno, 77/a
40121 Bologna
www.perleprimarie.org
info@perleprimarie.org

Regolamento approvato dall’assemblea pubblica presso la foresteria della Presidenza della Regione Toscana

Firenze, 11 novembre 2005
Per sostenere questo regolamento invia il tuo nome, cognome ed indirizzo alla mail: info@perleprimarie.org o aderisci direttamente attraverso il sito www.perleprimarie.org
Primi firmatari: vedere sul sito nazionale
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