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Dal sito www.nelmerito.com Quale futuro per il Sindacato
29.07.2008

AUTONOMIA COLLETTIVA E LIBERTÀ ECONOMICHE: QUALE FUTURO PER IL SINDACATO. di Maria Cristina Cimaglia Qual è la lettura che la Corte di Giustizia europea sta dando dell'azione collettiva, quando questa contrasta con le libertà economiche fondamentali ispiratrici dei trattati comunitari? E soprattutto, è l'unica possibile? No, secondo la lettura che qui si propone. Ma occorre attivare a livello comunitario un processo che, come nelle tradizioni nazionali, porti ad affermare che le azioni sindacali vanno considerate come espressione dell'autodeterminazione che caratterizza l'autonomia collettiva, e questa è la finalità che deve essere loro attribuita; senza dimenticare, però, che occorre ragionare sulla transnazionalità dei conflitti a livello locale.

Negli ultimi tempi la Corte di Giustizia Europea(1) è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcune azioni sindacali (scioperi, scioperi di solidarietà, forme di boicottaggio) intentate da organizzazioni sindacali, per indurre la controparte a sottoscrivere contratti collettivi. Nel caso Viking il sindacato internazionale dei trasporti, l'ITF, intraprende un'azione per evitare il cambio di bandiera della nave Rossella, che nel passaggio di registrazione dalla Finlandia all'Estonia, avrebbe consentito di assoggettare i marinai alle condizioni di lavoro estoni, peggiorative rispetto a quelle finlandesi cui in precedenza i lavoratori erano soggetti. Nel secondo caso, la società svedese vincitrice di un appalto chiede alla sua controllante lettone, la Laval, di distaccare in Svezia un certo numero di lavoratori; le organizzazioni sindacali pongono in essere azioni collettive per negoziare un accordo di collegamento con il contratto collettivo nazionale svedese, affinché i lavoratori lettoni distaccati in Svezia possano beneficiare di queste condizioni contrattuali.

Queste vertenze hanno sollevato il problema del rapporto fra esercizio dell’azione collettiva e libertà economiche (nello specifico di prestazione dei servizi e di stabilimento), e si pongono in quel filone (caso Albany, Aeroporti di Roma) che ha avuto ad oggetto la difesa delle libertà economiche dalle possibili restrizioni della contrattazione collettiva. Nei casi Viking e Laval, però, è il conflitto collettivo ad essere giudicato sotto la lente delle libertà economiche da parte della Corte, che deve decidere entro quali termini queste possano subire limitazioni.

La tecnica interpretativa adottata dai giudici comunitari per dirimere le controversie è quella del bilanciamento, che richiede un procedimento di valutazione dell'impatto che l'esercizio di determinati diritti (nel caso di specie quelli sociali all'azione collettiva) può avere su altri, ritenuti preminenti e con essi confliggenti (nel caso specifico le libertà economiche). Va detto che l'adozione del principio del bilanciamento è già di per sé una conquista per l'Europa sociale, perché assegna, almeno a livello teorico, pari dignità ai diritti sociali e alle libertà economiche; anche se nel suo concreto esplicarsi l'autonomia collettiva ne esce limitata, il bilanciamento è una conquista perché in epoche anteriori vi era la netta subordinazione dei diritti sociali rispetto a quelli economici, e il diritto del lavoro veniva visto come un'eccezione al diritto della concorrenza. Nonostante ciò, il giudizio su queste sentenze non può essere positivo, visto il modo in cui il diritto di sciopero e all'azione collettiva ne sono usciti soccombenti; ma il problema in questo caso è da rinvenire non nella tecnica interpretativa adottata, quanto nella costruzione del processo decisionale da parte del giudice.

La tecnica del bilanciamento fra due o più principi confliggenti implica che l'interprete scelga la gerarchia di valori cui attenersi per dirimere la controversia e che, nel caso specifico, si è tradotta nella preminenza delle libertà economiche su quelle sindacali. Dopo aver scelto la scala di valori, all'interprete compete definire entro che limiti il diritto preminente possa essere sacrificato per raggiungere un determinato scopo, e per far ciò deve valutare se le modalità di esercizio del diritto in questione siano necessarie, idonee e proporzionate al raggiungimento dello scopo stesso. Ed è proprio questo il nodo cruciale della questione: il diritto di sciopero e all'azione collettiva sono usciti soccombenti nelle sentenze in esame, perché condizionati al raggiungimento di un obiettivo che è stato esso stesso individuato dall'interprete. Nel caso Laval i giudici hanno escluso la legittimità dell'azione collettiva perché mirava ad ottenere condizioni di lavoro paritarie tra i lavoratori distaccati e quelli del luogo di esecuzione della prestazione, obiettivo non necessario ad avviso della Corte in quanto veniva avanzata una richiesta superiore allo standard minimo di protezione garantito dalla normativa comunitaria, e indicato dai giudici come obiettivo legittimo dell'azione. Lo stesso è avvenuto nei giudizi di idoneità, in cui è la Corte ad aver individuato nei livelli minimi di protezione garantiti dalle direttive comunitarie l'unico obiettivo perseguibile dalle parti sociali, negando legittimazione a rivendicazioni di altro tipo, in quanto non adeguate a tale scopo.

L'azione sindacale viene quindi legittimata solo se strumentale al raggiungimento di determinati obiettivi, i quali vengono di volta in volta individuati dai giudici. Non si tiene in assoluto conto il fatto che l'azione collettiva è ispirata a logiche complesse, perché portatrice di interessi diversi e non necessariamente contingenti, tanto che una singola azione può essere parte di una strategia più ampia e di lungo respiro, come ad esempio una politica di lotta al dumping sociale fra stati, o volta al rafforzamento dell'autonomia collettiva stessa. In altri termini, le azioni sindacali vanno considerate come espressione dell'autodeterminazione che caratterizza l'autonomia collettiva, e questa è la finalità che deve essere loro attribuita.

In ciò si rinviene il forte divario fra i giudici comunitari e la giurisprudenza italiana, che da tempo ha sancito la non sindacabilità nel merito delle finalità dello sciopero, e che ne valuta la legittimità solo per i possibili effetti negativi su diritti di rango fondamentale. Per il resto, le restrizioni ammesse – anche dalla legge – si limitano alle modalità di esercizio dello stesso quando confliggenti con altri diritti di rango costituzionale; ne è un esempio il caso dei servizi pubblici essenziali, in cui l'esercizio del diritto di sciopero è limitato in quanto configge con altri diritti fondamentali della persona quali la salute, la circolazione, l'istruzione, ecc.

Tuttavia proprio la tecnica interpretativa di bilanciamento dei principi può portare a mutare il corso di questa giurisprudenza, se si riesce ad indirizzare la gerarchia assiologica mobile dei valori che deve guidare l'interprete. Nell'Italia dell'immediato dopoguerra, le ragioni proprie e le logiche ispiratrici dell'ordinamento intersindacale hanno portato all'immunità del diritto di sciopero e dell'azione collettiva, ed hanno consentito di affrancare questi principi da una lettura improntata ai canoni ermeneutici privatistici. Il processo da compiere deve portare a evidenziare nelle singole vertenze la complessità dell'azione collettiva e la non correttezza di una sua visione segmentata, decontestualizzata e frammentata; quando questi saranno i valori presi a riferimento dai giudici, la tecnica del bilanciamento consentirà all'azione collettiva di affermarsi. Per raggiungere questi risultati è però necessario che l'azione collettiva stessa non sia segmentata, decontestualizzata e frammentata; ne deriva che anche quando viene esercitata a livello locale, deve porsi come sintesi di interessi sovranazionali, al pari delle libertà economiche con cui entra in conflitto.

1) Corte di Giustizia europea 11.12.2007, C-438/05, Viking; Corte di Giustizia europea 18.12.2

Fonte: http://www.nelmerito.com  

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