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Forum :: La vetrina di Penna d' Oca :: E' meglio essere precisi :: Lidl: sentenza tribunale sul demansionamento
Autore Lidl: sentenza tribunale sul demansionamento
Redazione1
29.11.2008 18:36
Due addette alla vendita - cassiere della LIDL ITALIA SRL della filiale di Bollate hanno promosso azione avanti al Tribunale di Milano perchè venisse accertata la nullità e/o illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate dalla società e la dequalificazione professionale dalle stesse patita a causa della richiesta della LIDL di adibirle a mansioni di pulizia durante l’orario di lavoro.

Ed infatti la società, sin dalla loro assunzione ma con maggior “ accanimento “nel periodo compreso tra il novembre 2006 e l’aprile/ giugno 2007, le ha assegnate al servizio di pulizia della filiale - sanificazione delle toilette dei clienti e del personale, pulizia del magazzino, del parcheggio e del punto vendita, pulizia della pavimentazione con l’utilizzo di macchine professionali (lavasciuga) e attrezzi ( scopa a forbice, mocho, taglierino per la rimozione del chewingum) - non per rispondere a particolari esigenze organizzative o circostanze eccezionali ma per sopperire ad una carenza organizzativa esistente in tutte le filiali LIDL di Milano e provincia, ovvero l’assenza di personale con inquadramento nel 7° livello ccnl di settore ovvero di“ lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè: addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici “.

Allorquando le ricorrenti - supportate dal funzionario della Filcams CGIL - hanno espresso il loro dissenso e hanno cominciato a contestare l’assegnazione al servizio di pulizia, attività del tutto estranea a quella di addetta alle vendite propria del livello di appartenenza ovvero il 4° ccnl di settore, la LIDL ha attivato nei loro confronti una compagna intimidatoria e ritorsiva volta a screditare le lavoratrici e il ruolo di RSA di una delle due.

Sono infatti stati contestati alle ricorrenti fatti falsi ed inveritieri e comminate diverse sanzioni disciplinari (multa e della sospensione del lavoro e della retribuzione) in violazione dell’art. 217 ccnl di settore.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano – Dott. Riccardo Atanasio – ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo, dichiarando che le lavoratrici sono state demansionate per alcuni mesi dalla società convenuta, che le sanzioni disciplinari comminate dalla LIDL sono illegittime e che debbano, quindi, essere restituiti gli importi di retribuzione illegittimamente trattenuti a seguito dell’applicazione delle predette sanzioni.

Il Giudice di Milano ha così parzialmente accolto le domande delle lavoratrici - e le motivazioni si potranno leggere solo allorquando verrà depositata la sentenza integrale - con le quali chiedevano che si pronunciasse sulla legittimità della richiesta della società convenuta di poter adibire le lavoratrice assunte in qualità di addette vendita con inquadramento nel 4°/ 5° livello ccnl terziario a mansioni di pulizia presso il punto vendita Lidl di Bollate.

La ricostruzione dei fatti, confermata anche dalla testimonianza dei testi – ha dimostrato che LIDL Italia srl ha costantemente adibito le lavoratrice assunte in qualità di cassiere – addette alla vendita, a mansioni di pulizia ovvero a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione in violazione del disposto dell’art. 2103 c.c.
Avv. Lucia Aurola
Avv. Giovanni Furfari
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