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Assegno per il secondo figlio...
14.12.2003

Premio di natalità Art. 21 Decreto Legge 269 del 30.9.2003.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo Nazionale per le politiche sociali.

L’art. 21 (comma 1) del Decreto Legge 269 del 30.9.2003 prevede per ogni secondo figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004 ed anche per ogni figlio “ulteriore per ordine di nascita”, cioè terzo, quarto e così via, un assegno pari a 1.000 euro “una tantum”.
Il diritto all’assegno è previsto per le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie. Vengono quindi escluse le donne extracomunitarie, senza eccezione, neanche in possesso della carta di soggiorno, con l’esplicita motivazione, rilevabile dagli Atti parlamentari, che le donne extra comunitarie i figli li fanno comunque, con o senza “bonus”.
L’assegno viene concesso anche alle madri adottive (le madri affidatarie non vengono menzionate) se l’adozione avviene entro lo stesso periodo di tempo previsto per le nascite naturali, 1° dicembre 2003-31 dicembre 2004. I padri, compresi quelli adottivi, non vengono assolutamente presi in considerazione.
La prima riflessione significativa da fare è che NON VI SONO LIMITI REDDITUALI, quindi la cifra di 1.000 euro viene elargita a tutte le donne, miliardarie o indigenti, seguendo la deteriore logica assistenzialista già sperimentata per il “bonus” per le scuole private, ossia benefici concessi indiscriminatamente.
Questo premio di natalità viene concesso dai Comuni, i quali devono provvedere ad informare le interessate al momento dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati (comma 3).
L’assegno viene erogato dall’Inps secondo i dati forniti dagli stessi Comuni (comma 4).

Decreti attuativi

Devono essere emanati , non si dice entro quali termini temporali, “uno o più” Decreti attuativi.
Rimanendo in attesa dei decreti attuativi, che si spera possano risolvere almeno le più macroscopiche questioni interpretative, si apre da subito un’ulteriore serie di interrogativi.
Non si parla neanche di parti gemellari o plurimi: che succede in questi casi?
Come vi è noto, assegni per la nascita di figli sono stati già previsti nella precedente legislatura, con criteri sicuramente più equi.

Per le donne non lavoratrici, madri biologiche od adottive ed affidatarie, è previsto un assegno concesso dal Comune (Decreto 452/2000, artt. 10,11,12,13, art. 74 Dlgs 151/2001, Testo Unico per la tutela della maternità e paternità) secondo parametri reddituali relativi al numero dei componenti del nucleo familiare (ISE), comprendendo anche le donne extracomunitarie con carta di soggiorno e prevedendo i padri anche adottivi od affidatari, in assenza di madre o se si tratta di affidamento esclusivo al padre.
In caso di parti plurimi o di adozioni plurime il comune moltiplica il numero degli assegni di maternità per i nati o gli adottati od affidati.
L’importo della prestazione per il 2003 è di 1.357,80 euro, rivalutabile secondo l’Istat.

L’assegno del Comune è o non è cumulabile con “l’una tantum” del secondo o terzo o…(e così via ) figlio? “L’una tantum” (l’una partum?) di 1.000 euro “fa reddito” … per calcolare il valore ISE dei nuclei per il diritto all’assegno del Comune?
Come si rapportano l’una tantum e l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori? Sono cumulabili?
E ancora, non di ultima importanza, l’indennità di maternità delle lavoratrici madri si cumula con il premio di natalità in esame?

Istat

L’Istat, in data 8.10.2003 ha calcolato che il “bonus” in esame inciderà per lo 0,07 % sul reddito complessivo delle famiglie interessate, circa un milione, sempre secondo fonte Istat.
Non ci sembra davvero che questo intervento “una tantum” possa essere definito un reale sostegno economico alla maternità.

Fondo Speciale

Viene istituita in ambito Inps una gestione speciale di 308 milioni di euro per questo contributo di natalità (comma 2).
Peccato però che la somma in questione venga stornata dai fondi stanziati per la disoccupazione!

Rischiosa procedura normativa

Si è prodotta una pericolosa lacerazione normativa con il Decreto Legge 269 che stiamo esaminando.
Per quel che ci riguarda, in passato, sia l’assegno del comune per le casalinghe sia l’assegno per le lavoratrici atipiche e discontinue sono stati introdotti da Finanziarie (L. 448/98, L.488/99, L. 388/2000).
Qui invece assistiamo ad uno stanziamento che, oltre ad essere discutibile nel merito, comporta anche una singolare procedura normativa, dato che si tratta di un Maxi-Decreto Legge e non della Finanziaria.
Non c’è nessuna urgenza per la decretazione, come fanno notare giuristi del lavoro.

Un provvedimento quindi senza selezione di reddito, con selezione etnica – esclusione delle madri extra comunitarie - , con storno di fondi destinati alla disoccupazione.
Una misura che non risolve certo il sostegno economico e di tutela alla maternità, ma che è uno spot pubblicitario per il governo.
Inoltre, la tanto sbandierata preoccupazione del governo per la famiglia e per la maternità è tale che, nell’ambito dello stesso Decreto legge, all’art. 43, dove viene istituita la gestione previdenziale degli associati in partecipazione, non è prevista alcuna tutela specifica per la maternità.

Fonte : Inca Cgil



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