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Guida per applicare il reato di razzismo
8.06.2008
Il razzismo non è un opinione. Il razzismo è un reato! Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l'origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.

La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all'articolo 3 recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.

Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.42 del d.lgs. 286/98). Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vista la gravità di tale fenomeno, la legge prevede delle pene molto dure, per i colpevoli.

Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Mentre chiunque commette o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Esistono, inoltre, norme che puniscono in modo più grave, con la reclusione da cinque a dodici anni e con una multa da € 1033.00 a 10.330.00, chiunque promuova, organizzi, diriga associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o propaganda.

Chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo con finalità fasciste ovvero chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 206.00 a € 516.00.

Alcune disposizioni legislative inoltre si occupano della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio prevedendo la punizione con la reclusione da dieci a diciotto anni, per chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo. Se provoca la morte o lesioni personali gravissime, ovvero sottopone persone a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, la pena prevista è la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Ci sono, quindi, una serie di norme volte a colpire atti diretti a commettere genocidio mediante deportazione, limitazione delle nascite, e sottrazione di minori.

È infine vietato manifestare in pubbliche riunioni usando simboli o emblemi delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi antirazziali.

Spesso è difficile definire ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali. Per questa ragione la legge si è preoccupata di fornire una tutela specifica in questi casi.

Compie un atto di discriminazione:

1) il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);

3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (locazione di immobili);

4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Cosa fare quando si subisce una discriminazione Se sei stato vittima di un atto discriminatorio e vuoi chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio puoi presentare, personalmente o attraverso un legale, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui vivi.

Il giudice, una volta accertato che c'è stato un atto discriminatorio, potrà accogliere il tuo ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio nei tuoi confronti e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcirti dei danni che hai subito.

Per chi non rispetterà le decisioni del giudice è prevista la reclusione fino a tre anni oppure il pagamento di una multa da 103 fino a 1032 euro

Se invece il giudice dovesse respingere il tuo ricorso, hai un'altra possibilità: entro dieci giorni dal momento della notifica della sua decisione puoi presentare un reclamo alla Corte di Appello.

Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, puoi presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l'evento oggetto del reato con cui chiedere l'arresto di chi commette una discriminazione.

Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.

Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.

Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.

Le varie norme legislative, sebbene assicurino un'ampia tutela alle vittime di comportamenti discriminatori, contengono alcune lacune o difficoltà di applicazione.

Una di queste deve sicuramente intendersi la difficoltà di fornire la prova per chi abbia subito un atto discriminatorio. È apprezzabile, in tal senso, la direttiva comunitaria 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che è stata recepita dall'Italia il 1 marzo 2002 con legge n.39.

Con tale legge è stato, fra l'altro, posto il principio in virtù del quale l'onere della prova è a carico di chi abbia posto in essere il comportamento discriminatorio.


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