29.05.2004
Sintesi della proposta di legge n°4639 di iniziativa dei deputati Fassino, Agostini, Violante, Bersani, Visco, Benvenuto, Gambini.
Tutela del risparmio e provvedimenti in materia di vigilanza
1. La proposta di legge dei Ds introduce essenziali ed innovativi strumenti di tutela di risparmiatori e investitori in prodotti finanziari. È necessario, infatti, ridare fiducia ai risparmiatori, danneggiati dai recenti scandali finanziari, affinché essi tornino ad investire. A tal fine, fra l’altro, proponiamo tre strumenti: - in caso di collocamento dei prodotti finanziari presso investitori istituzionali e, quindi, senza prospetto, gli investitori devono tenerli in portafoglio per almeno un anno prima di cederli alla loro clientela (c.d. lock-in, analogo alla rule 144 della Sec); - gli intermediari devono classificare in maniera chiara ed oggettiva le tipologie di prodotti finanziari e dei risparmiatori in funzione del rischio; - delega precisa e circostanziata per introdurre le class action sul modello americano, con le quali i risparmiatori ed i soci di società quotate possono fare valere collettivamente le loro pretese al risarcimento del danno verso la società emittente o gli intermediari che violino norme di legge.
2. Un aspetto molto importante è quello delle autorità di vigilanza. La proposta dei Ds segue un modello tripartito “puro”, che non distingue in funzione del soggetto ma della materia, attribuendo alla Consob la vigilanza sulla trasparenza, alla Banca d’Italia la stabilità e all’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato la tutela della concorrenza, anche sulle banche. Non si svuota, quindi, la Banca d’Italia – a differenza del progetto di Tremonti – ma si disegnano in maniera precisa ed equilibrata le competenze, sopprimendo l’Isvap, la Covip, l’Uic e il Cicr. La proposta, inoltre, si fa carico di assicurare la rappresentanza degli interessi dei soggetti vigilati istituendo un panel composto da loro rappresentanti con funzione consultiva e di collaborazione. I rapporti istituzionali sono assicurati da una apposita Commissione bicamerale, che esprime parere vincolante alla nomina dei membri della Consob ed a cui le Autorità relazionano sull’attività svolta. Il coordinamento tra le Autorità viene realizzato attraverso un comitato composto in maggioranza dai vertici delle Autorità stesse. I Ds individuano il principio della durata temporale della carica di Governatore e ne affidano la determinazione all’autonomia statutaria della Banca d’Italia stessa.
3. Alla Consob vengono attribuiti più poteri, estendendo le indicazioni della direttiva sugli abusi di mercato: potere di convocare organi aziendali, di richiedere all’autorità giudiziaria ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni, di avvalersi della Guardia di finanza e di comminare direttamente le sanzioni. La Consob dispone l’ammissione e l’esclusione delle società dalla quotazione.
4. La proposta dei Ds innova sensibilmente alcuni aspetti del diritto societario, al fine di aumentare i poteri delle minoranze e l’indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di controllo: - l’ordine del giorno in assemblea può essere integrato su richiesta di una minoranza qualificata; - almeno un amministratore dev’essere nominato dalla minoranza; - la maggioranza dei sindaci viene nominata dalla minoranza; - per le società di revisione, si rendono più severi i requisiti di indipendenza, si introduce un criterio di rotazione non solo della società di revisione incaricata, ma dei partner e dei soggetti che materialmente compiono la revisione rispetto all’intero gruppo e si prevede che la nomina avvenga con parere vincolante del collegio sindacale (nominato, come visto, prevalentemente dalla minoranza); - si prevede il revisore unico per l’intero gruppo, comprese le società estere; - si prevede che la società che controlla società estere possa quotarsi solo se le controllate estere rispettino standard di trasparenza e di controllo interno stabiliti dalla Consob e comparabili con quelli dell’Unione europea, in maniera da disincentivare l’insediamento di controllate in paradisi fiscali e normativi (c.d. società off-shore).
5. Riguardo al diritto penale societario, il progetto dei Ds cerca di porre un rimedio, sia pure provvisorio, alla legge del 2001 che ha sensibilmente abbassato le tutele penali in materie economiche. Questa scelta si rivela errata dopo i recenti scandali finanziari ed è necessario invertire la rotta (come hanno fatto gli Usa dopo il caso Enron). Queste sono le scelte principali: - unico delitto di false comunicazioni sociali, senza distinguere a seconda che la condotta arrechi un danno o no (come fanno invece gli artt. 2621 e 2622 dopo la riforma del 2001), prevedendo come pena la reclusione da uno a cinque anni (ora la pena è molto inferiore); - falso in prospetto (art. 2623 c.c.): anche per questa fattispecie si elimina l’assenza di danno come ipotesi minore e si prevede come sanzione la reclusione fino a cinque anni; - falsità delle società di revisione: anche qui vengono eliminate le fattispecie di minore rilievo (l’assenza del danno e la non intenzionalità del danno stesso) e si unifica la pena in cinque anni di reclusione; - introduzione dei requisiti di incompatibilità anche per gli amministratori di società quotate, come per banche e Sim, e del potere della Consob di dichiarare l’impossibilità a ricoprire cariche sociali (c.d. disqualification, sul modello del Sarbanes-Oxley act); - reintroduzione del divieto, sanzionato penalmente, di concedere prestiti a favore dei membri degli organi sociali.
6. Si prevedono norme che rendono più difficili i rapporti economici tra le banche ed i loro soci ed amministratori, attribuendo alla Banca d’Italia la competenza a stabilire dei limiti ai crediti verso di essi.
7. Si prevedono, infine due deleghe significative e dettagliate: - attuazione della direttiva sugli abusi di mercato; - introduzione delle sezioni specializzate presso i giudici ordinari per cause in materie societarie e di diritto dell’economia.
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