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Diritto di Asilo: rendiamolo effettivo
19.06.2004

DIRITTO DI ASILO: RENDIAMOLO EFFETTIVO
A ridosso della giornata mondiale del Rifugiato (20 giugno) la Caritas rilancia
l’attenzione sul tema e sul disegno di legge in materia di protezione umanitaria e di
diritto di asilo
La Caritas Italiana, insieme alle Caritas diocesane, da oltre dieci anni offre accoglienza e sostegno
a richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria o temporanea. In particolare negli
ultimi anni è stato possibile accompagnare numerosi progetti territoriali, grazie anche ai fondi Cei
dell’otto per mille. Caritas Italiana partecipa inoltre, a livello sia istituzionale che tecnico, al
Programma Nazionale Asilo (PNA) e si adopera per l’attuazione di servizi di orientamento e
informazione ai richiedenti asilo ai va lichi di frontiera, per la formazione degli operatori, per
l’orientamento legale e sociale alle persone ospitate nei centri di accoglienza. In tale contesto si è
sviluppato un Coordinamento nazionale in materia di asilo a cui hanno finora aderito 35 Caritas
diocesane . Da questo impegno concreto sul territorio nascono l’invito costante a rendere effettivo il
diritto d’asilo e le seguenti riflessioni e osservazioni sul ddl.
Innanzitutto apprezzamento per l’iniziativa di elaborare un testo che disciplini in modo organico la
complessa materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria, con il quale l’Italia si accinge a
dare attuazione al diritto d’asilo sancito dall’articolo 10 della Costituzione.
Ma anche necessità che il disegno di legge (testo unificato C.1238, C.1554, C.1738, C.3847,
C.3857, e C.3883) sia atto a garantire alle persone in fuga dal loro Paese a motivo di persecuzione
una tutela effettiva, nel rispetto delle norme contenute nelle convenzioni internazionali cui l’Italia
ha aderito, dei princìpi di diritto internazionale, ed in conformità della normativa europea.
Da un lato c’è soddisfazione per quegli aspetti che confermano il rispetto dei princìpi sanciti dagli
strumenti internazionali in vigore per l’Italia, dei princìpi generali del diritto, di quelli sanciti dagli
strumenti europei vigenti, nonché della Costituzione Italiana. Si considerino a titolo di esempio:
1) il riconoscimento che il fondato timore di essere perseguitato può essere basato su “motivi di
razza, di religione, di nazionalità, di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico, ovvero sulle opinioni politiche”; 2) la previsione che i
procedimenti relativi ai minori non accompagnati richiedenti asilo hanno priorità sugli altri; 3) il
principio per cui il richiedente asilo non può essere trattenuto “al solo fine di esaminare la domanda
di asilo”; 4) il principio secondo cui le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato operano in “piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”; 5) il
principio secondo cui “l’audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la
prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo”; 6) il diritto per il richiedente
asilo di esercitare un’attività lavorativa dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo; 7)
la previsione che in caso di ricorso contro la decisione negativa sulla domanda di riconoscimento
del diritto di asilo il richiedente asilo possa essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale
fino alla decisione di primo grado pronunciata dal tribunale.
Dall’altro lato non si può fare a meno di constatare che il testo contiene anche elementi che non
sembrano garantire la conformità con i pri ncìpi universali di protezione internazionale e con
quelli sanciti dalla Costituzione Italiana. 1) In primo luogo, solleva perplessità la disciplina del
trattenimento presso i “centri di identificazione”, dato che l’istituto, i cui contorni risultano tuttora
ambigui, verrebbe ad applicarsi alla quasi totalità dei richiedenti asilo presenti sul territorio
00146 ROMA - Viale F. Baldelli, 41 - Conto Corrente Postale 347013
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