12.10.2004
IL “BONUS” PER CHI POSTICIPA LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
La Legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riforma del sistema pensionistico prevede, all’articolo 1, commi da 12 a 17, l’istituzione di un incentivo economico a favore di coloro che: · pur essendo in possesso dei requisiti minimi per accedere alla pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi, oppure 38 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica); · decidano di continuare l’attività lavorativa e di posticipare l’accesso al pensionamento. Le modalità operative per poter beneficiare del “bonus” sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con un apposito decreto del 21 settembre 2004. SOGGETTI INTERESSATI La Legge n. 243/2004 specifica che la facoltà di optare per il posticipo della pensione può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già maturato, o matureranno entro il 31 dicembre 2007, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità . Chi intende usufruire del “bonus” deve soddisfare i seguenti requisiti: · appartenere, al momento dell’esercizio dell’opzione, al settore privato (verificabile facendo riferimento alla natura del datore di lavoro); · essere iscritto al regime generale obbligatorio (oppure ad una gestione sostitutiva); · aver maturato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità . Sono esclusi da tali disposizioni e quindi non possono usufruire del “bonus”: · i dipendenti pubblici statali e degli enti locali (Comuni, Province e Regioni); · i dipendenti delle ASL; · i dipendenti degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ecc…); · coloro che hanno già maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. MISURA DEL BENEFICIO I lavoratori dipendenti che decidono di optare per il posticipo della pensione di anzianità rinunciano, di fatto, all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e alle forme sostitutive delle medesima per tutto il periodo agevolato. La somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Istituto previdenziale viene corrisposta direttamente al lavoratore che ha esercitato l’opzione. In particolare: · al lavoratore dipendente non viene trattenuta l’aliquota IVS (pari all’8,89 per cento) e · la quota a carico ditta (pari al 23,81 per cento) viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore anziché all’Ente previdenziale. Tale importo, inoltre, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’incentivo consiste, pertanto, in un “bonus” esentasse pari al 32,70 per cento della retribuzione lorda, elevato al 33,70 per cento per la fascia di retribuzione annua che eccede 37.883,00 euro. È bene precisare, tuttavia, che il “periodo agevolato” e l’importo del “bonus” non risulteranno utili ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva né della misura della pensione. L’importo della pensione liquidata al lavoratore all’atto del pensionamento sarà pari all’ammontare che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo agevolato, calcolato in base all’anzianità contributiva maturata al momento della scelta per il “bonus” e rivalutato degli aumenti del costo della vita nel frattempo intervenuti. Per tale motivo, si ritiene che ciascun lavoratore potenzialmente idoneo a percepire il “bonus” debba valutare la convenienza o meno di esercitare l’opzione. Il datore di lavoro, invece, non sembra possa trarre beneficio dal nuovo incentivo, in quanto il costo del lavoro non viene ridotto, ma viene soltanto diversamente ripartito.
QUANDO SI PUÃ’ ESERCITARE L’OPZIONE L’opzione per il posticipo della pensione può essere esercitata a partire dal 6 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della Legge n. 243/2004), in qualsiasi momento successivo al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità . L’opzione ha validità fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). I lavoratori che decideranno di avvalersi del “bonus” dovranno usufruirne fino al termine del periodo agevolato (31 dicembre 2007 oppure fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia) senza poter revocare la propria scelta e ripristinare i versamenti contributivi. In tal caso, l’unica alternativa è quella di cessare il rapporto di lavoro e richiedere, presentando l’apposita domanda, la liquidazione della pensione di anzianità . Dal 1° gennaio 2008, qualora il dipendente continui a prestare la propria attività , il datore di lavoro dovrà riprendere a versare con le consuete modalità la contribuzione pensionistica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive della stessa a cui il lavoratore è iscritto. Tali contributi potranno essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità . L’obbligo di ripristinare il versamento della contribuzione pensionistica scatta, inoltre, dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha raggiunto l’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. DECORRENZA DEL “BONUS” L’incentivo decorre · a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento (cosiddetta “finestra”) successiva all’esercizio della facoltà , ovvero · dal mese stesso di esercizio della facoltà , se l’opzione è stata esercitata contestualmente o in un giorno successivo alla scadenza della prima “finestra” utile. Il “bonus” deve essere corrisposto ai lavoratori entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi non versati. COME SI OTTIENE IL BONUS Il lavoratore che, in possesso dei requisiti di anzianità , intende rinunciare all’accredito contributivo e beneficiare del “bonus” per il posticipo della pensione deve darne comunicazione: · al proprio datore di lavoro, · alla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore, consegnando direttamente o inviando via fax, lettera o e-mail l’apposito modello disponibile presso gli uffici INPS e scaricabile dal sito Internet dell’Istituto (www.inps.it). Il decreto attuativo della Legge n. 243/2004 specifica che, entro 30 giorni dal ricevimento del modello o dall’acquisizione dell’eventuale documentazione integrativa, l’INPS invia al datore di lavoro un certificato con il quale: · dichiara che il lavoratore ha raggiunto i requisiti pensionistici di anzianità in base alla normativa vigente; · comunica l’importo della pensione maturata e che sarà “congelato”.
Nel frattempo, il datore di lavoro continuerà a trattenere e versare i contributi pensionistici; infatti, solo dopo aver ricevuto la comunicazione dal dipendente e la certificazione dall’INPS, il datore di lavoro: · interromperà il versamento dei contributi pensionistici; · procederà all’eventuale recupero, a conguaglio, dei contributi pensionistici versati ma non dovuti; · provvederà a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.
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