3.01.2005
Buon anno. La Toscana ha pubblicato la legge regionale e il regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle primarie. Con ciò, le primarie fanno ingresso nell'ordinamento giuridico Trasmetto allegato un appunto di sintesi e commento. La legge non accoglie tutte le impostazioni desiderabili. Essa rappresenta comunque un impulso senza precedenti. Le cose da fare, a mio avviso, sono : - badare a che le primarie regionali in Toscana si facciano veramente, e come vengon fatte. Il 5 febbraio, circa, scade il termine perchè i partiti depositino le liste dei candidati sui quali svolgere la scelta. Bisognerà esercitare le azioni necessarie perchè i candidati, che la militanza e l'area riescono ad esprimere, siano inclusi. - lavorare perchè nei programmi elettorali regionali compaia l'impegno a estendere (e migliorare) il sistema nelle altre regioni - dare battaglia nei congressi perchè la possibilità di attivare primarie, istituzionali o interne, sia un diritto degli iscritti e militanti. Il tutto senza perdere di vista la difesa del maggioritario, anche dalle tentazioni presenti nel centrosinistra, e la negatività delle "semplificazioni" propugnate da Berlusconi E in Puglia, chi ha informazioni precise su quel che sta combinando la GAD ? Cordialità PB ----------------------------------------------- PRIMARIE ALLA TOSCANA
Legge regionale 17 dicembre 2004 n° 70 Regolamento : DPGR 24/12/04 n° 75/R
Sintesi Commento
Quadro istituzionale : La legge regionale conferma il sistema maggioritario a turno unico per l’elezione del presidente Per la scelta dei consiglieri non prevede più l’uso di preferenze : l’elezione segue l’ordine di presentazione nella lista di candidati. Questa è ottima cosa. Ciò attribuisce ai partiti un maggior potere, che viene controbilanciato da … La Regione offre, a proprie spese , la possibilità, ai soggetti politici che lo richiedono, di svolgere una selezione primaria dei candidati alle elezioni regionali (distintamente per il presidente e/o il consiglio) A Costituzione vigente analoga iniziativa non può essere preclusa a comuni e provincie
Procedimento : - almeno 120 gg prima della scadenza del quinquennio il presidente della regione, d’ufficio, indice le elezioni primarie (rectius : dà inizio al procedimento per l’eventuale svolgimento) - entro i 20 gg successivi i soggetti politici interessati presentano domanda se intendono avvalersi della possibilità. La candidatura all’elezione non è vincolata al previo esperimento di primaria. I tempi del processo di preselezione anche dei candidati consiglieri ne risultano anticipati. - segue campagna elettorale di circa 30 gg, autodisciplinata dai soggetti interessati Non risulta efficacemente controllata e sanzionata - le primarie si svolgono (sempre che sia pervenuta domanda di almeno un partito) negli stessi tempi e luoghi per tutti i soggetti richiedenti, nell’intero territorio regionale o limitatamente alle circoscrizioni richieste, non dopo il 70° giorno antecedente la scadenza del quinquennio - un collegio di garanzia, eletto dal consiglio regionale, esamina i ricorsi e proclama i risultati, che vengono pubblicati
Soggetti promotori : “i soggetti che intendono presentare liste elettorali (ossia candidature alle elezioni)” depositando fra l’altro “il simbolo con cui intendono partecipare” : quindi i partiti organizzati (implicitamente : con atto dei rispettivi rappresentanti) o altri gruppi politici che intendano prender parte alle elezioni con nuovo simbolo. L’uso del simbolo è in generale tutelato dalle leggi elettorali, e anche questa procedura ne è condizionata. L’espressione usata include anche le coalizioni per l’elezione presidenziale. Il possibile interesse di gruppi interni o esterni ai partiti, a sostenere la presentazione di specifici candidati nelle liste di tali partiti, o in generale a promuovere lo svolgimento di primarie, non è preso in considerazione. La legge ha per scopo di “promuovere la partecipazione democratica dei cittadini” ma non di rivoluzionare il sistema politico partitico. Una evoluzione appare tuttavia inevitabile. Ammessa infatti la fattibilità concreta di selezioni primarie, azioni in tal senso possono essere contemplate e disciplinate dagli statuti e norme interne dei partiti. Anche in carenza di ciò, le pressioni perché essi si assoggettino a tale procedura rientrano nella dialettica democratica, e possono ottenere effetti proporzionati all’intensità dell’azione svolta.
Partecipazione : di regola, hanno diritto di voto tutti gli elettori iscritti nelle liste (se primarie di partiti diversi si svolgono insieme, si può votare in una sola di esse) I partiti richiedenti possono limitare la partecipazione agli iscritti in appositi albi, da essi stessi formati e distribuiti (vedi regolamento) I partiti possono inoltre avvalersi del supporto regionale per svolgere selezioni con procedure e modalità differenti da quelle previste dalla legge, e da essi stessi dettate; in tal caso, tuttavia, è istituito non più di un seggio per provincia.
Scelta : la lista dei candidati alla selezione primaria è presentata dal soggetto promotore. Vedi quanto detto sopra circa il ruolo dei gruppi interni ed esterni. Essi devono essere in numero almeno superiore di una unità, e non superiore al doppio, del numero dei seggi spettanti alla circoscrizione elettorale. La primaria serve anzitutto per stabilire l’ordine dei candidati nella lista Di fatto, l’elezione dei consiglieri risulta non più determinata dalle preferenze date nelle elezioni ufficiali, che coinvolgono la generalità degli elettori, ma dai voti espressi nelle primarie dagli elettori che vi si recano, più motivati ( e meno influenzabili da motivazioni extrapolitiche ?) Prestare attenzione al modo in cui viene formata la lista dei candidati primariali; stabilire p.es. il principio per cui, se essa non raggiunge il numero massimo consentito, la dirigenza non può escluderne aspiranti sostenuti da un determinato numero di iscritti al partito Per la candidatura alla presidenza della regione i candidati alla selezione devono essere due o tre. I modi di formazione della rosa, in caso di coalizione, non sono precisati dalla legge. Sembra fra l’altro possibile che la primaria sia promossa solo da uno o alcuni partiti, e che al prescelto, al deposito delle candidature definitive, si colleghino anche altri partiti In ogni caso si esprime un solo voto. Giustificato per la presidenza. Per la candidatura a consigliere, si rinnovano gli inconvenienti della preferenza unica
Effetto L’esito della primaria non è formalmente vincolante. La presentazione alle elezioni di liste non conformi all’esito delle primarie ha il solo effetto dell’incameramento di una cauzione di € 5.000 Sono ammesse (senza conseguente incameramento) rettifiche solo per : - assicurare il rispetto delle quote di genere, se previste dalla legge, secondo criteri predeterminati - ottemperare a regole in materia di “cause e condizioni di esclusione dalla candidatura”, che ciascun partito ha facoltà di prefissare, depositandole insieme alla lista di candidati alla selezione. Correttivo di eventi e situazioni che si determinino nel corso della selezione ? Comprensibile, ma difficile da formulare e da applicare
Modalità Le sezioni elettorali primariali sono individuate (mediante accorpamento di sezioni ordinarie; ma non meno di una ogni 20.000 elettori) e organizzate dai comuni (anche associati per l’occasione); così pure gli uffici di seggio. Le schede sono predisposte dalla regione, distintamente per partiti e per presidenti. Il voto è segreto. Lo scrutinio segue i criteri d’uso.
Piero Borla 2 gen. 05
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