26.02.2005
Acqua, qualità in deroga. Oltre 55 milioni di euro riscossi dall'Autorità garante della concorrenza messi a disposizione per la tutela dei consumatori. Inquinamento acustico: recepita la direttiva comunitaria per contenere il rumore negli aeroporti Acqua, arsenico e deroghe Con decreto del 22 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n.34, 11/2/05) il ministero della Salute ha disciplinato le deroghe alle caratteristiche dell’acque destinate al consumo umano, autorizzandovi, previa richiesta, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Puglia e le Province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti interessati, fermo l’obbligo generico di impegnarsi ad adottare il valore che assicuri l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, potranno consentire la presenza di boro, arsenico, fluoro, vanadio, selenio, nichel, cloriti e trialometani. I Vma (valori massimi ammissibili) potranno essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative. La norma pare in netto contrasto col principio di precauzione sancito nella Convenzione Onu del 1992.
A difesa dei consumatori Più di 55 milioni di euro sono la misura delle sanzioni riscosse dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato messi a disposizione di soggetti pubblici e privati attivi nella tutela del consumatore. Lo stabilisce un decreto del 23 novembre 2004 del ministero delle Attività produttive (Gazzetta Ufficiale n.34, 11/2/05). l’Unione nazionale delle Camere di commercio, le associazioni dei consumatori, la Guardia di finanza sono coinvolti nel progetto, talvolta anche congiuntamente. Gli obiettivi consistono principalmente nel dare garanzie di tutela al consumatore fornendo informazioni corrette, analisi dei mercati, strumenti efficaci e stragiudiziali di definizione di liti, previa formazione degli addetti ai lavori.
Se il rumore vola via Il decreto legislativo n.13 del 17 gennaio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.39, 17/2/05) dà attuazione alla Direttiva comunitaria 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. Le esigenze di circolazione dovranno contemperarsi con quelle dei cittadini esposti alle fonti inquinanti. Poche le deroghe. L’articolo 8 ne prevede una, disponendo maggiore tolleranza per i prossimi 10 anni per i veicoli immatricolati nei paesi in via di sviluppo.
Editoria senza patrocinio Il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio con decreto del 2 febbraio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.36, 14/2/05) «ai fini di consentire la completa riorganizzazione delle attività di comunicazione […] ed una maggiore coerenza dei flussi informativi» ha disposto la revoca di ogni forma di patrocinio concesso a periodici e/o riviste.
fonte: http://www.lanuovaecologia.it/
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