28.05.2003
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati
TURCO, LUMIA, BURTONE, CUSUMANO, DI SERIO D’ANTONA, LABATE, MAZZARELLO, PISA, RUGGHIA
“Istituzione di un Fondo Nazionale per le donne e le famiglie” Relazione Il presente disegno di legge intende istituire un Fondo nazionale per le donne e le famiglie, in cui confluiscano parte delle risorse provenienti dalla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tale Fondo denominato “Otto per mille – Fondo Nazionale per le donne e le famiglie” è collocato presso la Presidenza del Consiglio e si propone di: - garantire un reddito sicuro a donne capofamiglia; - sostenere il diritto alla dignità dei minori; - potenziare le strutture sociali per bambini e anziani; - offrire un supporto formativo alle donne per lo sviluppo di nuove professionalità ; - tutelare da un punto di vista economico e sociale le donne vittime di abusi e violenze; - sviluppare la conoscenza e le radici della cultura, affermando il concetto di parità tra uomo e donna.
Il progetto nasce dall'esigenza di rispondere alla carenza di risorse nel bilancio dello Stato verso le politiche sociali. Infatti, gli investimenti pubblici per politiche attive a favore delle donne e della famiglia continuano ad essere molto insufficienti e solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse si potrà dare un aiuto concreto ai problemi posti da questi soggetti. Per questo motivo si è ritenuto necessario ricorrere a parte della quota dell'otto per mille: solo nel 1997 si trattava di ben 1.400 miliardi di lire. L'idea di fondo del disegno di legge - originata da un progetto dell'Associazione "Donne & Futuro – o.n.l.u.s." con sede a Torino - è, dunque, quella di ricorrere ad un Fondo nazionale unico che promuova forme nuove di tutela e di aiuto nei confronti dei soggetti più deboli della società , vale a dire, le donne, gli anziani e i minori.
L’articolo 1 istituisce il "Fondo" presso la Presidenza del Consiglio e si propone di destinare una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’atto della dichiarazione annuale dei redditi. La ripartizione del Fondo tra le diverse Regioni avviene sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall’ISTAT entro il 28 febbraio di ogni anno.
L’articolo 2 stabilisce che le Regioni definiscano ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento e le risorse da destinare agli enti locali, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale i piani territoriali di intervento (ONLUS).
L’articolo 3 definisce le finalità del Fondo, tra cui il sostegno alle donne capofamiglia, la promozione di nuovi posti di lavoro per le donne, l'assistenza ai soggetti in difficoltà (portatori di handicap, anziani non autosufficienti).
L’articolo 4 istituisce una Commissione di controllo composta da rappresentanti degli enti locali e ONLUS che hanno partecipato al progetto per la valutazione dei risultati ottenuti. Entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni presentano una relazione sugli obiettivi perseguiti, sulle misure migliorative da adottare al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che viene resa pubblica a livello locale attraverso gli strumenti di informazione (stampa, TV, internet). Viene, inoltre, introdotta la previsione di una riattribuzione delle risorse nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto alle finalità del Fondo.
L'articolo 5 stabilisce analoghe forme di pubblicità a livello nazionale.
dal sito www.dsonline.it
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