8.04.2005
Tessile. Le linee guida della Commissione per la tutela del settore dalle esportazioni cinesi
- Con l'adozione delle linee guida sul tessile cinese, la Commissione Ue ha spianato oggi la strada ad un futuro utilizzo delle misure di salvaguardia previste nella clausola annessa al Protocollo di adesione della Cina alla Wto nel 2001. Ecco cosa prevedono e come funzionano: - STATO DI ALLERTA - vengono stabilite zone di allerta per ogni categoria di import di tessile cinese. L'allarme scatta quando le esportazioni cinesi mostrano ''un rapido e sostenuto incrementò o quando il prezzo per unità di prodotto registra un' improvvisa caduta. - INDAGINE - Se l'allerta scatta, la Commissione può avviare un'indagine su propria iniziativa oppure su richiesta di almeno uno Stato membro. L'indagine può partire anche su presentazione da parte dell'industria di ''prove chiare e accettabili''. Parallelamente all'indagine, devono essere avviate consultazioni informali con la Cina. - TEMPI - Le parti hanno 21 giorni per presentare le proprie opzioni, mentre in 60 giorni dovranno essere concluse le indagini e le consultazioni informali con le autorità cinesi. Al termine di questo periodo, la Commissione propone se chiedere consultazioni formali con la Cina. A partire da questo momento, le autorità cinesi hanno 15 giorni di tempo per ridurre le proprie esportazioni al livello medio registrato nei primi 12 mesi dei 14 mesi precedenti l'avvio delle indagini, maggiorato del 7,5% (6,5% per i prodotti di lana). - SALVAGUARDIA - Se la Cina non agisce volontariamente, la Commissione può lanciare immediatamente una procedura per fare applicare obbligatoriamente le restrizioni quantitative alle esportazioni. Le sanzioni resteranno in vigore fino alla fine dell'anno in questione, poi l'iter dovrà ricominciare. - EMERGENZA - Le clausole prevedono una procedura d'emergenza che consente di passare direttamente alle consultazioni formali qualora l'aumento dell'import sia tale da ''rendere imminente un danno materiale'' per il mercato europeo. - CHI DECIDE - La decisione e' presa dalla Commissione Ue in accordo con il Comitato tessile europeo in cui siedono rappresentanti dei 25. Se la decisione e' accolta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri, può diventare immediatamente operativa, diversamente la proposta dovrà passare al vaglio del Consiglio Ue. (ANSA).
(ANSA) - BRUXELLES, 6 APRILE
Fonte: http://toscanaeuropa.dol.it/opportunita/imprese/documenti/dettaglio.asp?id_doc=3415
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