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La legge tutela la partecipazione al voto
1.06.2005
La legge elettorale e quella sulle consultazioni referendarie tutelano la partecipazione al voto - Astensione: a ministri e prelati vietata la propaganda

da "La Stampa", 1/06/05, pag. 9

Chi ha funzioni pubbliche e gli uomini di culto che invitano a non votare rischiano da 6 mesi a 3 anni
di Michele Ainis

LA norma - anzi la doppia norma - stava sotto gli occhi di tutti, come la Lettera rubata di Allan Poe. Si tratta di due leggi che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto. Qualcosa che in questi giorni sta avvenendo con frequenza sempre maggiore nell’approssimarsi della scadenza del voto referendario, ma che finora è stata rivendicata come un diritto. Invece, secondo la legge, andrebbe sanzionata. Tutti possono consultare il testo di queste leggi, visitando rispettivamente il sito della Camera (www.camera.it) e quello dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it). Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta.
L'articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera afferma che chiunque sia investito di un potere, di un servizio o di una funzione pubblica, nonché "il ministro di qualsiasi culto", è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se induce gli elettori all'astensione. A sua volta, l'articolo 51 della legge che disciplina i referendum (la n. 352 del 1970) estende la sanzione prevista dal precedente articolo alla propaganda astensionistica nelle consultazioni referendarie.
Un problema - e che problema! - per i giuristi che avevano liquidato un po' frettolosamente la questione. Un problema doppio per chi lancia appelli all'astensione dall'alto d'una cattedra, o in qualità di sindaco, ministro, presidente di un'istituzione pubblica, specie se elevata. Un problema triplo per le gerarchie ecclesiastiche, per i vescovi, per le migliaia di parroci. E, naturalmente, ignorantia iuris non excusat.
Le polemiche sull’astensione hanno accompagnato tutta la campagna referendaria e sono destinate a scaldarsi ancora. Ma stavolta non si tratta di una discussione: ci sono due leggi che parlano chiaro. E’ legittimo spendersi in favore del non voto? La questione ha innescato un diluvio di polemiche, talvolta al di sopra delle righe. Eppure l'opinione che accusa di scorrettezza costituzionale l'astensionismo "militante" non è priva d'argomenti.
In primo luogo l'argomento storico, poiché sicuramente i costituenti non concepirono il quorum per sommare contrari e indifferenti in un unico paniere.
In secondo luogo l'argomento letterale, giacché l'articolo 48 della Carta definisce il voto un "dovere civico", e ne garantisce altresì la segretezza, mentre dinanzi a una campagna astensionistica chi si reca alle urne viene già schedato come complice del "Sì".
In terzo luogo l'argomento sistematico, dato che a sua volta l'articolo 75 della Costituzione parla di "voti" e "votazione" al referendum, e quindi il dovere di votare s'estende pure a tale fattispecie.
In quarto luogo l'argomento teleologico, poiché nello spirito della Carta il quorum funziona da termometro della serietà del referendum, serve insomma ad evitare che una legge - magari approvata a larga maggioranza in Parlamento - venga poi abrogata da una piccola frazione del corpo elettorale.
Serve dunque a respingere le istanze referendarie di scarsa importanza, mentre in questo caso nessuna voce del fronte astensionista nega l'importanza della prossima consultazione elettorale.
Da qui una doppia conclusione. Per i comuni cittadini, che restano ovviamente liberi di depositare o meno il proprio voto, anche se la seconda soluzione non rappresenta certo un esempio di civismo, quando non sia l'effetto di un disinteresse motivato. Per i sostenitori dell'astensione, che viceversa sono responsabili d'una grave scorrettezza, specie se parlano da un pulpito pubblico. Una tesi, un'interpretazione come un'altra? Può darsi; e del resto il diritto è il regno dell'opinabile. Ma di fronte alle leggi esistenti, magari dimenticate come molte altre del nostro infinito sistema legislativo, e di fronte a due norme che parlano così chiaro, comminando sanzioni severe per chi non le rispetta, sarà difficile ancora parlare di opinioni e interpretazioni.

micheleainis@tin.it

Ecco il testo contenuto nel Dpr 30 marzo 1957, numero 361 e successive modifiche Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato

Articolo 98
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000".

Nella legge del 25.5.1970 numero 352 si estendono ai referendum le norme del 1957. Questo il testo del Titolo V della legge, le Disposizioni finali:
"Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titolo I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall’articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell’articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum".

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