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Università, la riforma del Gattopardo
27.10.2005
Franco Donzelli per laVoce.info

Il disegno di legge sull’università, approvato il 29 settembre dal Senato con voto di fiducia, ha suscitato e continua a suscitare forti reazioni nel mondo accademico: Conferenza dei rettori, senati accademici, consigli di facoltà, rappresentanze, associazioni, sindacati hanno levato vibrate proteste, sia per il merito del provvedimento sia per il metodo seguito nell’approvarlo.
Ma l’ondata di indignazione ha lasciato sostanzialmente indifferente la maggior parte dei professori, dei ricercatori e persino dei giovani precari, presumibilmente rassicurati dall’ampia tutela garantita dal Ddl alle rispettive esigenze corporative; non ha neppure sfiorato l’opinione pubblica, che in Italia si disinteressa da sempre delle questioni universitarie, giudicate lontane ed esoteriche; ha provocato solo qualche flebile segnale di attenzione nel mondo politico e nella stampa.

Tanto rumore per nulla

Vi è qualcosa di paradossale in ciò che sta accadendo. Il disegno di legge è una confusa accozzaglia di norme contraddittorie e inapplicabili, che non fa onore alla capacità di legiferare del nostro Parlamento. Ma proprio per questa ragione, i suoi paventati effetti, qualora fosse approvato dalla Camera nello stesso testo uscito dal Senato, non si realizzerebbero se non in minima misura.
Con un articolo unico e venticinque commi, infatti, il Governo si impegna strenuamente a vanificare gli obiettivi che pur proclama di voler perseguire.
Pertanto, mentre le pubbliche proteste degli organi istituzionali e delle rappresentanze accademiche appaiono per certi aspetti surreali, dato che stigmatizzano qualcosa che non c’è, il sostanziale silenzio dei professori, dei partiti politici, dell’opinione pubblica e della stampa rivela una situazione di passiva rassegnazione e di incapacità propositiva. Il Ddl non dovrebbe essere criticato per ciò che dice di voler fare, e non fa. Ma piuttosto per il fatto che non apporta alcun contributo alla soluzione di serissimi e annosi problemi che, ormai marciti nell’inutile attesa di una soluzione, stanno rapidamente trasformando il sistema universitario italiano in uno dei peggiori del mondo.
I punti principali toccati dal disegno di legge sono a mio avviso tre: il primo, sul quale si è concentrata la maggior parte dell’attenzione, ha a che vedere con la messa a esaurimento (vulgo, la "soppressione") del ruolo dei ricercatori; il secondo riguarda lo stato giuridico dei professori; il terzo concerne le procedure di reclutamento dei professori stessi. Qui mi occuperò dei primi due punti. Il terzo è discusso nell’articolo pubblicato qui a fianco.

La questione del ruolo dei ricercatori

Il ruolo dei ricercatori, che a mia conoscenza non ha equivalente in alcun altro sistema universitario al mondo, nasce nel 1980 con caratteristiche ibride. Non è inizialmente un ruolo docente, giacché ai ricercatori non è conferita alcuna vera autonomia didattica (e neppure di ricerca, a dire il vero), ma viene progressivamente trasformato (con l’articolo 12 della legge 341 del 1990 e le successive estensioni, che il Ddl si propone ora di abrogare) in una specie di fratello minore, soggetto a tutela e a limitazioni di ogni tipo, del vero ruolo docente, che resta quello dei professori. Peraltro, nonostante questo stato di umiliante minorità, nel ruolo si entra solo in tarda età: ancor oggi, nonostante le migliaia di nuove immissioni che si sono verificate negli ultimi cinque anni, l’età media d’ingresso supera i trentacinque anni. Negli altri paesi, più civili del nostro, a questa età si gode già da anni di una piena autonomia didattica, di ricerca e di gestione di fondi, oltre che, naturalmente, di livelli stipendiali ben diversi da quelli italiani. Ma, com’è ovvio, anche i doveri sono ben diversi.
La "soppressione" di un simile ruolo non potrebbe dunque che far bene all’università italiana.
E proprio questo è uno degli obiettivi dichiarati del disegno di legge. Poi, però, per ragioni inconfessate, ma facilmente intuibili, il comma 7 del Ddl dilaziona al 30 settembre 2013 l’effettiva "soppressione" del ruolo dei ricercatori, con un periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime di ben otto anni. In questo lasso di tempo incredibilmente lungo, potranno essere banditi posti di ricercatore secondo le procedure oggi in vigore. Si tenga conto, inoltre, che il Ddl prevede il blocco immediato dei bandi per professore ordinario e associato secondo le procedure vigenti (comma 6), mentre le nuove procedure del loro reclutamento non potranno essere attuate in un periodo breve, forse mai del tutto. Questo significa che, per un periodo forse molto lungo, i fondi a disposizione delle università per il reclutamento di nuovo personale docente (in qualche senso) potrebbero essere utilizzati solo per l’assunzione di ricercatori. Il presumibile risultato di tutto ciò sarebbe quello di ritrovarci nel 2013 con un numero di ricercatori molto più elevato, diciamo il doppio, di quello attuale. A quel punto, con 40mila ricercatori, di cui 20mila neo-assunti, il ruolo dei ricercatori diverrebbe politicamente insopprimibile, vanificando gli obiettivi espliciti del disegno di legge.

Lo stato giuridico

Per quanto riguarda lo stato giuridico dei professori, i fini apparentemente perseguiti dal Ddl mi paiono meritevoli: chi non potrebbe apprezzare il tentativo di rendere più flessibili le norme che lo regolano, oggi irrigidite da burocratici automatismi e piatte uniformità? In particolare, chi potrebbe ragionevolmente obiettare all’introduzione di un sistema di incentivi, anche monetari, che scardinino l’attuale rigidità di progressioni stipendiali basate esclusivamente sull’anzianità di ruolo?
Potrebbe sembrare che il disegno di legge si muova decisamente in questa direzione.
Infatti, al comma 8, si legge testualmente: "La delibera di chiamata [dei professori ordinari e associati] definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia […]". Questa formulazione sembrerebbe aprire la strada a un’utile differenziazione dei rapporti di lavoro fra diverse università, che potrebbero all’apparenza definire "le fondamentali condizioni del rapporto" sulla base delle esigenze e delle possibilità locali. Inoltre, l’ancoraggio della parte fissa della retribuzione al "trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia", notoriamente molto basso, sembrerebbe liberare una grande quantità di risorse che potrebbe essere impiegata per la parte variabile della retribuzione, consentendo finalmente di attuare un’indispensabile politica di incentivazione dei meriti, delle competenze e dei risultati conseguiti dai singoli.
Tuttavia, il riferimento incidentale al comma 16 può suscitare qualche sospetto. Per dissiparlo, non resta che consultare il comma, dove si può leggere testualmente: "Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito". Dunque, nulla cambia, rispetto alla situazione attuale, per quanto riguarda la parte fissa della retribuzione.
Ma le progressioni legate all’anzianità di ruolo assorbono oggi una parte enorme della massa stipendiale dei professori. Riconfermare l’attuale struttura retributiva significa non lasciare nulla per la parte incentivante, sicché diviene pienamente comprensibile l’involontaria ironia di una successiva frase del medesimo comma: "Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio […]" (corsivo aggiunto). Poiché le disponibilità di bilancio sarebbero completamente esaurite dalle progressioni stipendiali automatiche per anzianità, la "retribuzione aggiuntiva" incentivante non potrebbe che restare per sempre "eventuale".
Nello stesso comma si può trovare anche la disposizione che impegna i professori a tempo pieno a svolgere "non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale". (1)
Questa misura, a mio avviso positiva, moderata e in linea con gli standard internazionali (2), ha suscitato vivaci opposizioni da parte di moltissimi professori, inclusi alcuni fra i rari (ma assai ben rappresentati sulla stampa quotidiana e periodica) sostenitori del Ddl. Poteva forse il Governo trascurare cotanta ostilità, che rischiava di incrinare persino il debole fronte dei propri simpatizzanti? Certamente no. E infatti, subito dopo la frase riportata, il testo prosegue così: "Le ore di didattica frontale possono variare […] sulla base di parametri definiti con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca".
È questo un caso interessante di deroga preventiva: l’eccezione precede l’effettiva introduzione della norma. Inoltre, si può facilmente immaginare a quali pressioni sarebbe sottoposto il ministro, nel caso in cui questa disposizione fosse realmente adottata, da parte di gruppi di professori interessati a illustrare le evidenti "specificità" e le ovvie "diversità" dei propri settori scientifico-disciplinari, da cui dipende il possibile sconto (ministeriale, ben s’intenda) sulle ore di didattica frontale.
Ora, il comma 19 dispone che i professori che si trovano "in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge", e che non optano per il nuovo regime, conservino "lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento […]".
Ci si può chiedere se sia probabile o meno che qualche professore in servizio eserciti la possibile opzione per il nuovo regime. In realtà, la risposta è scontata: a queste condizioni, senza alcuna plausibile speranza di compensi aggiuntivi e con il rischio di dover svolgere qualche ora in più di didattica frontale non remunerata, nessun professore potrebbe avere alcun incentivo a esercitare l’opzione. Se quindi il disegno di legge entrasse realmente in vigore, ci si dovrebbe aspettare che la totalità dei professori in servizio (circa trentacinquemila persone) continui a mantenere lo stato giuridico preesistente, fino a quando ciò è possibile: fino al pensionamento per gli ordinari, e fino al pensionamento o all’eventuale passaggio di fascia, per gli associati.
Non sembra certamente una buona premessa per rinnovare l’università.

(1) Per i professori a tempo definito, invece, le ore annue di didattica previste sono 250, di cui 80 di didattica frontale.

(2) In Francia, ad esempio, le ore di didattica frontale sono 128 per tutti i professori universitari.

Fonte: http://www.lavoce.info/news/view.php?id=10&cms_pk=1816&from=index

mt

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