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+ REGOLE + LIBERTA' DI SCELTA + GARANZIE |
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16.12.2005
La seguente proposta di legge mira a creare un Fondo più stabile e duraturo per finanziare le varie branche della ricerca scientifica. Un Fondo integrativo che non costituisca un peso economico nè per la Finanziaria annuale nè per le tasche dei contribuenti con ulteriori prelievi obbligatori.
Un Fondo integrativo per la ricerca scientifica alimentato dall'attuale 8x1000 dell'Irpef e dalle donazioni volontarie deducibili fiscalmente.
TANTO PER CHIARIRE
1) Nessuno è obbligato a devolvere l'8x1000 a qualcuno. Ma chi sceglie di farlo non effettua una donazione, ma indica allo Stato come deve spendere il suo 8x1000 dell'Irpef che è tenuto a versare obbligatoriamente. Quindi, le risorse derivanti dall'8x1000 vanno considerate DANARO PUBBLICO.
2) La donazione, invece, è libera e si può fare a chi si vuole, ma con i soldi propri.
.
Il Fondo integrativo finanzia i soggetti riconosciuti dallo Stato (università , enti, istituti, ecc.), eccetto le fondazioni e le associazioni non profit che possono sostenersi con le donazioni spontanee, sia di imprese che di privati, nonché con finanziamenti aggiuntivi statali (diversi dall' 8x1000 devoluto per scelta dei contribuenti) eventualmente predisposti dal governo di turno.
La proposta di legge è articolata nei seguenti punti:
Punto 1)
Per consentire a 22 milioni di contribuenti, che non scelgono nè le opzioni religiose nè lo Stato, di poter fare una scelta laica, diversa.
Istituzione di un Fondo integrativo per finanziare le varie branche della ricerca scientifica. All'elenco vigente dei possibili beneficiari cui poter destinare l'8x1000 dell'Irpef, ovvero le opzioni tra cui il contribuente può scegliere di firmare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, aggiungere: "ricerca scientifica" .
Punto 2)
Per essere certi che almeno una parte dell'8x1000 a gestione statale vada al Fondo per la ricerca scientifica.
All' art. 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, dopo le parole: “conservazione dei beni colturali” aggiungere: “ricerca scientifica”. Della quota 8x1000 a diretta gestione statale, una percentuale non inferiore al 20 per cento va aggiunto al Fondo derivante dal precedente punto 1).
Punto 3)
Perchè tra gli scopi di interesse sociale la ricerca è fra quelli di carattere prioritario.
Al secondo comma dell' art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222, le parole ”scopi di interesse sociale o di carattere umanitario” sono sostituite dalle seguenti: “ scopo di interesse sociale, di carattere umanitario e scientifico”.
Punto 4)
Per evitare che il governo di turno possa ridurre la dotazione statale annuale e rallentare il progresso della ricerca scientifica.
Il Fondo per la ricerca derivante dall'8x1000 dell'Irpef, si intende integrativo e non sostitutivo del finanziamento statale che ogni anno viene previsto nella Finanziaria. Pertanto, nelle finanziarie successive all'approvazione della presente proposta di legge, detto finanziamento statale non dovrà essere inferiore a quello stabilito nell'ultima Finanziaria precedente l'approvazione della legge medesima.
http://www.clubfattinostri.it/8x1000/propostadilegge.htm
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