19.02.2006
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2006 la circolare del 20 gennaio 2006, che chiarisce alcuni aspetti del procedimento per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluta alla diretta gestione statale. Possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Scadenza 15 marzo 2006.
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari diretti alle seguenti finalità :
Fame nel mondo. Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
Calamità naturali Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.
Assistenza ai rifugiati Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vigente normativa (vedi nota 3) o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
Conservazione di beni culturali. Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
Le richieste di contributo devono essere presentate, entro il 15 marzo 2006, in duplice copia, di cui una sola in bollo e indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo via della Mercede n. 9 00187 Roma. I soggetti richiedenti devono presentare, insieme alla richiesta di contributo, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, una relazione che definisca l'intervento sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
Apposite commissioni tecniche competenti per materia hanno il compito di analizzare, entro il 30 giugno, le domande pervenute; sulla base dei pareri forniti, ed entro il 30 novembre, viene infine predisposto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota fra i vari beneficiari delle quattro fattispecie.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è inoltre tenuto a predisporre annualmente una relazione al Parlamento sull’andamento dei lavori finanziati con la quota dell’otto per mille IRPEF assegnata negli anni precedenti, sulla base delle informazioni raccolte dai Ministeri competenti per materia. Esso ha altresì il potere di revocare, con apposito decreto, i fondi assegnati nel caso di mancato o distorto uso dei fondi da parte del beneficiario.
Per scaricare il testo della circolare: http://www.cisvol.it/modules.php?op=modload&name=NewsExt&file=article&sid=442&mode=thread&order=0&thold=0
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