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Ida Severini Vs. Silvio Berlusconi |
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2.03.2006
GIUDICE DI PACE DI ROMA
ATTO DI CITAZIONE
La sottoscritta Sig. Ida Severini c.f. SVRDIA28B50H211R, nata a Recanati il
10/2/1928 e residente in San Cesareo (Rm), Via F. Corridoni 342, con l'intervento
ad adiuvandum di LISTA CONSUMATORI con sede in Ardea, nella persona del
presidente e legale rappresentante Renato Campiglia, e del CODACONS in
persona del legale rapp.te Pino Ursini , rappresentati e difesi, giusta
procura posta a margine del presente atto, dagli Avv. ti Antonio Di Pietro e
Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale Nazionale
del Codacons, in Roma, Viale Mazzini 73
CONTRO
il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi, anche in proprio,
domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, sita in
Roma, Via dei Portoghesi, n.12 e personalmente in ARCORE
PREMESSO
-che, in data 8 maggio 2001, in occasione della partecipazione alla
trasmissione televisiva "Porta a Porta", il Cav. Silvio Berlusconi ha
unilateralmente emesso un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., rivolgendo
a tutti gli italiani una proposta di contratto che, con il
voto, poteva essere accettata e sottoscitta, conosciuta come il "Contratto
con gli italiani" (doc. 1);
-che, il contratto è valido e operativo dal 13 maggio 2001 con il voto degli
elettori italiani;
-che, detto contratto, con la vittoria elettorale della Casa delle Libertà ,
obbliga il Cav. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del
Consiglio, a realizzare nei cinque anni di governo diversi obiettivi;
- che, in particolare, con il contratto sottoscritto il Cav. Berlusconi si
impegnava a:
1) abbattere la pressione fiscale;
2) attuare il piano per la prevenzione del crimini;
3) innalzare le pensioni minime ad almeno un milione di Lire al mese;
4) dimezzare il tasso di disoccupazione con la creazione di 1 milione di
posti di lavoro;
5) aprire cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal "Piano
decennale per le Grandi Opere";
-che, nel caso in cui al termine dei cinque anni di governo almeno 4 su 5
dei traguardi previsti dal contratto non fossero stati raggiunti, il Cav.
Silvio Berlusconi si impegnava formalmente a non ripresentare la propria
candidatura alle successive elezioni politiche;
-che nelle dichiarazioni pubbliche del Presidente Berlusconi (registrate
anche sul sito di Forza Italia, Partito del Cav. Berlusconi) si afferma che
il contratto è stato rispettato e gli obiettivi sono stati tutti raggiunti.
In particolare il Presidente afferma che "nel 2001 per la prima volta una
coalizione ha presentato un programma con sanzione in caso di mancata
realizzazione degli impegni presi" . "siamo messi benissimo, abbiamo
rispettato tutti gli impegni";
-che, ancora, con il discorso di apertura del Presidente Silvio Berlusconi
al Consiglio Nazionale di Forza Italia del 3 febbraio 2005 a Roma, il
medesimo afferma:
"abbiamo realizzato il più grande programma riformatore della storia
repubblicana tenendo in ordine i conti pubblici e rispettando gli impegni
assunti in sede europea. E tenendo in ordine i conti pubblici: abbiamo
aumentato le pensioni minime. Abbiamo avviato la costruzione di un gran
numero di infrastrutture. Abbiamo cancellato le tasse ai redditi più bassi.
Abbiamo assicurato contributi alle famiglie per la
maternità . Abbiamo ridotto l'aliquota dell'imposta sulle società .
Abbiamo ridotto l'Irap al punto che 320 mila aziende non la pagano più e 3,5
milioni ne pagano di meno. Abbiamo eliminato la tassa di
successione";
-che, nella dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva "Ballarò"
del 5/4/05 il Presidente ha ribadito il raggiungimento di tutti gli
obiettivi fissati nel "contratto con gli italiani";
-che il Presidente Berlusconi affermava ancora di aver mantenuto tutti gli
impegni del contratto con gli italiani, come risulta dalle dichiarazioni
riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore del 24/11/05 (pag. 12); e che sullo
stesso quotidiano, in data 29/11/05 (pag. 10) veniva ancora rivendicato che
per la prima volta un governo riesce a realizzare in peno il suo programma;
-che, malgrado le dichiarazioni del sottoscrittore del contratto con gli
italiani, non è stato rispettato il punto 3) del contratto (innalzamento
delle pensioni minime); infatti, l'attrice tuttora non gode di una pensione
minima pari ad un milione di lire e non è in grado di provvedere ai bisogni
primari propri e della famiglia, anche a causa dello sfrenato aumento dei
prezzi che ha ukteriormente diminuito il suo potere di acquisto al
punto da poter ritenere che la pensione lungi dall'essere aumentata , come
promesso, è stata ribassata come valore reale nel periodo in
esame;
-che l'attrice, pur di risolvere le predette problematiche economiche,
ponendosi in notevole contrasto con la fede politica propria e della propria
famiglia, ha deciso di votare (come risulta dal suo certificato elettorale,
doc. 2 e dalle testimonianze che si offrono di amici e familiari) - e di
propagandare il voto ad altri amici e parenti - a favore della Casa delle
Libertà solo ed esclusivamente per la ragione collegata alla propria
sopravvivenza e alla propria pensione, confidando nell'adempimento del
"contratto con gli italiani";
-che il voto veniva conferito al fine vedere accrescere la propria pensione
almeno nella misura del 36%, dagli attuali € 378.00 ad €
516,46 (pari a Lire 1.000.000) (doc. n. 3);
-che nonostante l'impegno assunto dal Cav. Silvio Berlusconi, la pensione
dell'attrice è rimasta invariata, e anzi sostanzialmente ribassata,
vanificando così tutte le aspettative riposte nel voto e con esse le
speranze concrete di un miglioramento delle condizioni di vita dell'attrice
e della sua famiglia;
-che, pertanto, l'inadempimento del contratto de quo, oltre ad aver leso l'aspettativa
dell'attrice, l'ha anche umiliata di fronte alla propria famiglia e a quella
comunità di persone alle quali aveva prospettato e propagandato il voto per
la Casa delle Libertà , quale soluzione della propria grave crisi economica,
comunità dalla quale ora viene irrisa e sbeffeggiata;
-che tale stato di cose, oltre al danno economico, ha provocato una lesione
della reputazione personale intesa come lesione dell'onore e del prestigio
di cui l'attrice godeva nell' ambito familiare e in genere nei confronti di
quella ristretta comunità di persone di opposta fede politica;
-che, in data 01.10.2004 veniva inoltrata a mezzo raccomandata a.r. al Cav.
Sivio Berlusconi, n.q. di Presidente del Consiglio, anche nell'interesse di
un altro pensionato, una formale diffida ex art. art. 3 legge n. 281 del
1998, a seguito della quale non è stato ancora attuato il punto 3) del
contratto con gli italiani (doc. 4);
-che, il Cav. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del Consiglio, si
è reso inadempiente, considerato che la Sig. Severini "gode" ancora oggi,
di una pensione di € 378,00, non adeguata ai parametri di cui al "contratto
con gli italiani';
-che la diffida e le richieste di LISTA CONSUMATORI e del CODACONS per
adottare semplici misure economiche atte a ridare valore alle pensioni
minime attraverso il contenimento dei prezzi e tariffe dalla LISTA
CONSUMATORI e dal Codacons sono state completamente disattese dal Presidente
Berlusconi e il comportamento lesivo a danno dei consumatori ed utenti
risulta perdurare;
- che, in particolare non sono stati introdotti: il doppio prezzo sul
cartellino dei beni di consumo, la liberalizzazione dei saldi nè incentivi
per i mercati diretti dell'ortofrutta dagli agricoltori ai consumatori, come
più volte richiesti da LISTA CONSUMATORI;
-che il Codacons, Associazione deputata alla tutela degli interessi
collettivi è legittimata ad agire per ottenere la condanna alla cessazione
dei comportamenti lesivi oltre che al risarcimento dei danni;
Tutto ciò premesso in fatto, l'attrice, come in epigrafe rappresentata e
difesa, nonché elettivamente domiciliata, intende proporre la presente causa
per i seguenti motivi in
DIRITTO
Nel caso de quo, ricorre innanzitutto un'ipotesi di responsabilitÃ
precontrattuale, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1337 e 1338
c.c.. Questa ipotesi di responsabilità deriva dalla lesione della libertÃ
negoziale, ossia l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in
trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non
subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali (in dottrina v.
Bianca, Diritto civile, vol. III, Il contratto, p. 159 e ss). Infatti, nel
caso di specie, l'attrice ha stipulato un contratto a seguito del dolo dell'altra
parte, che l'ha indotta con l'inganno a stipulare un contratto che non
avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse.
Conseguentemente, il danno lamentato dalla vittima non consisterà nella
lesione del c.d. interesse positivo (cioè l'interesse all'esecuzione del
rapporto contrattuale) ma nella lesione del c.d. interesse negativo (cioè l'interesse
a non stipulare un contratto invalido o a contenuto dolosamente alterato).
Il codice civile fa esplicito riferimento alla responsabilitÃ
precontrattuale nel sancire l'obbligo delle parti di comportarsi secondo
buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto ex art.1337 cc., mentre l'art.1338 c.c. prevede la responsabilitÃ
della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invaliditÃ
del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. In tal caso il
responsabile è tenuto a risarcire il danno che l'altra parte ha sofferto per
avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. In
particolare, come nel caso di specie, la lesione della libertà negoziale si
riscontra nel caso in cui il contraente è vittima di dolo della controparte.
Questo consiste nell'indurre con inganno la vittima a stipulare un contratto
che essa non avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse.
La lesione della libertà negoziale è altresì riscontrabile quando la
controparte ha colposamente indotto il contraente in errore, nella
fattispecie, in un errore incidente sul contenuto del contratto.
Conseguentemente, nel "contratto con gli italiani" si può configurare una
lesione della libertà negoziale, a titolo di dolo, in quanto il contraente
sapeva che non avrebbe potuto mantenere il suo programma, con particolare
riferimento all'aumento delle pensioni minime, o quanto meno a titolo di
colpa, avendo indotto l'altro contraente in errore.
Pertanto, il convenuto ha l'obbligo di risarcire il danno nei limiti dell'interesse
negativo, e cioè dell'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio
della sua libertà negoziale.
Inoltre, nel caso de quo, a causa dell'inadempimento del convenuto, ricorre
anche un' ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento che è il
rimedio che consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal rapporto
contrattuale inadempiuto. La ratio dell'art. 1453 cc, che
contempla la risoluzione per inadempimento, è l'esigenza di tutelare l'
interesse della parte a non essere più vincolata da un contratto reso
inattuabile o inaffidabile dal grave inadempimento della controparte.
La parte che esperisce tale rimedio, alternativo rispetto all'azione di
adempimento, ha interesse a non rimanere vincolata nei confronti di chi
ha violato gravemente il contratto.
Nel caso di specie, infatti, l' inadempimento della controparte integra gli
estremi della gravità , come previsto dall'art. 1453 c.c., in quanto il
convenuto non ha rispettato il programma contrattuale, in virtù del quale ha
ottenuto il voto dell' attrice, la quale ha visto pregiudicate, in misura
intollerabile, le sue legittime aspettative, dato che le viene corrisposto
lo stesso importo a titolo di pensione.
Ne consegue che la parte inadempiente è tenuta a risarcire il danno sofferto
dalla controparte, rappresentato dalla lesione dell'interesse positivo,
ossia dalla lesione dell' interesse all'esecuzione del contratto, che
comprende il danno emergente, da identificare nelle spese sostenute in
conseguenza dell' inadempimento ed il lucro cessante, da individuare nell'incremento
patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse
stato regolarmente eseguito.Nella denegata ipotesi in cui non si ritenga
ricorrere nella fattispecie de qua un'ipotesi di
responsabilità contrattuale, questa difesa ritiene che sussistano gli
estremi per applicare l'art. 2043 cc.. Infatti, sussiste un illecito civile,
consistente nella lesione dell'aspettativa, che il "contratto" ha generato
non solo nell'attrice ma anche nel marito e nei figli, in ordine ad un
miglioramento delle proprie condizioni economiche -aspettativa amaramente
delusa.
In via ancora più subordinata il danno che si rivendica è quello derivato
alla attrice principale dalla lesione della dignità e dei rapporti sociali e
dalle relazioni con i terzi. Infatti, la propaganda fatta e il convincimento
espresso hanno portato oggi la ricorrente ad essere irrisa dai consociati
della sua ristretta comunità sociale e familiare a causa del mancato
raggiungimento dello scopo. L'aver fatto affidamento sulla parola di un
Presidente del Consiglio certo non è stato azzardato e anzi era , data la
alta provenienza anche sociale del soggetto, giustificabilissimo.
Chiunque, infatti, avendo constatato i livelli di ricchezza raggiunti dal
cav. Berlusconi negli anni poteva e doveva credere che egli sarebbe riuscito
in una operazione economica di arricchimento dei pensionati in tutto simile
a quelle varie operazioni economiche di arricchimento delle sue imprese che
pure sembrano essere riuscite ad es. nel campo delle TV e dei decoder. La
delusione subita, l'onta della irrisione, le aumentate difficoltà di vita,
la non adesione al voto per la coalizione di centro sinistra come sempre in
passato fatto, sono tutti elementi di danno che , indipendentemente dalla
possibilità - che pure si ritiene esistente - di configurare una
responsabilità contrattuale nel caso di specie, hanno determinato un danno
risarcibile anche morale e esistenziale secondo equità Infatti in virtù di
tale aspettativa che anche il marito e i figli dell'attrice si sono
determinati a votare il Cav. Berlusconi, confidando in un miglioramento del
proprio tenore di vita.
* * *
Ove si ritenesse non neseguibile il contratto con gli Italiani o non
configurabile un contratto che abbia come prestazione il voto , libero e
scelto ovviamente e non coatto o comprato, allora il cav. Berlusconi
dovrebbe rispondere personalmente degli stessi danni sopra indicati a titolo
di responsabilità morale e patrimoniale per avere indotto in inganno la
ricorrente e tanti altri elettori con promesse precise , e non generiche ,
formulate con il contratto anzidetto. Tali promesse hanno da un lato
costituito artificio ed inganno (a causa della alta provenienza sociale,
inmprenditoriale e tecnica del promittente) a carico della ricorrente, dall'altro
consentono di affermare la responsabilità ex art. 2043 dello stesso
Berlusconi in proprio , se non di chi ha dato diffusione alla sua promessa
azzardata e insostenibile con un mezzo credibile come la TV e il programma
Porta a Porta. In tal senso si fa riserva di chiamare in giudizio il dott.
Bruno Vespa.
Per quanto sopra esposto, la sottoscritta
CITA
Con l'intervento ad adiuvandum in unico atto e contesto di LISTA CONSUMATORI
e di CODACONS, il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi,
domiciliato per la carica presso l' Avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi n. 12 in Roma, e il cav. Silvio Berlusconi in proprio, dom.to ad
Arcore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Roma, nella nota sede di
Via Teulada 28/40, giudice e sezione designandi, all'udienza del 28/2/06 ore
di rito ed a costituirsi nelle forme di legge e che in mancanza si
procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Giudice di pace di Roma, contrariis reiectis:
1) in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la
responsabilità precontrattuale in cui è incorso il convenuto e, per l'effetto,
condannare il Cav. Silvio Berlusconi, a risarcire all'attrice la somma di €
700,00, a titolo di interesse negativo;
2) in via principale, accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale
relativamente alla voce n. 3 del "contratto con gli italiani" imputabile al
convenuto, per i motivi già citati, e, per l' effetto, dichiarare risolto il
contratto relativamente al punto n. 3 per grave inadempienza, condannando il
Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi a risarcire all'attrice la
somma di € 550,00;
3) in via principale, condannare il Presidente del Consiglio al pagamento di
ulteriori € 1250,00 da corrispondere al Codacons, Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori,in persona del legale rappresentante, anche ai sensi dell'art.
27 della legge 383/2000, oltre che dell'art. 3 legge e dell'art. 5 bis n.
281/98, o della maggiore o minore somma ritenuta equa o di giustizia;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano accolte le
domande proposte in via principale, condannare il Presidente del Consiglio
Cav. Silvio Berlusconi in proprio a risarcire all'attrice - ex art. 2043
cc - la somma di € 1250,00 quale differenza tra la pensione goduta e quella
promessa dalla ricorrente , e al Codacons, Coordinamento delle associazioni
per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
in persona del legale rappresentante, la somma di € 1250,00 o quella
maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia.
Intendendosi la domanda complessiva mantenuta sempre nei limiti di
competenza del Giudice di Pace.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti
circostanze:
- vero che la Sig.ra Ida Severini percepisce una pensione inferiore ad €
516,46 (pari a Lire 1.000.000);
- vero che, con il "contratto con gli italiani", il Presidente del Consiglio
Cav. Silvio Belusconi si era impegnato ad innalzare le pensioni minime ad
almeno un milione di Lire al mese;
- vero che nelle numerose dichiarazioni rese in pubblico il Presidente del
Consiglio Cav. Silvio Belusconi ha affermato che il contratto con gli
italiani è stato completamente rispettato.
Si indicano come testimoni il Dott. Bruno Vespa, il Ministro del Welfare On.
Roberto Maroni, l'On. Enrico Letta e l'On. Romano Prodi, domiciliati in
Roma.
La presente controversia, ai fini del contributo unificato, è di valore pari
a € 2500,00.
Roma, li 16/12/2005
Si producono in copia i seguenti documenti:
1)copia contratto con gli italiani;
2)certificato di pensione della Sig. ra Severini Ida;
3)certificato elettorale della Sig.ra Severini Ida
4)diffida ex art. 3 legge n. 281 del 1998.
Avv. Prof. Carlo Rienzi
Avv. Antonio Di Pietro
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente
giudizio il Prof. Avv. Carlo Rienzi e l'avv. Antonio Di Pietro ed eleggo
domicilio presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale
Mazzini 73.
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello
di Roma ho notificato copia conforme all'originale a
1. Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi, domiciliato per la
carica presso l'Avvocatura dello Stato, sita in Roma, Via dei
Portoghesi, n.12.
2. cav. Silvio Berlusconi dom.to in ARCORE, a mezzo del servizio
postale
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