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Ida Severini Vs. Silvio Berlusconi
2.03.2006
GIUDICE DI PACE DI ROMA
ATTO DI CITAZIONE
La sottoscritta Sig. Ida Severini c.f. SVRDIA28B50H211R, nata a Recanati il 10/2/1928 e residente in San Cesareo (Rm), Via F. Corridoni 342, con l'intervento ad adiuvandum di LISTA CONSUMATORI con sede in Ardea, nella persona del presidente e legale rappresentante Renato Campiglia, e del CODACONS in persona del legale rapp.te Pino Ursini , rappresentati e difesi, giusta procura posta a margine del presente atto, dagli Avv. ti Antonio Di Pietro e Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini 73

CONTRO

il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi, anche in proprio, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi, n.12 e personalmente in ARCORE

PREMESSO

-che, in data 8 maggio 2001, in occasione della partecipazione alla trasmissione televisiva "Porta a Porta", il Cav. Silvio Berlusconi ha unilateralmente emesso un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., rivolgendo a tutti gli italiani una proposta di contratto che, con il voto, poteva essere accettata e sottoscitta, conosciuta come il "Contratto con gli italiani" (doc. 1);

-che, il contratto è valido e operativo dal 13 maggio 2001 con il voto degli elettori italiani;

-che, detto contratto, con la vittoria elettorale della Casa delle Libertà, obbliga il Cav. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del Consiglio, a realizzare nei cinque anni di governo diversi obiettivi;

- che, in particolare, con il contratto sottoscritto il Cav. Berlusconi si impegnava a:

1) abbattere la pressione fiscale;
2) attuare il piano per la prevenzione del crimini;
3) innalzare le pensioni minime ad almeno un milione di Lire al mese;
4) dimezzare il tasso di disoccupazione con la creazione di 1 milione di posti di lavoro;
5) aprire cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal "Piano decennale per le Grandi Opere";

-che, nel caso in cui al termine dei cinque anni di governo almeno 4 su 5 dei traguardi previsti dal contratto non fossero stati raggiunti, il Cav. Silvio Berlusconi si impegnava formalmente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche;

-che nelle dichiarazioni pubbliche del Presidente Berlusconi (registrate anche sul sito di Forza Italia, Partito del Cav. Berlusconi) si afferma che il contratto è stato rispettato e gli obiettivi sono stati tutti raggiunti.

In particolare il Presidente afferma che "nel 2001 per la prima volta una coalizione ha presentato un programma con sanzione in caso di mancata realizzazione degli impegni presi" . "siamo messi benissimo, abbiamo rispettato tutti gli impegni";

-che, ancora, con il discorso di apertura del Presidente Silvio Berlusconi al Consiglio Nazionale di Forza Italia del 3 febbraio 2005 a Roma, il medesimo afferma:

"abbiamo realizzato il più grande programma riformatore della storia repubblicana tenendo in ordine i conti pubblici e rispettando gli impegni assunti in sede europea. E tenendo in ordine i conti pubblici: abbiamo aumentato le pensioni minime. Abbiamo avviato la costruzione di un gran numero di infrastrutture. Abbiamo cancellato le tasse ai redditi più bassi. Abbiamo assicurato contributi alle famiglie per la maternità. Abbiamo ridotto l'aliquota dell'imposta sulle società. Abbiamo ridotto l'Irap al punto che 320 mila aziende non la pagano più e 3,5 milioni ne pagano di meno. Abbiamo eliminato la tassa di successione";

-che, nella dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva "Ballarò" del 5/4/05 il Presidente ha ribadito il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel "contratto con gli italiani";

-che il Presidente Berlusconi affermava ancora di aver mantenuto tutti gli impegni del contratto con gli italiani, come risulta dalle dichiarazioni riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore del 24/11/05 (pag. 12); e che sullo stesso quotidiano, in data 29/11/05 (pag. 10) veniva ancora rivendicato che per la prima volta un governo riesce a realizzare in peno il suo programma; -che, malgrado le dichiarazioni del sottoscrittore del contratto con gli italiani, non è stato rispettato il punto 3) del contratto (innalzamento delle pensioni minime); infatti, l'attrice tuttora non gode di una pensione minima pari ad un milione di lire e non è in grado di provvedere ai bisogni primari propri e della famiglia, anche a causa dello sfrenato aumento dei prezzi che ha ukteriormente diminuito il suo potere di acquisto al punto da poter ritenere che la pensione lungi dall'essere aumentata , come promesso, è stata ribassata come valore reale nel periodo in esame;

-che l'attrice, pur di risolvere le predette problematiche economiche, ponendosi in notevole contrasto con la fede politica propria e della propria famiglia, ha deciso di votare (come risulta dal suo certificato elettorale, doc. 2 e dalle testimonianze che si offrono di amici e familiari) - e di propagandare il voto ad altri amici e parenti - a favore della Casa delle Libertà solo ed esclusivamente per la ragione collegata alla propria sopravvivenza e alla propria pensione, confidando nell'adempimento del "contratto con gli italiani";

-che il voto veniva conferito al fine vedere accrescere la propria pensione almeno nella misura del 36%, dagli attuali € 378.00 ad € 516,46 (pari a Lire 1.000.000) (doc. n. 3);

-che nonostante l'impegno assunto dal Cav. Silvio Berlusconi, la pensione dell'attrice è rimasta invariata, e anzi sostanzialmente ribassata, vanificando così tutte le aspettative riposte nel voto e con esse le speranze concrete di un miglioramento delle condizioni di vita dell'attrice e della sua famiglia;

-che, pertanto, l'inadempimento del contratto de quo, oltre ad aver leso l'aspettativa dell'attrice, l'ha anche umiliata di fronte alla propria famiglia e a quella comunità di persone alle quali aveva prospettato e propagandato il voto per la Casa delle Libertà, quale soluzione della propria grave crisi economica, comunità dalla quale ora viene irrisa e sbeffeggiata;

-che tale stato di cose, oltre al danno economico, ha provocato una lesione della reputazione personale intesa come lesione dell'onore e del prestigio di cui l'attrice godeva nell' ambito familiare e in genere nei confronti di quella ristretta comunità di persone di opposta fede politica;

-che, in data 01.10.2004 veniva inoltrata a mezzo raccomandata a.r. al Cav. Sivio Berlusconi, n.q. di Presidente del Consiglio, anche nell'interesse di un altro pensionato, una formale diffida ex art. art. 3 legge n. 281 del 1998, a seguito della quale non è stato ancora attuato il punto 3) del contratto con gli italiani (doc. 4);

-che, il Cav. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del Consiglio, si è reso inadempiente, considerato che la Sig. Severini "gode" ancora oggi, di una pensione di € 378,00, non adeguata ai parametri di cui al "contratto con gli italiani';

-che la diffida e le richieste di LISTA CONSUMATORI e del CODACONS per adottare semplici misure economiche atte a ridare valore alle pensioni minime attraverso il contenimento dei prezzi e tariffe dalla LISTA CONSUMATORI e dal Codacons sono state completamente disattese dal Presidente Berlusconi e il comportamento lesivo a danno dei consumatori ed utenti risulta perdurare;

- che, in particolare non sono stati introdotti: il doppio prezzo sul cartellino dei beni di consumo, la liberalizzazione dei saldi nè incentivi per i mercati diretti dell'ortofrutta dagli agricoltori ai consumatori, come più volte richiesti da LISTA CONSUMATORI;

-che il Codacons, Associazione deputata alla tutela degli interessi collettivi è legittimata ad agire per ottenere la condanna alla cessazione dei comportamenti lesivi oltre che al risarcimento dei danni;

Tutto ciò premesso in fatto, l'attrice, come in epigrafe rappresentata e difesa, nonché elettivamente domiciliata, intende proporre la presente causa per i seguenti motivi in

DIRITTO

Nel caso de quo, ricorre innanzitutto un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Questa ipotesi di responsabilità deriva dalla lesione della libertà negoziale, ossia l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali (in dottrina v. Bianca, Diritto civile, vol. III, Il contratto, p. 159 e ss). Infatti, nel caso di specie, l'attrice ha stipulato un contratto a seguito del dolo dell'altra parte, che l'ha indotta con l'inganno a stipulare un contratto che non avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse.

Conseguentemente, il danno lamentato dalla vittima non consisterà nella lesione del c.d. interesse positivo (cioè l'interesse all'esecuzione del rapporto contrattuale) ma nella lesione del c.d. interesse negativo (cioè l'interesse a non stipulare un contratto invalido o a contenuto dolosamente alterato). Il codice civile fa esplicito riferimento alla responsabilità precontrattuale nel sancire l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex art.1337 cc., mentre l'art.1338 c.c. prevede la responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. In tal caso il responsabile è tenuto a risarcire il danno che l'altra parte ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. In particolare, come nel caso di specie, la lesione della libertà negoziale si riscontra nel caso in cui il contraente è vittima di dolo della controparte.

Questo consiste nell'indurre con inganno la vittima a stipulare un contratto che essa non avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse. La lesione della libertà negoziale è altresì riscontrabile quando la controparte ha colposamente indotto il contraente in errore, nella fattispecie, in un errore incidente sul contenuto del contratto.

Conseguentemente, nel "contratto con gli italiani" si può configurare una lesione della libertà negoziale, a titolo di dolo, in quanto il contraente sapeva che non avrebbe potuto mantenere il suo programma, con particolare riferimento all'aumento delle pensioni minime, o quanto meno a titolo di colpa, avendo indotto l'altro contraente in errore.

Pertanto, il convenuto ha l'obbligo di risarcire il danno nei limiti dell'interesse negativo, e cioè dell'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale.

Inoltre, nel caso de quo, a causa dell'inadempimento del convenuto, ricorre anche un' ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento che è il rimedio che consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale inadempiuto. La ratio dell'art. 1453 cc, che contempla la risoluzione per inadempimento, è l'esigenza di tutelare l' interesse della parte a non essere più vincolata da un contratto reso inattuabile o inaffidabile dal grave inadempimento della controparte. La parte che esperisce tale rimedio, alternativo rispetto all'azione di adempimento, ha interesse a non rimanere vincolata nei confronti di chi ha violato gravemente il contratto.

Nel caso di specie, infatti, l' inadempimento della controparte integra gli estremi della gravità, come previsto dall'art. 1453 c.c., in quanto il convenuto non ha rispettato il programma contrattuale, in virtù del quale ha ottenuto il voto dell' attrice, la quale ha visto pregiudicate, in misura intollerabile, le sue legittime aspettative, dato che le viene corrisposto lo stesso importo a titolo di pensione.

Ne consegue che la parte inadempiente è tenuta a risarcire il danno sofferto dalla controparte, rappresentato dalla lesione dell'interesse positivo, ossia dalla lesione dell' interesse all'esecuzione del contratto, che comprende il danno emergente, da identificare nelle spese sostenute in conseguenza dell' inadempimento ed il lucro cessante, da individuare nell'incremento patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito.Nella denegata ipotesi in cui non si ritenga ricorrere nella fattispecie de qua un'ipotesi di responsabilità contrattuale, questa difesa ritiene che sussistano gli estremi per applicare l'art. 2043 cc.. Infatti, sussiste un illecito civile, consistente nella lesione dell'aspettativa, che il "contratto" ha generato non solo nell'attrice ma anche nel marito e nei figli, in ordine ad un miglioramento delle proprie condizioni economiche -aspettativa amaramente delusa.

In via ancora più subordinata il danno che si rivendica è quello derivato alla attrice principale dalla lesione della dignità e dei rapporti sociali e dalle relazioni con i terzi. Infatti, la propaganda fatta e il convincimento espresso hanno portato oggi la ricorrente ad essere irrisa dai consociati della sua ristretta comunità sociale e familiare a causa del mancato raggiungimento dello scopo. L'aver fatto affidamento sulla parola di un Presidente del Consiglio certo non è stato azzardato e anzi era , data la alta provenienza anche sociale del soggetto, giustificabilissimo.

Chiunque, infatti, avendo constatato i livelli di ricchezza raggiunti dal cav. Berlusconi negli anni poteva e doveva credere che egli sarebbe riuscito in una operazione economica di arricchimento dei pensionati in tutto simile a quelle varie operazioni economiche di arricchimento delle sue imprese che pure sembrano essere riuscite ad es. nel campo delle TV e dei decoder. La delusione subita, l'onta della irrisione, le aumentate difficoltà di vita, la non adesione al voto per la coalizione di centro sinistra come sempre in passato fatto, sono tutti elementi di danno che , indipendentemente dalla possibilità - che pure si ritiene esistente - di configurare una responsabilità contrattuale nel caso di specie, hanno determinato un danno risarcibile anche morale e esistenziale secondo equità Infatti in virtù di tale aspettativa che anche il marito e i figli dell'attrice si sono determinati a votare il Cav. Berlusconi, confidando in un miglioramento del proprio tenore di vita.

* * *

Ove si ritenesse non neseguibile il contratto con gli Italiani o non configurabile un contratto che abbia come prestazione il voto , libero e scelto ovviamente e non coatto o comprato, allora il cav. Berlusconi dovrebbe rispondere personalmente degli stessi danni sopra indicati a titolo di responsabilità morale e patrimoniale per avere indotto in inganno la ricorrente e tanti altri elettori con promesse precise , e non generiche , formulate con il contratto anzidetto. Tali promesse hanno da un lato costituito artificio ed inganno (a causa della alta provenienza sociale, inmprenditoriale e tecnica del promittente) a carico della ricorrente, dall'altro consentono di affermare la responsabilità ex art. 2043 dello stesso Berlusconi in proprio , se non di chi ha dato diffusione alla sua promessa azzardata e insostenibile con un mezzo credibile come la TV e il programma Porta a Porta. In tal senso si fa riserva di chiamare in giudizio il dott. Bruno Vespa.

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta

CITA

Con l'intervento ad adiuvandum in unico atto e contesto di LISTA CONSUMATORI e di CODACONS, il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi, domiciliato per la carica presso l' Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 in Roma, e il cav. Silvio Berlusconi in proprio, dom.to ad Arcore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Roma, nella nota sede di Via Teulada 28/40, giudice e sezione designandi, all'udienza del 28/2/06 ore di rito ed a costituirsi nelle forme di legge e che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Giudice di pace di Roma, contrariis reiectis:

1) in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la responsabilità precontrattuale in cui è incorso il convenuto e, per l'effetto, condannare il Cav. Silvio Berlusconi, a risarcire all'attrice la somma di € 700,00, a titolo di interesse negativo;

2) in via principale, accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale relativamente alla voce n. 3 del "contratto con gli italiani" imputabile al convenuto, per i motivi già citati, e, per l' effetto, dichiarare risolto il contratto relativamente al punto n. 3 per grave inadempienza, condannando il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi a risarcire all'attrice la somma di € 550,00;

3) in via principale, condannare il Presidente del Consiglio al pagamento di ulteriori € 1250,00 da corrispondere al Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,in persona del legale rappresentante, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 383/2000, oltre che dell'art. 3 legge e dell'art. 5 bis n. 281/98, o della maggiore o minore somma ritenuta equa o di giustizia;

4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano accolte le domande proposte in via principale, condannare il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi in proprio a risarcire all'attrice - ex art. 2043 cc - la somma di € 1250,00 quale differenza tra la pensione goduta e quella promessa dalla ricorrente , e al Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante, la somma di € 1250,00 o quella maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia.

Intendendosi la domanda complessiva mantenuta sempre nei limiti di competenza del Giudice di Pace.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- vero che la Sig.ra Ida Severini percepisce una pensione inferiore ad € 516,46 (pari a Lire 1.000.000);
- vero che, con il "contratto con gli italiani", il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Belusconi si era impegnato ad innalzare le pensioni minime ad almeno un milione di Lire al mese;
- vero che nelle numerose dichiarazioni rese in pubblico il Presidente del Consiglio Cav. Silvio Belusconi ha affermato che il contratto con gli italiani è stato completamente rispettato.

Si indicano come testimoni il Dott. Bruno Vespa, il Ministro del Welfare On. Roberto Maroni, l'On. Enrico Letta e l'On. Romano Prodi, domiciliati in Roma.

La presente controversia, ai fini del contributo unificato, è di valore pari a € 2500,00.

Roma, li 16/12/2005

Si producono in copia i seguenti documenti:

1)copia contratto con gli italiani;
2)certificato di pensione della Sig. ra Severini Ida;
3)certificato elettorale della Sig.ra Severini Ida
4)diffida ex art. 3 legge n. 281 del 1998.

Avv. Prof. Carlo Rienzi
Avv. Antonio Di Pietro

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio il Prof. Avv. Carlo Rienzi e l'avv. Antonio Di Pietro ed eleggo domicilio presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini 73.

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Roma ho notificato copia conforme all'originale a
1. Presidente del Consiglio Cav. Silvio Berlusconi, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi, n.12.
2. cav. Silvio Berlusconi dom.to in ARCORE, a mezzo del servizio postale

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