|

|
|
Welfare Italia |
Foto Gallery |
Ultima immagine dal Foto Gallery di Welfare Italia |

|
|
 |
Ultimi Links |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
Le ragioni del NO (di G. Piero Orsello) |
 |
1.06.2006
Caro Amico,
la battaglia referendaria, specie dopo i positivi risultati delle elezioni politiche e amministrative, assumerà un rilievo politico eccezionale e sicuramente l´ex maggioranza di destra si impegnerà al massimo, soprattutto per non isolare la Lega e perderne conseguentemente i favori.
Ecco perchè dobbiamo operare tutti per difendere la nostra costituzione contro gli stravolgimenti tentati , contro inaccettabili soluzioni proposte e contro i rischi di una dissoluzione dell´unità nazionale.
In proposito, Ti mando un appunto sui temi oggetto del referendum da poter utilizzare in tutte le sedi per convincere quanti ritengono superfluo impegnarsi in una prova referendaria decisiva anche sul piano delle conseguenze politiche e quanti ignorano la vera portata costituzionale e politica del Referendum che ci attende.
Ti sarò assai grato se farai circolare tale appunto - sempre che Tu lo condivida - in modo da fornire uno strumento di conoscenza, di stimolo e di sollecitazione.
E´ opportuno tenere presente che il Referendum questa volta non necessita del numero legale dei partecipanti, cioè è valido quale che sia la partecipazione dei cittadini elettori: naturalmente dobbiamo cercare di fare in modo che il numero dei NO sia il più ampio possibile!
Ti ringrazio per l´attenzione e per quanto vorrai fare in proposito.
Molto cordialmente.
Gian Piero Orsello
*****
Ragioni per dire NO al referendum costituzionale del 25 – 26 giugno 2006
Contro la controriforma costituzionale che intende modificare la Costituzione della Repubblica sulla base della legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, sulla base della procedura indicata dall’art. 138 della Costituzione, ma senza l’approvazione del 2/3 dei voti: infatti nella seduta del Senato tale legge ha ottenuto 170 voti favorevoli, 132 contrari e tre astenuti (che al Senato equivalgono a voti contrari).
1) la legge introduce il concetto di Senato federale (in rappresentanza delle Regioni) e ne limita fortemente i poteri in quanto il Senato non ha più il potere legislativo generale che è riservato alla Camera dei Deputati.
2) il numero dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica è ridotto da 5 a 3;
3) il numero dei deputati e dei senatori è ridotto e tale riduzione influisce sulla stessa funzione rappresentativa delle due assemblee e sui loro poteri di organizzazione interna;
4) tenuto conto della diversità delle competenze legislative previste è facilmente prevedibile un contrasto paralizzante tra Camera e Senato nello svolgimento delle loro funzioni
5) l’età richiesta per il Presidente della Repubblica è ridotta da 50 a 40 anni;
6) il Presidente della Repubblica non ha più il potere di sciogliere le Camere che è attribuito al Primo Ministro che ne ha l’esclusiva responsabilità . In caso di dimissioni del primo ministro la Camera dei Deputati viene sciolta;
7) non si da luogo allo scioglimento della Camera “qualora alla Camera dei Deputati entro i 20 giorni successivi venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi nell’ambito della stessa maggioranza un nuovo primo ministro, che viene successivamente nominato dal Presidente della Repubblica”;
8) la figura del Presidente del Consiglio è sostituita da quella di Primo ministro: tutto il progetto di nuova Costituzione si distacca dalla forma parlamentare ed assume un carattere presidenzialista , tenuto conto che nelle elezioni per la Camera dei deputati è indicato il ruolo del candidato Primo ministro;
9) non è più previsto il voto di fiducia da parte del Parlamento, che si limita ad esprimere un voto sul programma del governo, mentre il voto di fiducia può essere espresso soltanto quando richiesto dal Primo ministro: “il primo ministro si dimette qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinate di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni”;
10) il primo ministro ha poteri non solo di nomina , ma anche di revoca dei ministri;
11) il Consiglio superiore della Magistratura non ha più un vicepresidente, eletto tra i membri designati dal Parlamento;
12) Roma è capitale dello Stato ma le sue competenze sono stabilite dalla Regione Lazio;
13) Sono largamente aumentati i poteri delle Regioni: promozione internazionale, politica monetaria, polizia amministrativa, tutela della salute, sicurezza alimentare , reti di trasporto e di navigazione, ordinamento delle professioni, ordinamento sportivo, produzione dell’energia, emittenza radiotelevisiva regionale, potestà legislativa esclusiva nell’assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e definizione dei programmi scolastici (la cosiddetta devolution);
14) La composizione della Corte costituzionale è mutata: 15 giudici invece di dodici, di cui quattro nominati dal Presidente della Repubblica (invece di cinque) , quattro nominati dalle Supreme magistrature (invece di cinque) , tre eletti dalla Camera e quattro dal Senato federale (con un aumento quindi di due dei giudici di elezioni parlamentare).
Nota a cura di Gian Piero Orsello
|
|
 |
|
 |
I commenti degli utenti (Solo gli iscritti possono inserire commenti)
|
 |
|
|
|
 |
|