Il Presidente della Repubblica diventa di fatto da una parte un semplice notaio, dovendo solamente ratificare le scelte del premier, dall’altra i c.d. nuovi poteri conferitigli sono tesi a politicizzare la sua figura indebolendo il suo ruolo di garante. Non si dimentichi inoltre che per la sua elezione da parte dell’Assemblea della Repubblica è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Il Primo ministro assume in sé un potere quasi 'assoluto' perché possiede poteri immensi quali non esistono in nessuno Stato democratico, né esiste la sfiducia costruttiva limitata alla sola maggioranza parlamentare. Questo premier avrebbe i poteri del Presidente degli U.S.A., del premier britannico e del cancelliere tedesco, ma non incontrerebbe nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici quei sistemi. La figura del premier viene rafforzata a discapito delle prerogative del Presidente della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene così a mancare la garanzia dell’esercizio equilibrato dei poteri.
Un Parlamento confuso non potrà che confondere il Paese. l capolavoro di questa riforma è che il senato c.d. federale, di federale ha ben poco, perché i veri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali possono partecipare, ma non possono votare.
Si rischia altresì la paralisi della funzione legislativa: basta pensare che una singola legge può contenere norme che si riferiscono a materie di competenza del Senato federale e contemporaneamente altre di competenza della Camera. A chi l’ultima parola?
Un esempio concreto del rompicapo rappresentato dal nuovo meccanismo di formazione delle leggi è costituito dal numero dei caratteri utilizzato nella stesura del testo. A fronte delle 77 lettere adoperate nell’art. 70 della Costituzione vigente, la riforma ne usa 3.863.
L’indebolimento dei poteri del Parlamento ha come conseguenza diretta anche l’indebolimento dei poteri del singolo cittadino, il quale voterebbe un suo rappresentante che conterebbe sempre di meno.
La devoluscion porterà solo complicascion. Questa formulazione coinvolge materie relative a "diritti fondamentali" come la salute, l’istruzione e la sicurezza. Per tali diritti le prestazioni garantite non possono essere diverse da regione a regione perché si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
La "devolution" prevista dalla riforma smantella l’universalità dei diritti fondamentali, esaspera le disparità fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere del Paese. Inoltre potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati per i riflessi sulla legislazione del lavoro pubblico e per il rischio di una possibile messa in discussione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Contrariamente a quanto affermano i sostenitori di questa riforma si finisce in tal modo per
ledere anche la Prima parte della Costituzione e il ripristino del c.d. interesse nazionale (artt. 14 e 41 Riforma) da essi sbandierato risulta del tutto ininfluente ai fini dell’uniformità dei diritti
Le mani dei partiti sulla Corte Costituzionale. Vergogna! Passano da 5 a 7 i giudici di nomina parlamentare, con un conseguente aumento del tasso di politicizzazione della Corte
Il federalismo fiscale tradito. La riforma del Titolo V approvata nel 2001, dopo il referendum popolare prevede "l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa" per le regioni e le autonomie locali.
Questo articolo non è stato attuato nei cinque anni di governo Berlusconi. Nella porcata-bis di calderoliana memoria all'art. 57 è previsto un ulteriore slittamento di tre anni della sua attuazione e una previsione di cinque anni per il trasferimento di beni e risorse alle regioni e agli enti locali.
Federalismo a chiacchiere, dunque, quello della cosidetta devoluscion.
Per questo voterò NO
Dario Antoniazzi