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Norme sulla democrazia interna dei Partiti |
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29.06.2006
PROPOSTA DI LEGGE N. 761
d'iniziativa onorevoli CHIAROMONTE, BANDOLI, BRANDOLINI, CECCUZZI, CORDONI, DATO, FILIPPESCHI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, MARAN, PISCITELLO, SANNA, SASSO, SPINI
Disposizioni sulla democrazia interna e sul finanziamento dei partiti, nonche´ in materia di selezione delle candidature
Presentata il 17 maggio 2006
NORME SULLA DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI, SULLA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E SUL FINANZIAMENTO
Intervento dell'0n. Franca Chiaromonte
ONOREVOLI COLLEGHI!
L’articolo 49 della Costituzione pone la questione del metodo democratico con il quale i partiti concorrono a determinare gli indirizzi della
politica nazionale.
La presente proposta di legge riprende la numero 508 – che riprende in larga parte sia la proposta di legge Mancina e altri (atto Camera n. 5326, XIII legislatura), sia il disegno di legge Salvi e altri (atto Senato n. 3954, XIII legislatura), presentati rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica – presentata nella scorsa legislatura e si propone di dare attuazione al dettato costituzionale e di rendere democratico, appunto, il modo in cui i partiti concorrono a determinare gli
indirizzi della politica nazionale.
Negli anni che abbiamo alle spalle, l’attenzione e il dibattito pubblico si sono, pure se a fasi alterne, soffermati sulla crisi della politica e sulla difficoltà che i partiti incontravano nel funzionare da raccordo e da mediazione tra società e istituzioni.
La stessa speranza che il passaggio a un sistema di elezione prevalentemente maggioritario producesse da se´ un effetto di riordino e di rigenerazione del sistema partitico è stata in parte delusa. Infatti l’affermazione del bipolarismo – che per i cittadini e le cittadine italiani rappresenta, specie dopo l’ultima tornata elettorale, un punto di non ritorno – non ha impedito, né impedisce fenomeni di frammentazione e di degenerazione nel sistema politico. Né i risultati delle ultime consultazioni referendarie ed elettorali impediscono che permangano spinte proporzionalistiche, nonché dubbi, resistenze, incertezze sulla necessità che il nostro Paese approdi finalmente a un compiuto sistema bipolare.
In questa caratteristica incompiutezza ed irresolutezza della transizione italiana si e` soliti vedere un limite di natura costituzionale: l’invecchiamento della Costituzione del 1948 e l’incapacità delle forze politiche parlamentari, drammaticamente testimoniata dai ripetuti fallimenti delle apposite Commissioni bicamerali ad operare la revisione costituzionale resa necessaria dal mutamento degli assetti reali di potere. Tale diagnosi, senz’altro corretta, lascia però insondato il tema dell’inadeguatezza soggettiva dei partiti politici italiani, che si esprime anche nella mancata revisione costituzionale.
La funzione dei partiti politici – contrariamente a quanto afferma la generica polemica antipartitocratica – è essenziale nell’evoluzione contemporanea delle moderne societa` pluraliste, purché regolata o autoregolata in forme autenticamente democratiche aperte al controllo dell’opinione pubblica se non della legge.
È quindi necessario proporre un nuovo patto tra partiti e cittadini, nel quale i partiti rinunciano a una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci. Il ragionamento sotteso è che la essenziale funzione democratica dei partiti non può essere semplicemente presunta, o peggio rivendicata con arroganza, ma richiede che i partiti siano effettivamente e autenticamente soggetti democratici. Sembra quindi che sia oggi opportuno riaprire la vexata quaestio della disciplina giuridica del partito politico, anche in considerazione del fatto che, dopo la classica discussione sul tema, quando solo la Germania aveva compiuto questa scelta con l’articolo 21 della legge fondamentale, e poi con la legge del 1967, altri Paesi europei, come la Spagna e il Portogallo, hanno deciso in questo senso.
È ben noto che l’articolo 49 della Costituzione fa cenno alla libertà di associarsi in partiti e al «metodo democratico » della vita politica, ma non fa alcun riferimento alle forme della vita interna dei partiti. Dal dibattito che ebbe luogo in seno alla Costituente risulta che il problema fu posto, ma si scelse di non intervenire su questo aspetto, per il timore che si arrivassero a definire una indebita ingerenza e un pericoloso criterio di esclusione. Si ricordi, in particolare, l’emendamento Mortati che proponeva:
« Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale».
Nella seduta del 22 maggio 1947, poi, l’onorevole Moro, se da una parte ribadì l’importanza di non porre limiti alle finalità perseguite dai partiti, per evitare il rischio di decisioni arbitrarie «sulla base del presunto carattere antidemocratico del loro programma», dall’altra, in accordo con Mortati, propose la costituzionalizzazione del vincolo
democratico interno, sulla base della considerazione che se non vi è una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere un indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese.
La linea proposta dall’onorevole Moro è la stessa del Costituente spagnolo del 1978, che – pur rifacendosi in larga parte al modello della legge fondamentale di Bonn del 1949 – recepirà , nell’articolo 6, il solo vincolo interno per i partiti («La loro struttura interna ed il loro funzionamento dovranno essere democratici»), e non il vincolo della
«democraticità esterna» dei fini perseguiti, che a Bonn era stato inserito in polemica con il recente passato nazista e nel quadro anticomunista generato dalla guerra fredda.
La proposta di Moro non fu tuttavia adottata dalla Costituente e il riferimento alla democrazia interna rimase assente dall’articolo 49 della Costituzione.
Peraltro, non era previsto allora un finanziamento
pubblico dei partiti, né qualunque controllo sui
bilanci, anche per lo scambio di complicità tra chi
era massicciamente finanziato dall’Unione sovietica e
chi lo era, altrettanto massicciamente, dalla CIA o
dai sindacati americani. La successiva sentenza della
Corte costituzionale tedesca, che nel 1956 escluse
dalla legalità il partito comunista, oltre a quello
nazista, non fece che confermare le riserve e i
timori.
Oggi le cose stanno in modo molto diverso. Anzitutto,
non ci sono più partitiche non intendano darsi forme
democratiche: il timore dell’esclusione ha perso
ragione di esistere. Inoltre, la presenza di un
finanziamento pubblico, molto contestato dall’opinione
pubblica, ma insistentemente riproposto dal Parlamento
(e senza dubbio con buone ragioni), mette in
discussione la difesa ad oltranza della natura
privatistica dell’associazione-partito.
Considerazione ancora piu` importante, la cultura dei
nostri tempi non ammette che ci siano luoghi separati
e privati in cui si forma un potere che è poi
destinato ad esercitarsi nelle istituzioni pubbliche.
Per cinquant’anni la discussione giuridica e
politologica si è esercitata sul dilemma tra natura
privata e funzione pubblica dei partiti. Due aspetti
che sono ambedue contenuti nell’articolo 49 della
Costituzione. Di certo, la « determinazione della
politica nazionale », che e` – attraverso il concorso
con metodo democratico – la finalità del libero
associarsi dei cittadini in partiti, è una funzione
pubblica.
Essa può svolgersi in partiti non democratici? Nei
termini del dibattito alla Costituente: puo` darsi
metodo democratico nell’attività esterna dei partiti
se essi non hanno una struttura democratica della loro
vita interna ?
Ancora con altre parole: può darsi democrazia « dei »
partiti senza democrazia « nei » partiti?
« Affinché i cittadini riescano davvero ad influenzare
la politica nazionale, a concorrere a determinarla,
occorre che le loro esigenze e le loro preferenze
trovino una sede adeguata di ricezione e traduzione
all’interno dei partiti. Il problema della democrazia
nei partiti è, dunque, inesorabilmente insito nella
formulazione dell’articolo 49 ed è comunque,
prepotentemente esploso nel corso della pratica di
competizione politica negli anni successivi e fino ad
oggi » (G. Pasquino, articolo 49, in Commentario della
Costituzione, Bologna 1992).
La presente proposta di legge si propone di rilanciare
la funzione democratica dei partiti attraverso una
disciplina giuridica che leghi la struttura
democratica al finanziamento, senza tuttavia
restringere la libertà di associazione politica
prevista dall’articolo 49 della Costituzione e senza
trasformare l’associazione-partito in organo dello
Stato. Sviluppando quella posizione intermedia, tra
l’ispirazione più privatistica e l’ispirazione più
organicistica, che è riscontrabile già nell’articolo
49, essa intende non già proporre statuti-tipo, ma
disciplinare « le condizioni minime del rispetto del
principio del concorso e del metodo democratico »,
lasciando all’autonomia statutaria la definizione
della struttura degli organi interni, i sistemi di
elezione dei dirigenti, eccetera; ed inoltre
regolamentare « quelle attività del partito che più
direttamente incidono sul funzionamento delle
istituzioni (...) attraverso la disciplina delle
procedure interne per la scelta dei candidati » (cfr.
P. Ridola, Partiti politici, in Enciclopedia del
Diritto, Volume XXXII, Milano 1982).
Essa dunque non si propone di istituire un controllo
sui fini dei partiti né sulla struttura sostanziale
dei loro organi, ma propone un’esigenza di democrazia
procedurale e di regole certe per la formazione di
quella volontà politica che si esprime nell’azione
esterna del partito. Con ciò non si pretende di
ridefinire lo status giuridico dei partiti, ma
semplicemente di legare il loro finanziamento, in ogni
sua forma, ai requisiti democratici minimi cosý`
individuati. Si prevede perciò che gli statuti dei
partiti siano resi pubblici secondo peculiari modalitÃ
e che il loro contenuto regolamenti gli essenziali
aspetti del metodo democratico nella vita interna ai
partiti. Non si tratta di una pubblicizzazione dei
partiti, che sarebbe in contrasto con il diritto di
associarsi liberamente che l’articolo 49 della
Costituzione riconosce ai cittadini: i partiti restano
infatti associazioni di diritto privato non
riconosciute, ma sono tenuti, qualora intendano
usufruire dei rimborsi e di ogni altra elargizione o
beneficio normativi, ad adottare uno statuto conforme
ai criteri legislativamente indicati.
L’altra innovazione che la proposta di legge introduce
concerne la fissazione di regole per lo svolgimento di
elezioni primarie.
Non si tratta di obbligare partiti e coalizioni a
scegliere questo metodo di selezione delle
candidature, ma di incentivare, attraverso il
finanziamento, tale scelta.
Infine, quella che presentiamo è una proposta di legge
in sintonia con le iniziative volte a favorire la
presenza femminile nella vita politica. Non solo
perché tra i criteri che si indicano per gli statuti
dei partiti sono previste norme volte a far sý` che un
sesso non prevalga sull’altro, ma perché è più facile
che un sistema di selezione della classe dirigente
fondato sul merito favorisca l’accesso delle donne
alla politica. Negli altri ambiti della società è
cosý`. Negli altri ambiti della società , quando le
regole sono chiare, sono tante le donne che vincono.
Noi, con la proposta di legge, vogliamo avvicinare la
politica al resto della società .
La presente proposta di legge interviene su tre
profili, individuabili in base ai tre capi in cui si
suddivide la legge.
Il capo I (articoli 1-3) stabilisce che i partiti
devono avere statuti pubblici e ne indica i caratteri
democratici che devono essere obbligatoriamente
presenti.
In particolare, l’articolo 1 fa riferimento alla
costituzione dei partiti politici.
L’articolo 2 riguarda tempi e modalità di approvazione
e di pubblicazione dello statuto.
L’articolo 3 ha ad oggetto il contenuto minimo degli
statuti per i partiti che intendono ottenere i
benefý`ci previsti dalla legge e la ripartizione delle
risorse finanziarie tra gli organi centrali del
partito e le sue articolazioni territoriali, con
possibilità di ricorso agli organi di garanzia.
Il capo II (articoli 4-9) disciplina la selezione
della candidature, cioè la principale funzione svolta
dai partiti nella loro qualità di organizzatori della
democrazia, prevedendo la consultazione degli iscritti
o – facoltativamente – le primarie tra gli elettori e
le elettrici.
In particolare, l’articolo 4 norma le elezioni
primarie assicurando piena parità agli aspiranti
candidati. Per i partiti che scelgono di non
promuovere le primarie è prevista la consultazione
obbligatoria tra gli iscritti e iscritte, secondo
modalità liberamente rimesse agli statuti dei partiti.
L’articolo 5 riguarda le modalità di svolgimento delle
elezioni primarie e le condizioni per la loro
validità .
L’articolo 6 ha ad oggetto la partecipazione alle
elezioni primarie con particolare riferimento agli
aventi diritto.
L’articolo 7 disciplina le modalità di presentazione
delle candidature alle elezioni primarie.
L’articolo 8 stabilisce che gli statuti prevedano
l’istituzione di un comitato di garanti che vigila
sull’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni
primarie e procede alla definizione di una rosa di
nomi.
Prevede inoltre le modalità di costituzione dei seggi
elettorali.
L’articolo 9 prevede l’applicabilità degli articoli 4,
5, 6 e 7 anche alle coalizioni che si presentano alle
elezioni con propri candidati e candidate.
Il capo III (articoli 10-11), infine, interviene sul
finanziamento.
L’articolo 10 introduce un incentivo per i partiti che
scelgano di promuovere elezioni primarie, stabilendo
un incremento del 10 per cento sulla quota di rimborso
elettorale prevista dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
Si propone, inoltre, un incremento – dal 5 al 10 per
cento – della quota di finanziamento da destinare a
iniziative volte alla partecipazione femminile alla
politica.
L’articolo 11 riguarda la destinazione volontaria del
4 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, contestualmente alla dichiarazione dei
redditi, ma su una scheda separata, e dunque anonima,
al fine di garantire la riservatezza. Il 4 per mille
viene devoluto non genericamente a tutti i partiti, ma
a ciascun partito sulla base delle indicazioni
preferenziali effettuate dai contribuenti.
PROPOSTA DI LEGGE
O I - STATUTO
ART. 1.- (Costituzione dei partiti politici).
1. I cittadini italiani e le persone straniere
residenti in Italia possono liberamente associarsi in
partiti politici ai sensi dell’articolo 49 della
Costituzione.
ART. 2. (Statuto dei partiti).
1. I partiti politici approvano per atto pubblico,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il proprio statuto, che e` pubblicato,
ai soli fini di pubblicita` , nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi
dalla loro approvazione.
3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1
e 2 e` condizione per accedere a tutte le forme di
finanziamento pubblico.
ART. 3. - (Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).
1. I cittadini e le persone straniere residenti in
Italia hanno diritto di chiedere l’iscrizione ad un
partito politico e di avere risposta, entro tre mesi,
dagli organi competenti previsti dallo statuto.
2. Lo statuto dei partiti indica:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le
modalita` della loro elezione da parte di un organo
rappresentativo degli iscritti;
b) le norme atte a evitare che un sesso prevalga
sull’altro nella composizione degli organismi
dirigenti, negli organi di garanzia, nelle candidature
alle elezioni;
c) la composizione e la procedura di convocazione
dell’organo rappresentativo degli iscritti;
d) le procedure richieste per l’approvazione degli
atti che impegnano la linea politica del partito;
e) le modalita` di partecipazione delle minoranze alle
strutture organizzative del partito, nonche´ alle
risorse finanziarie di cui al comma 3;
f) i casi e i motivi per cui puo` essere deciso lo
scioglimento di un organo territoriale del partito,
nonche´ le relative procedure di ricorso;
g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi
organi di garanzia, precisando modalita` che
assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi
di direzione politica;
h) le misure disciplinari che possono essere adottate
nei confronti delle iscritte e degli iscritti, gli
organi competenti ad assumerle e le procedure di
ricorso da parte degli interessati;
i) le modalita` di selezione delle candidature da
presentare per il Parlamento europeo, il Parlamento
nazionale, per i consigli regionali, provinciali e
comunali, per le cariche di sindaco, di presidente
della provincia e di presidente della regione, ai
sensi dell’articolo 4.
3. Le risorse finanziarie disponibili per l’attivita`
politica sono ripartite in proporzione determinata tra
gli organi centrali e le articolazioni territoriali
del partito, garantendo il pluralismo interno e il
rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come
modificata dall’articolo 10 della presente legge.
O II - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
ART. 4. - (Elezioni primarie).
1. I partiti che intendano concorrere con la
presentazione di proprie liste o candidati alle
elezioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica o del Parlamento europeo possono promuovere
elezioni primarie a scrutinio segreto tra elettori ed
elettrici.
2. Gli statuti determinano i criteri per la
ripartizione delle spese di organizzazione delle
elezioni primarie tra le varie articolazioni
territoriali.
3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni
primarie assicurano piena parita` di condizioni tra
candidati e candidate.
4. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni
in materia di propaganda e di spese elettorali.
5. Le spese sostenute dai candidati alle elezioni
primarie non possono comunque superare il tetto di un
quinto delle spese previste per la partecipazione alle
elezioni di quel livello.
6. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non
promuovere elezioni primarie, i relativi statuti
prevedono forme alternative di consultazione tra
iscritte e iscritti.
ART. 5. - (Modalita` di svolgimento delle elezioni primarie).
1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine per la presentazione delle candidature, il
legale rappresentante di un partito o di una
coalizione di partiti puo` richiedere all’ufficio
elettorale competente di far svolgere elezioni
primarie per la selezione delle candidature alle
elezioni politiche, amministrative e al Parlamento
europeo.
2. L’ufficio elettorale competente stabilisce la data
e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie,
previo consenso del soggetto che ha formulato la
richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il
sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni
stesse.
3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra
quelle messe a disposizione dai partiti o, in
mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
4. L’ufficio elettorale competente provvede a dare
comunicazione ai cittadini della data di svolgimento
delle elezioni primarie e delle sue modalita` mediante
affissioni pubbliche
5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno,
anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il
trentesimo giorno antecedente il termine per la
presentazione delle candidature di cui al comma 1.
ART. 6. - (Partecipazione alle elezioni primarie).
1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle
elezioni primarie gli elettori e le elettrici che
risultano iscritti al partito che ha promosso le
elezioni primarie stesse, nonche´ i cittadini e le
cittadine che hanno destinato in favore del partito
stesso il 4 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF),
ai sensi dell’articolo 11. Gli statuti dei partiti
prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare
alle elezioni primarie elettori ed elettrici che
abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito
medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi
competenti.
2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i
requisiti di cui al comma 1 possono comunque
partecipare alla votazione nelle elezioni primarie,
qualora ne facciano espressa richiesta agli organi
competenti nei diversi partiti politici, a condizione
che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro
movimento o partito politico. Gli statuti dei partiti
prevedono tassativamente i casi in cui puo` essere
negata la partecipazione di tali soggetti alle
elezioni primarie.
3. Gli statuti dei partiti possono porre come
condizione per la partecipazione alle elezioni
primarie il versamento di una somma da parte
dell’elettore e dell’elettrice.
ART. 7. - (Modalita` di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).
1. Gli statuti dei partiti determinano le modalita`
generali di presentazione delle candidature.
2. Puo` presentare la propria candidatura alle
elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice che
possieda i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, e
che risulti sostenuto da una lista di presentatori
aventi i requisiti richiesti dagli statuti
deirispettivi partiti.
3. Con le modalita` previste dai rispettivi statuti,
le candidature alle elezioni primarie possono altresì
essere sostenute da una o piu` strutture del partito
presenti sul territorio interessato dalle
consultazioni elettorali.
4. Per ciascuna competizione e` selezionato
l’aspirante candidato o candidata che riporta il
numero piu` alto di voti, purche´ alle primarie abbia
partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In
caso di rinuncia, impedimento o morte dell’aspirante
selezionato o selezionata subentra il primo o la prima
dei non eletti.
5. In caso di presunte irregolarita` , gli aspiranti
candidati possono presentare ricorso al comitato dei
garanti di cui all’articolo
8. Tempi e modalita` di presentazione dei ricorsi sono
determinati dallo statuto del partito che ha promosso
leelezioni primarie.
6. I partiti possono rifiutare, ove previsto nei
rispettivi statuti, le candidature di elettori ed
elettrici che risultino condannati per reati di
corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni
di stampo mafioso.
ART. 8. - (Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).
1. Gli statuti dei partiti prevedono l’istituzione di
un comitato dei garanti, che ha il compito di vigilare
sull’organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni
primarie.
2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione
dei seggi elettorali, che possono essere localizzati
in strutture ed edifici individuati dalle
amministrazioni comunali.
3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla
definizione di una rosa di nomi di candidati e di
candidate che e` sottoposta alle elezioni primarie,
secondo criteri determinati dagli statuti. Ciascun
elettore e ciascuna elettrice ha il diritto di votare
per un solo candidato tra i nomi che compongono la
rosa.
4. Il seggio elettorale e` costituito da un numero
dispari di componenti designati dai partiti
richiedenti, salvo il presidente che e` designato
dall’ufficio elettorale competente.
Il seggio elettorale e` competente a effettuare lo
spoglio e a decidere su tutte le questioni che
insorgano durante lo svolgimento delle elezioni. In
caso di parita` , prevale il voto del presidente
5. Lo scrutinio e` effettuato pubblicamente dagli
scrutatori designati, una volta concluse le operazioni
di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere
allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.
6. I risultati dello spoglio vengono trasmessi senza
indugio all’ufficio elettorale competente insieme a
una relazione del presidente del seggio circa la
regolarità delle operazioni elettorali.
7. L’ufficio elettorale competente decide in maniera
definitiva su ogni ricorso relativo al regolare
svolgimento delle elezioni primarie.
ART. 9. - (Norme sulle coalizioni).
1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle
coalizioni di partiti e movimenti politici che si
presentano alle elezioni con propri candidati e
candidate.
2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della
coalizione adottano un apposito regolamento.
CAPO III. - FINANZIAMENTO
ART. 10. - (Modifica all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.157, e incentivi per le primarie).
1. I partiti che scelgono di promuovere elezioni
primarie hanno diritto a una maggiorazione del 10 per
cento sulla quota di rimborso elettorale previsto
dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dal
presente articolo.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 giugno
1999, n. 157, e` sostituito dal seguente:
« 1. Ogni partito o movimento politico destina una
quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per
ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo
1 ad iniziative volte alla partecipazione attiva delle
donne alla politica ».
ART. 11. - (Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).
1. A decorrere dall’anno finanziario in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge,
ciascun contribuente, contestualmente alla
dichiarazione annuale dei redditi, puo` destinare il 4
per mille dell’IRPEF ai partiti che hanno ricevuto il
rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni
della Camera dei Deputati ai sensi della legge 3
giugno 1999, n. 157, come modificata dalla presente
legge.
2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene
contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una
scheda separata e anonima, al fine di garantire il
rispetto della riservatezza. La scheda contiene
l’elenco dei partiti aventi diritto, ai sensi del
comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il
partito cui intende destinare la quota dell’imposta.
3. L’importo versato ai sensi del comma 2 e` devoluto
ai singoli partiti in misura corrispondente alle
indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
4. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro delle finanze, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le
modalita` per l’attuazione del presente articolo,
assicurando la semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti e il rispetto della loro
riservatezza.
Il regolamento detta altresì le necessarie
disposizioni tecniche relative alla predisposizione
della scheda di cui al comma 2.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione al
Parlamento del relativo schema.
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