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Petizione in difesa del diritto di istruzione nei minori
6.02.2007
Al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato, al Sindaco di Roma, al Presidente della Provincia di Roma, al Presidente del Tribunale dei minori

Petizione Popolare per la difesa del diritto di istruzione dei minori ai sensi dell’art 50 della Costituzione Italiana (con preghiera di trasmissione alla competente commissione Parlamentare ai sensi degli art. 140 e 141 del Regolamento del Senato e ai sensi dell’art 109 del Regolamento della Camera)

I sottoscritti si rivolgono con la presente petizione popolare, promossa da Nuove Frontiere ai sensi dell’art 50 della Costituzione Italiana, ai Presidenti di Camera e Senato, affinché garantiscano interventi normativi volti a fermare il fenomeno dell’evasione scolastica e del conseguente impiego dei minori in attività illecite.

*****

Noi sottoscritti cittadini e cittadine italiani

Premesso che:

• l’art 731 c.p. sancisce che : “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a € 30”;
• Il diritto a ricevere un’adeguata istruzione è garantito a livello Costituzionale dagli art 2, 30 e 34 della Costituzione e a livello europeo dalla Convenzione ONU sui diritti del bambino del 1989 dagli art 28 e 29;
• l’art 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili della persona;
• la Costituzione riconosce e tutela il diritto all’istruzione sia in relazione al rapporto tra genitori e figli (art 30, comma 1, Costituzione), sia con riguardo a quello tra minore e istituzioni esterne alla famiglia (art 34 Costituzione)

Considerato che:

• l’evasione scolastica produce molteplici effetti negativi: impedisce lo sviluppo delle abilità professionali, favorisce la diffusione di forme di criminalità giovanile, alimenta il lavoro nero;
• l’incapacità di esprimersi e comunicare con gli altri porta ad un emarginazione non solo individuale ma anche sociale.
• l’impossibilità di partecipare attivamente e coscientemente alla vita sociale apre le porte a forme di devianze;
• il diritto all’istruzione non deve limitarsi all’acquisizione di nozioni o alla mera capacità di leggere e di scrivere, ma deve mirare alla costruzione della personalità dell’individuo, alla capacità di saper comprendere e sviscerare la realtà, di sviluppare una capacità di analisi;
• il diritto del minore all’istruzione in quanto diritto fondamentale della persona è incomprimibile;
• Il diritto-dovere costituzionalmente garantito del genitore ad educare il figlio sussiste, in realtà, non nei confronti di questi, ma dello Stato, si tutela un interesse “socio-individuale”. Può pertanto essere condizionato, o addirittura escluso, se insufficienze nell’adempimento della funzione genitoriale mettano a repentaglio la possibilità del soggetto in formazione di vedere appagato il diritto alla creazione della sua personalità;
• ai sensi dell’ art. 330 c.c., qualora i genitori violino o trascurino i doveri inerenti alla prole o abusino dei poteri ad essi relativi, con grave pregiudizio per i figli, il giudice (Tribunale per i minorenni) può pronunziare la decadenza dalla potestà genitoriale;
• ai sensi dell’ art. 333 c.c., il comportamento del genitore non sia tanto grave da comportare la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale, il giudice potrà adottare i provvedimenti che riterrà convenienti, tra cui la sospensione dalla potestà;
• l’art 34 c.p. sancisce che la legge “determina i casi nei quali la condotta importa la decadenza dalla potestà dei genitori” o la sospensione della stessa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta nel caso di condanna per delitti commessi con abuso della potestà;
• l’art 731 c.p ha sanzionato la violazione dell’obbligo d’istruzione in modo irrisorio, prevedendo come sanzione l’applicazione di una ammenda fino a € 30;
• l’art 731 c.p. risulta essere anacronistico alla luce del diritto di istruzione riconosciuto dal combinato disposto degli art. 2 e 34 della Costituzione;
• l’art 731 c.p. risulta essere, inoltre, inadeguato a contrastare il fenomeno della dispersione ed evasione scolastica, in quanto non tutela il diritto dei minori a ricevere un’adeguata istruzione atta a sviluppare la propria personalità, ma essendo collocata fra “le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della p.a.” tutela l’interesse statale all’istruzione dei minori. L’art 731 tutela, quindi, solo un aspetto della complessa fattispecie in esame, non considera che l’istruzione è innanzitutto un diritto inviolabile dell’individuo, oltre un dovere di solidarietà economica-sociale;
• i minori privati del diritto di istruzione vengono usati in attività illecite, quali furti, corrieri della droga, prostituzione, sfruttati e ridotti in schiavitù ed abbandonati;
• l’art 671 c.p. punisce con l’arresto da 3 mesi ad un anno chi impiega minori nell’accattonaggio, e se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori o dall’ufficio di tutore
• chi impiega minori nell’accattonaggio si rende, inadempiente rispetto ai compiti che gli derivano dalla legge (istruzione, mantenimento, cura, etc..) con conseguenze assai pericolose per il minore stesso: sottratto all’istruzione e all’educazione risulta particolarmente esposto al vizio ed quindi alla delinquenza. (Cass. Sent n° 11376/92);

Ritenuto che:

• occorre fare porre l’attenzione dei genitori e dei minori sull’importanza della formazione e della istruzione, intesa non come interesse statale all’istruzione dei minori ( ratio dell’art 731 c.p.), ma come diritto degli stessi;
• occorre sviluppare una visione partecipativa degli alunni e delle loro famiglie allo specifico servizio sociale reso dalle scuole e/o dai centri formativi;
• la scuola e la formazione sono occasioni offerte dalla società per la partecipazione attiva all' educazione dei giovani;
• l’articolo in oggetto è rubricato nella sezione delle contravvenzioni, e non nei delitti contro la persona;<
• sarebbe più efficiente una tutela diretta e non indiretta del diritto del minore;
• occorre tutelare anche la libertà individuale del minore, tutelandolo da abusi di autorità o da atti diretti ad annientare la sua personalità individuale, applicando le sanzioni previste dagli art 600 e ss cp. (reclusione e multa) soprattutto in presenza di situazioni in cui siano presenti casi di sfruttamento del minore in attività illecite.

Chiediamo che :

il Parlamento italiano proceda al più presto ad una riforma dell’ art 731 c.p. e predisponga un adeguato assetto legislativo con strumenti che possano realmente incidere, sulla base dei seguenti indirizzi:

1) la tutela della libertà individuale del minore e dei suoi relativi diritti;
2) l’irrogazione sia di pene pecuniarie che detentive;
3) l’abrogazione dall’art 731 c.p. dell’inciso “giusti motivi”;
4) l’introduzione nell’art su citato della pena accessoria ex art 34 c.p. ovvero la sospensione della patria genitoriale ( in quanto il genitore che non vigila o non manda il minore a scuola, viola i doveri previsti dalla Costituzione agli articoli 2 e 30, doveri ribaditi anche dall’art 147 c.c., e crea un grave pregiudizio al minore);
5) predisposizione delle misure di assistenza alle famiglie per adempiere a questo primario dovere non solo familiare, ma sociale.

Per sottoscrivere la Petizione basta collegarsi al sito dell'associazione www.nuovefrontiere.net o partecipare ad uno degli eventi organizzati dalla community e apporre la propria firma ai moduli preposti. Contatti:
Gabriele Felice: grl.felice@nuovefrontiere.net - 3280646126
Valeria Caputo: valeriacaputo@nuovefrontiere.net


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