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La previdenza per i lavoratori bulgari e rumeni in Italia
6.03.2007
Le norme comunitarie, è così quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale, sono entrate in vigore dalla data indicata nella Legge con la quale l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione Europea, ovvero dal 1 gennaio 2007.

I cambiamenti negli aspetti previdenziali e assistenziali del lavoro subordinato riguardano non soltanto i cittadini rumeni e bulgari residenti in Italia ma anche i lavoratori italiani distaccati

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del lavoro di cittadini italiani, dipendenti di imprese italiane e distaccati nei due paesi neo-comunitari, la legge n. 398/1987 non potrà più essere applicata; la fonte del diritto sarà esclusivamente la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale.

Questi lavoratori saranno assicurati in Italia (con versamenti, tipologie e aliquote identiche a quelle previste sul territorio nazionale) soltanto nei casi in cui le imprese abbiano attivato la procedura di “distacco” secondo le prescrizioni della normativa comunitaria di riferimento. Per determinare il reddito imponibile ai fini previdenziali si farà riferimento all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.

In modo analogo, i lavoratori rumeni, dipendenti di imprese dei rispettivi paesi e distaccati in Italia (anche quelli che alla data del 1 gennaio 2007 si trovavano già in Italia), saranno assicurati ai sensi della normativa comunitaria riguardante la procedura di distacco. Ove non fosse prodotto il modello E101 per la procedura di distacco, l’obbligo assicurativo per questi lavoratori sarà ancora assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate.

Assegno di maternità

I cittadini comunitari (così i cittadini bulgari e rumeni) hanno diritto all’assegno di maternità sia dello Stato che dei Comuni alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ai quali potranno accedere per eventi (nascite, adozioni, affidamenti) che si sono verificati a partire dalla data del 1 gennaio 2007.

Si potrà erogare le prestazioni anche per gli eventi precedenti a tale data a condizione che i termini di presentazione delle domande all’INPS o al comune non fossero scaduti e che entro tale termine fosse perfezionato il requisito del possesso della carta di soggiorno per cittadini europei.

Assegno al nucleo familiare (ex all’art. 65 Legge 23 dicembre 1998 n. 448)

La legge 23 dicembre 2000, n. 33, all’art. 80, comma 5. estende i benefici anche ai nuclei familiari comunitari residenti in Italia. Qualora ricorrano tutti i requisiti della legge, a partire dal 1 gennaio 2007 hanno diritto a questa prestazione anche le famiglie provenienti dai nuovi paesi membri dell’Unione.

I cittadini in possesso di tutti requisiti previsti dalle disposizioni in vigore, potranno presentare entro il 31 gennaio 2008 la richiesta dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007

Assegno sociale e di invalidità civile

Dal 1 gennaio 2007 i cittadini rumeni e bulgari residenti in Italia potranno accedere all’assegno sociale e a quello di invalidità civile, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, per presentare la domanda dovranno produrre soltanto la Carta di soggiorno UE (rilasciata ai sensi del DPR 54/2002).

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