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Cerri (Cgil): informativa sui Lavori Usuranti
17.12.2007
Cerri (Cgil): informativa sui Lavori Usuranti. A fronte della soluzione trovata dal Governo la scorsa settimana sui lavori usuranti - che lascia aperto un problema molto importante - riteniamo opportuno mettervi a disposizione una nostra valutazione sul merito della scelta e le indicazioni presentate dalle parti sindacali durante i lavori della Commissione, con particolare riferimento al tema del lavoro notturno.

La valutazione: Con la scelta compiuta dal Governo si va all’esercizio della delega nei primi tre mesi dell’anno 2008, malgrado lo stesso si fosse impegnato con il sindacato a produrre un emendamento al testo del disegno di legge alfine di evitare la delega e avere così la normativa completa e a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori fin dal prossimo mese di gennaio 2008. La definizione del suddetto emendamento, demandato al lavoro di una Commissione con le parti sociali - istituita per raggiungere il suddetto risultato - non è stata resa possibile perché la Commissione non ha mai trovato la condizione di concludere i suoi lavori per le molteplici ambiguità e le lentezze che la hanno contraddistinta fin dall’inizio dei suoi lavori. Tutto ciò ci porta a dire che volutamente sia mancata la volontà politica di avviare ad una conclusione i lavori della Commissione rispettando gli impegni a suo tempo assunti dal Governo coinvolto nel confronto con le parti sociali.

Questo discutibile atteggiamento non ha permesso di evitare una discussione parlamentare che si è caratterizzata per i molti equivoci come quello delle 80 notti come vincolo per il lavoro notturno. Equivoco che vogliamo ancora una volta chiarire, anche perché non riteniamo utile compromettere il destino e l’esito della stessa delega, senza tener conto che tutto il confronto sui lavori usuranti, e il protocollo, che ne è seguito, si è mosso con l’obiettivo di garantire un anticipo del pensionamento fino a 3 anni per i:

- lavoratori previsti dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999 (Decreto Salvi);

- lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, secondo quanto specificato dal DDL, ovvero che possano far valere, nell’arco temporale indicato, una permanenza minima nel periodo notturno;

- i lavoratori addetti alla linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

- i conducenti di mezzi pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

In particolare, il confronto per quanto riguarda il lavoro notturno, ha indicato che debbono rientrare in questa tipologia i lavoratori impegnati in cicli di turno di lavoro comprendenti la notte, ossia inseriti in schemi di 3 o 4 turni nell’arco della giornata regolati e pianificati dalla contrattazione nazionale e aziendale. L’insieme delle suddette tipologie e modalità di lavoro sopraelencate sono particolarmente vincolate, oggettivamente identificabili e coinvolgono complessivamente una platea di circa 1.400.000 lavoratori, tutti già considerati nella definizione delle risorse stanziate per permettere il beneficio pensionistico. Proprio qui sta il punto cruciale: quelle somme sono state calcolate proprio pensando di inserire nel beneficio pensionistico i lavoratori a turni comprendenti il lavoro notturno, mai si è ipotizzato di riferirlo solo a coloro che lavorano più di 80 notti all’anno perché nelle realtà produttive pochissimi turnisti lavorano più di 80 notti l’anno. Lo stesso riferimento al decreto 66/2003 presente nel protocollo e nel testo di Legge che lo recepisce, indica le 80 notti come parametro da considerare solo qualora la contrattazione nulla preveda al riguardo. Opportunamente la contrattazione nazionale e aziendale regolamenta il lavoro a turni, ad esempio il contratto dei tessili prevede 50 notti come riferimento per la categoria, mentre negli altri settori produttivi gli schemi di turno, sempre definiti dalla contrattazione nazionale e aziendale, prevedono una media di prestazioni notturne che va da 55 a 78 notti all’anno. Stupisce quindi l’equivoco che si è ingenerato nel dibattito parlamentare secondo il quale l’eliminazione nel testo di legge del riferimento al Decreto 66/2003 avrebbe comportato un eccessivo aumento di spesa.

In realtà è vero il contrario: se si riconoscesse il beneficio pensionistico solo a coloro che superano la soglia delle 80 notti per il lavoro notturno, si escluderebbe la stragrande maggioranza dei lavoratori che il Governo si è impegnato a tutelare e le risorse stanziate diventerebbero addirittura eccessive. A questo punto, ritornato il testo di legge alla sua formulazione originaria in materia di lavori usuranti, è indispensabile che anche il Governo, come parte contraente di un accordo così importante chiarisca a tutte le parti politiche che il vincolo delle 80 notti non c’è mai stato e che la Commissione dovrà al più presto definire un criterio unificante per tutte le categorie tale da ricomprendere realmente i turnisti impegnati anche di notte. Per noi tutto quanto evidenziato è essenziale per far si che il protocollo venga rispettato sull’insieme di tutti i suoi aspetti, non separabili l’uno dall’altro, tanto che il mancato rispetto degli impegni presi in materia di lavori usuranti si configurerebbe come mancato rispetto dell’insieme del protocollo in quanto tale.

LA SINTESI DELLE INDICAZIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI COMPONENTI LA COMMISSIONE CON RIFERIMENTO: AI LAVORATORI GIÀ RICONOSCIUTI DAL DECRETO SALVI DEL ’99, AL LAVORO NOTTURNO, AL LAVORO A LINEA A CATENA, AI CONDUCENTI DI MEZZI PESANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE

• Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 Per quanto riguarda questa platea di lavoratori occorrono alcuni piccoli aggiustamenti normativi e specificazioni sulle figure già a suo tempo individuate.

• Il lavoro notturno I lavoratori impegnati durante il periodo notturno, da prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione della \"Disciplina dei Lavori Usuranti\" definita dal Disegno di Legge attuativo del protocollo sul welfare, che hanno diritto al beneficio di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, sono:

- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno abbia svolto almeno tre ore del suo tempo di lavoro nella fascia compresa tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino;

- impiegato sulla base di uno schema di turno che preveda la prestazione notturna per l’arco dell’anno lavorativo;

- qualsiasi lavoratore impiegato in uno schema di turno con un ciclo avvicendato di due turni nell’arco delle 24 ore giornaliere;

- qualsiasi lavoratore che effettua ciclicamente in tre o quattro turni giornalieri avvicendati, un’attività continua per tutte le ore del giorno e della notte regolata e pianificata su 5, 6 e 7 giorni alla settimana.

I suddetti lavoratori in turni continui avvicendati devono:

􀂃 aver operato sulla base di schemi di turno a tre o quattro squadre regolati e pianificati dalle norme contrattuali e/o dalle norme aziendali, territoriali;

􀂃 nell’arco di ogni mese, e per ogni anno di attività lavorativa, avere effettuato 5 o 6 prestazioni notturne della durata di almeno 6 ore. Qualora lo schema di turno sia pianificato su quattro turni, il ciclo della prestazione notturna deve essere collocato nella fascia compresa tre le ore 24 e le ore 6 del mattino.

Al di fuori delle suddette frequenze, il riconoscimento del diritto al beneficio, per i lavoratori saltuari scatterà in presenza di una prestazione effettuata per 80 notti all’anno, nel caso di prestazioni di lavoro in turno notturno con una frequenza non programmabile quale:

- in occasione della sostituzione dei lavoratori in relazione ai cambi di turno in aggiunta alle prestazioni giornaliere ordinarie;

- a seguito della manutenzione straordinaria degli impianti; - a seguito di spostamento in via eccezionale del lavoro a giornata o da turno diurno ad un turno notturno; - a seguito di regimi di flessibilità d’orario.

• Il lavoro a linea catena I lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» sono quelli effettivamente impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da una misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, al controllo di qualità e ad attività di regolazione o di controllo computerizzato delle linee produttive.

• I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone Sono i conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto collettivo di persone, con capienza non inferiore a 9 posti.

L’insieme della suddette indicazioni dovranno essere regolate dal Decreto attuativo della Delega insieme alle procedure di certificazione del diritto dei lavoratori per usufruire del beneficio di anticipazione del pensionamento di anzianità, sulla base dell’esibizione di una idonea documentazione probante che il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente rendere disponibile ai lavoratori. Con la nostre valutazioni e indicazioni riprenderemo il lavoro in Commissione al momento che la stessa verrà convocata dal Ministero del Lavoro.

fonte: http://www.tfrnewscgil.it  

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