22.12.2007
SOSTEGNO AI REDDITI BASSI: 150 EURO DI ‘RIMBORSO’ A DICEMBRE PER GLI ‘INCAPIENTI’ A ottobre la "quattordicesima" esentasse per coloro che percepiscono pensioni da lavoro basse. A dicembre un "rimborso" esentasse pari a 150 euro ai contribuenti che nel 2006 hanno avuto un’imposta netta sul loro reddito pari a zero (i cosiddetti "incapienti"), più un ulteriore importo di 150 euro per ciascun familiare a carico.
Sono le prime concrete ed immediate misure di sostegno a favore dei contribuenti a reddito basso, che si inseriscono nel disegno più generale della politica economica e sociale del governo di centrosinistra e che rappresentano il primo segno tangibile di redistribuzione delle risorse verso le fasce più deboli e in difficoltà , risorse disponibili grazie ad un’importante opera di risanamento dei conti pubblici e ad una seria lotta all’evasione fiscale.
A conferma della strada intrapresa, altre misure significative in tal senso sono inserite nella Finanziaria 2008: dall’ulteriore detrazione Ici per la prima casa al contributo per gli affitti, dal bonus per le famiglie numerose alla diminuzione della tassazione sul Tfr, alla destinazione delle eventuali maggiori entrate fiscali per la riduzione delle tasse sul lavoro dipendente...
Vediamo ora nel dettaglio le condizioni per fruire del "rimborso" di 150 euro.
A CHI SPETTA IL BENEFICIO
Spetta ai soggetti, non fiscalmente a carico di altri, che nel 2006 hanno avuto un’imposta netta pari a zero e che percepiscono i seguenti redditi: di lavoro dipendente; di pensione; assimilati a quelli da lavoro dipendente (soci di cooperative di produzione e lavoro, collaboratori coordinati continuativi o a progetto, lavoratori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge...); di lavoro autonomo; redditi d’impresa.
COME VIENE EROGATA LA SOMMA
· IN AUTOMATICO: i soggetti che hanno un reddito di lavoro dipendente, assimilato o di pensione e che nel mese di dicembre 2007 ricevono la retribuzione dallo stesso sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che aveva rilasciato il CUD dei redditi 2006, percepiranno automaticamente la somma nel mese di dicembre 2007.
· CON DOMANDA AL DATORE DI LAVORO O ALL’ENTE PENSIONISTICO: i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione che nel mese di dicembre 2007 hanno un sostituto d’imposta diverso da quello che ha rilasciato il CUD dei redditi 2006, devono presentare apposita domanda al proprio sostituto d’imposta.
· CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI: i lavoratori dipendenti o i pensionati che, pur avendone diritto, non hanno percepito la somma dovuta con le modalità di cui sopra, e i soggetti con redditi di lavoro autonomo o d’impresa, possono richiedere il beneficio mediante la dichiarazione dei redditi 2007 che sarà presentata nel 2008.
· CON DOMANDA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi, possono richiedere il beneficio presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.
RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
- I lavoratori dipendenti o i pensionati che dovessero percepire il beneficio senza averne diritto, hanno l’obbligo di comunicarlo entro fine 2008 al proprio sostituto d’imposta, il quale dovrà successivamente recuperare la somma tramite trattenuta.
- Negli altri casi, la restituzione può avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi o attraverso il versamento con il mod. F24.
Cinzia Fontana
Deputata Partito Democratico - Ulivo
19 dicembre 2007
Welfare Italia
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