8.03.2008
Che cosa sono i vitalizi ipotecari di Pierluigi Sorti.- l' iniziativa è nata nel 2006 e ha avuto progressione lenta seppure costante - i contatti, soprattutto in sede poitica, sindacale e associazionistica sono stati numerosissimi - la fatica dello schema di contatti con singoli esponenti di istituti -comllga nazionale dellecooperative - trovva riscontri positivi, sul piano concettuale, specie in relazione alla sua fattibilità e coerenza con le leggi in materia, ma meno caloroso sul piano della sinergia - il prmo passo di notorietà è avvenuto nella prma metà dello scorso anno con un convegno patrocinato da Giorgio Benvenuto ( n. q. di presidente della commissione finanze del Senato - successivamente hanno contribuito alla divulgazione alcuni amuci gestori di giornali on line - il punto di svolta vero è segnato nelle scorse mese quando il presidente del primo municipio di Roma ( zona centro storico ) ha letto il progetto e l' ha sponsorizzato presso i centri anziani - la notizia è pervenuta al Corriere della sera ( supplemento romano ) che ne ha svolto un servizio- in queste ore è lievitato l' interesse anche di componenti politiche del centro sinistra cittadino di cui darò informativa se ci saranno frutti concreti.
Pierluigi Sorti pierluigi.sorti@fastwebnet.it
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Vitalizi ipotecari, anziani e giovani generazioni: un problema sociale
1 ) Le caratteristiche
E’ una novità che non ha avuto una calorosa accoglienza nel mondo sindacale e associazionistico:
parliamo del "Vitalizio ipotecario", nuova fattispecie giuridica introdotta nel nostro ordinamento con legge n. 248 art.11 - quaterdecies -comma 12 del 2 dicembre 2005. Per la verità , non esisteva, a stretto rigore, la necessità di una legge specifica perché tale istituto era anche prima perfettamente compatibile con il nostro codice civile.
In vigore, da molto tempo, prima negli Usa e successivamente, nei paesi europei d’ Inghilterra e d’ Olanda, tale istituto consiste essenzialmente nella possibilità di accendere un mutuo sulla casa di proprietà da parte del suo titolare con questa semplice obbligazione da parte sua: iscrivere una ipoteca a favore dell’ ente mutuante. Il mutuatario non sarà tenuto, vita natural durante, a restituire il capitale avuto in prestito e nemmeno gli interessi maturati.
Il debito relativo, formato dal montante costituito dalla somma del capitale più gli interessi
maturati, sarà corrisposto dagli eredi solo al momento di entrare nella titolarità del bene, generalmente dopo il decesso del mutuatario.
L’ ente mutuante, che in teoria può anche essere un soggetto fisico privato, avrà generalmente cura di ammettere, a tale modalità di prestito, un mutuatario non solo, ovviamente, proprietario di casa,
ma con una speranza di vita statisticamente non troppo elevata e per un ammontare iniziale molto al di sotto del valore periziato dell’ immobile iscritto ad ipoteca.
Il mutuatario non sarà personalmente impegnato a restituire alcunché perché l’ adempimento
a tale impegno, il versamento di capitale e interessi maturati, spetterà solo agli eredi del "de cuius"
i quali potranno alternativamente decidere, al momento del subentro nella proprietà : a) di pagare il debito e quindi di diventarne titolari; oppure: b ) di metterlo in vendita, dedurre dal ricavato il debito da riconoscere al mutuante e, solo allora, entrare in possesso della somma residuata.
2 ) Una applicazione sociale
Esiste in Italia una vastissima platea di cittadini proprietari di casa, costellata da pensionati anziani
che - per l’ aumento del costo della vita, per le necessità di manutenzione della casa medesima, per le esigenze inerenti al crescere stesso dell’ età , - stentano a mantenere il loro abituale standard di vita.
A molti di essi si pone il dilemma, talvolta umiliante, di dover appunto rinunciare al proprio tenore di vita, o limitare l’ assistenza a propri familiari, o ricorrere all’ aiuto di parenti: costretti dunque ad affrontare tutti quegli inconvenienti che sono ben noti all’ esperienza diretta o indiretta di ciascuno di noi.
Nel ricorrere a un prestito, comparativamente ai percorsi tradizionali, il ricorso al "vitalizio ipotecario", si evidenzia appunto dotato di una grande caratteristica di flessibilità .
Nulla osta infatti all’ applicazione di una modularità temporale che, invece di un prestito complessivo erogato in una sola volta, preveda una erogazione divisa in fasi temporali successive: ad es. invece 100.000 euro tutti insieme, 10.000 euro all’anno per 10 anni. Il montante ( capitale ottenuto più interessi maturati ) del debito complessivo risulterebbe evidentemente molto ridotto.
E’ comunque chiaro, fin qui, che la possibilità di un prestito sorretto da ipoteca, per le alte garanzie che esso comporta per l’ ente mutuante rappresenta una occasione interessante ( peraltro già in corso ) di una facile creazione di nuovi prodotti finanziari.
Tale ipotesi, naturalmente, dal punto di vista degli istituti finanziari interessati, darà rilevanza ad elementi speculativi pur legittimi , ma conflittuali con l’ interesse dell’ anziano titolare dell’ immobile e conseguentemente con quelli dei suoi eredi.
E’ qui dove si stanno elaborando ipotesi, teoriche e operative, che consentano il ricorso dei mutuatari potenziali a enti che, in quanto caratterizzati da spirito mutualistico, deprimerebbero visibilmente il costo complessivo dell’ operazione a grande vantaggio del mutuatario.
Ci riferiamo evidentemente a forme mutualistiche ( cooperative, imprese sociali, società di mutuo soccorso ) che, assumendo in proprio costi e benefici, secondo leggi e regolamenti in vigore, conferirebbero a tale fattispecie di credito ipotecario un inoppugnabile carattere sociale : il tutto senza necessità , elemento non irrilevante, di ricorrere a interventi del pubblico erario.
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