Segretezza del voto: divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. E' in vigore il Decreto Legge 1° aprile 2008, n. 49 recante 'Misure
urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto
nelle consultazioni elettorali e referendarie'. Il provvedimento vieta
l’introduzione all’interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari
o di altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
In base alla disciplina introdotta, il presidente dell’ufficio
elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di
identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore,
inviterà l’elettore stesso a depositare le apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagini di cui risulti in possesso. Le
apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di
identificazione ed alla tessera elettorale, saranno restituite
all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e
della restituzione di tali apparecchiature viene fatta annotazione in
apposito registro.
Chiunque contravvenga a tale divieto è punito con l'arresto da tre a sei
mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro. La norma si è resa necessaria
per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma
2 della Costituzione, alla segretezza del voto e per contrastare
eventuali tentativi di voto di scambio.