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Come intervenire qunado il lavoro è temporaneo. di F.Liso
17.01.2009

COME INTERVENIRE QUANDO LE OCCASIONI LAVORATIVE SONO OGGETTIVAMENTE TEMPORANEE? di Francesco Liso  In questo intervento, che segue quello pubblicato sul numero precedente di nelMerito.com, viene posto il problema del contrasto alla precarietà nei casi in cui la domanda di lavoro temporaneo consegue ad una oggettiva temporaneità delle occasioni lavorative. In questi casi, non potendosi assicurare una continuità occupazionale nella singola impresa, occorre promuovere la continuità nel lavoro con tecniche diverse da quelle che presuppongono un datore di lavoro effettivamente in grado di offrire un lavoro stabile (v. l’idea proposta da Nannicini su nelMerito.com, ma si può richiamare anche l’idea del contratto unico a tutele crescenti, di Boeri e Garibaldi su lavoce.info).

Va da sé che una risposta di primaria importanza è quella rivolta a realizzare una strumentazione che favorisca l’efficienza allocativa del mercato del lavoro (già molto si è scritto nelle leggi su questo versante, ma c’è un grave ritardo culturale ed organizzativo). Bisognerebbe tuttavia nel contempo ragionare anche sulla possibilità di agire nella direzione della creazione di condizioni idonee ad incentivare i datori di lavoro a coordinarsi tra loro per offrire occasioni di lavoro che, pur se caratterizzate da temporaneità ed intervallate, possano comunque configurare - nel loro succedersi lungo un percorso in una qualche misura organizzato - una forma di stabilità occupazionale.

Su questo versante – che implica una laboriosa attività di organizzazione della domanda perché si esprima in forma variamente accorpata e sul quale grande potenzialità potrebbe avere la bilateralità - una spinta potrebbe venire sia dall’ apprestamento di agevolazioni contributive (ad es., nell’ipotesi in cui si decida di aumentare la contribuzione per disoccupazione sui lavori temporanei, potrebbe prospettarsi la possibilità di esentare da questo aggravio il datore che sia disposto a coordinarsi con altri), sia dalla prospettiva della possibilità di utilizzo – ove necessario e con la dovuta prudenza - di forme particolari di welfare, idonee a consentire l’obiettivo di un reddito sufficiente per il lavoratore. A mio avviso il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti – che attualmente può prestarsi a forme opportunistiche di utilizzo da parte dei singoli (e la stessa cosa potrebbe dirsi per il trattamento speciale di disoccupazione nell’edilizia) – potrebbe essere potenziato in questa direzione, esplicitamente collegandolo a questa finalità promozionale di organizzazione o accorpamento della domanda. A questa forma di welfare – che nella sua attuale configurazione potremmo definire a prelievo individuale – occorrerebbe a mio avviso sostituire, nei limiti del possibile, forme che potremmo definire a prelievo collettivo in quanto fondate su una responsabilizzazione di organismi a vocazione sociale i quali dovrebbero essere abilitati ad incamerare - in tutto o in parte e per investirle in politiche attive – le quote delle indennità di disoccupazione che essi riescano a risparmiare attraverso la creazione dei percorsi occupazionali.

A pensarci bene, peraltro, a questa funzione di organizzazione o accorpamento della domanda dovrebbero essere naturalmente vocate le agenzie di somministrazione, nella cui area peraltro un rilevante ruolo viene svolto dalla bilateralità. In questo caso l’accorpamento potrebbe anche esprimersi nella unicità del contratto, poiché è noto che le agenzie potrebbero assumere il lavoratore anche con un contratto a tempo indeterminato. Viene spontaneo allora pensare alla possibilità di una specifica incentivazione delle agenzie di somministrazione ad assumere con contratti a tempo indeterminato (in questo modo esse corrisponderebbero ad una ispirazione presente nel protocollo del 23 luglio del 1993, laddove si prevedeva che si agevolasse la continuità del rapporto con l’impresa fornitrice).

Peraltro questa è una direzione verso la quale le stesse imprese di somministrazione hanno già cominciato a muoversi, come testimonia l’articolo 43 dell’interessante contratto collettivo da esse sottoscritto il 24 luglio di quest’anno, nel quale si prevede che l’Ente bilaterale possa contribuire a sostenere una parte degli oneri relativi alla indennità di disponibilità che le agenzie sono tenute a versare al lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Ci si dovrebbe quindi chiedere se non sia opportuno anche qui replicare quel modello – inaugurato per il comparto artigiano – che prevede l’aggiunta di risorse pubbliche a quelle del fondo bilaterale. E per agevolare le agenzie nell’assolvimento del loro debito di stabilità nei confronti dei lavoratori da esse assunti a tempo indeterminato si potrebbe anche pensare ad un allentamento - adeguatamente controllato e monitorato – dei limiti esistenti nell’utilizzo di questi ultimi ai fini della somministrazione.

Se ci si muovesse in questa direzione, si chiamerebbero le agenzie – che oggi sembrano in buona misura proiettate (sopratutto dal legislatore del 2003) ad una mera funzione servente rispetto alle politiche di esternalizzazione delle imprese – allo svolgimento di un compito di grandissimo valore: l’aggregazione della domanda di lavoro temporaneo in funzione del contrasto della precarietà. Era questa l’intenzione che animava coloro che negli anni 80 cominciarono a prospettare l’idea che anche nel nostro paese si dovesse introdurre il lavoro interinale.

Queste considerazioni possono avere un qualche sviluppo nella progettualità degli economisti che stanno riflettendo sui possibili rimedi alla precarietà? Mi fanno ben sperare le proposte abbozzate da Emiliano Mandrone in un recente studio (Quando la flessibilità diventa precarietà: una stima sezionale e longitudinale, Studio Isfol n. 6/2008).

fonte: http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=589&Itemid=145

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