Si contestano la violazione della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 e la violazione del Decreto Legislativo 30 del 2007, con cui si dà attuazione della direttiva comunitaria del 2004 sul diritto dei cittadini dell\\\'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, in quanto l\\\'atto ministeriale non prevede che la decisione di rimpatrio segua una attenta istruttoria, differenziata caso per caso, tesa alla tutela dell\\\'interesse superiore del fanciullo, violando il diritto del minore ad essere ascoltato, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità , in qualsiasi procedimento giudiziario e amministrativo che lo riguardi. Peraltro il decreto 30 del 2007 prevede che i cittadini comunitari minorenni possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico, salvo che l\\\'allontanamento sia necessario nell\\\'interesse stesso del minore.
Afferma Mario Angelelli, presidente di Progetto Diritti: \\\"Il principio del superiore interesse del fanciullo è stato più volte richiamato dalla Corte Costituzionale in merito all\\\'equiparazione tra minori italiani e minori stranieri. Invece la direttiva impugnata, nel delineare le procedure di trattamento da riservare ai minori rumeni non accompagnati, pone il rimpatrio come esito invariabile e scontato di una procedura esclusivamente finalizzata alla sua completa identificazione e non all\\\'individuazione del suo interesse nel caso concreto.
La procedura delineata dalla direttiva, in sintesi, è tesa alla mera identificazione del minore, alla verifica della sua nazionalità rumena, all\\\'accertamento che lo stesso sia qualificabile come \\\"non accompagnato o in difficoltà \\\"; al ricorrere di tali requisiti il provvedimento di rimpatrio viene presentato come atto dovuto, senza ulteriori indagini circa l\\\'interesse del minore in ordine alla sua permanenza in Italia ovvero al suo ritorno in Romania.\\\"
Il ricorso contesta ancora la violazione della direttiva comunitaria del 1995 in materia di trattamento dei dati personali e di tenuta delle banche dati, per l\\\'assoluta incertezza riguardo l\\\'autorità titolare del trattamento dei dati riguardanti i minori rumeni nonché delle modalità di gestione e conservazione degli stessi e delle forme di accesso ai dati, e dei soggetti abilitati alla consultazione.
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