18.11.2009
Giur.Amm. T.a.r. : Ambiente in genere. Legittimazione enti e comitati. TAR Toscanza Sez. II sent. 1505 del 6 ottobre 2009 Ambiente in genere. Legittimazione enti e comitati Il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla conservazione dell'ambiente, può avvenire caso per caso in favore di enti associativi o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell'area geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di rappresentatività , di un collegamento stabile nel tempo con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati.
N. 01505/2009 REG.SEN.
N. 01750/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2007, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:
A.M.A.T. -- Associazione Montespertoli per l'Ambiente e il Territorio,
in persona del Presidente "pro tempore", nonché da Bindi Laura e
Dianzani Carlo, tutti rappresentati e difesa dall'avv. Marco Mariani,
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via
Lamarmora 53;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente "pro tempore", rappresentata
e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto
presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unita'
Italiana 1;
nei confronti di
S.O.L. S.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore",
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
e con l'intervento di
Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco "pro tempore",
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta Regionale del 19.06.2007, n. 454, con la
quale si esprimeva "pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul
Progetto per la coltivazione di anidride carbonica in loc. Baccaiano,
nel Comune di Montespertoli (Fi), proposto da Sol S.p.A.....";
- del Verbale della Conferenza dei Servizi del 23.03.2007 - allegato
alla delibera impugnata e pubblicato di seguito alla stessa sul BURT;
- per quanto occorrer possa, quale atto endoprocedimentale, del Rapporto
Interdisciplinare (2007) sull'Impatto ambientale del progetto presentato
dalla Sol S.p.A. (per la coltivazione del giacimento), redatto dalla
Regione, Settore di Valutazione Impatto Ambientale;
- di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, contemporaneo o
successivo, ad essa connesso o collegato.
E, con motivi aggiunti depositati in data 2 maggio 2008, per
l'annullamento previa sospensiva:
- della concessione di coltivazione mineraria "CO2 Baccaiano" su un'area
di Ha 51,75 in territorio del Comune di Montespertoli, per il periodo di
anni 20 - decreto n. 237 del 15.01.2008 - rilasciata dal Dirigente
Responsabile del Settore Miniere ed Energia della Direzione Generale
Politiche Territoriali Ambientali della Regione Toscana a favore della
società SOL s.p.a.;
- del Verbale della Conferenza dei Servizi del 20 novembre 2007;
- di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, contemporaneo o
successivo, connesso o collegato, nonché, per quanto occorrer possa, per
l'annullamento degli atti già impugnati in sede di ricorso introduttivo.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.O.L. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 17 ottobre e depositato il 6 novembre 2007,
l'Associazione Montespertoli per l'Ambiente e il Territorio (di seguito,
A.M.A.T.), unitamente ai signori Laura Bindi e Carlo Dianzani,
impugnavano la deliberazione n. 454 del 19 giugno 2007 mediante la quale
la Giunta regionale toscana aveva rilasciato la pronuncia favorevole di
compatibilità ambientale relativamente al progetto, presentato dalla
odierna controinteressata Sol S.p.a., di un impianto per la coltivazione
del giacimento di anidride carbonica ubicato nel Comune di
Montespertoli, in località Baccaiano. I ricorrenti -- che impugnavano
altresì il verbale della conferenza di servizi del 23 marzo 2007,
allegato alla pronuncia di VIA, ed il Rapporto interdisciplinare
sull'impatto ambientale del progetto in questione, redatto dal Settore
VIA della Regione Toscana -- articolavano le proprie censure in tre
motivi di diritto, e concludevano per l'annullamento degli atti impugnati.
Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la Sol S.p.a., che
resistevano alla domanda, con atto di motivi aggiunti depositato il 2
maggio 2008 il gravame veniva esteso dai ricorrenti alla concessione di
coltivazione mineraria, frattanto rilasciata dalla Regione Toscana alla
Sol con riguardo al giacimento di Baccaiano, nonché agli atti ad essa
presupposti, connessi o collegati, ed in particolare al verbale della
conferenza di servizi del 20 novembre 2007.
In una con la domanda di annullamento, i ricorrenti chiedevano che il
tribunale volesse sospendere in via cautelare l'efficacia della
concessione; nella camera di consiglio del 14 maggio 2008, la
trattazione della sospensiva veniva peraltro riunita al merito.
Successivamente, con atto notificato il 30 settembre e depositato l'8
ottobre 2008, il Comune di Montspertoli interveniva "ad adiuvandum" per
sostenere l'impugnativa proposta dai ricorrenti, con i motivi aggiunti,
avverso la concessione rilasciata alla controinteressata. Infine, la
causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica
udienza del 18 giugno 2009, preceduta dal deposito di documenti e
memorie difensive.
DIRITTO
1. Come riferito in narrativa, il ricorso introduttivo del giudizio ha
quale oggetto principale la valutazione di impatto ambientale
favorevole, espressa dalla Regione Toscana con la delibera di Giunta n.
454 del 19 giugno 2007, sul progetto -- presentato dalla
controinteressata Sol S.p.a., già titolare di un permesso di ricerca
mineraria nella medesima area -- di un impianto per la coltivazione del
giacimento naturale di anidride carbonica ubicato in località Baccaiano,
nel Comune di Montespertoli. I motivi aggiunti, proposti dai ricorrenti
in corso di causa, sono invece rivolti nei confronti della successiva
concessione denominata "CO2 Baccaiano", avente durata ventennale e
rilasciata il 15 gennaio 2008 dalla Regione Toscana a Sol S.p.a. per lo
sfruttamento della risorsa mineraria in questione, a parziale
trasformazione dell'iniziale permesso di ricerca.
2.1. La disamina della controversia nel merito sarà preceduta da quella
delle numerose eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Regione Toscana e
dalla Sol S.p.a., secondo il medesimo ordine seguito dalle parti.
2.2. La Regione eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del ricorso per
motivi aggiunti, che sarebbe stato notificato oltre il termine per
impugnare, decorrente dalla pubblicazione del decreto di concessione
mineraria sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18
della legge regionale n. 23/07. Al riguardo basti osservare che, nel
sistema della citata legge regionale n. 23/07, l'istituzione delle
banche dati di cui all'art. 18 risponde alla finalità informativa di
facilitare la diffusione e la consultazione di tutti gli atti regionali
che, per il loro contenuto, debbano essere portati a conoscenza della
generalità dei cittadini, ivi compresi gli atti non destinati alla
pubblicazione sul BURT; quest'ultimo, ora pubblicato in forma
esclusivamente digitale, resta tuttavia il solo strumento legale di
conoscenza degli atti pubblicati (artt. 1 e 2 l.r. n. 23/07), di talché,
nella specie, la circostanza dell'avvenuta pubblicazione del decreto di
concessione sulla banca dati della Giunta non fa di per sé presumere la
conoscenza dell'atto in capo ai terzi. Si aggiunga che la stessa difesa
regionale neppure ha precisato in quale data la pubblicazione sarebbe
avvenuta, il che rende l'eccezione inaccoglibile anche in punto di
fatto, chi afferma la tardività dell'impugnazione essendo onerato di
allegare e provare gli elementi dai quali desumere in maniera univoca
che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza.
2.3.1. Per altro verso, la Regione deduce l'inammissibilità per difetto
di contraddittorio sia del ricorso introduttivo, sia di quello per
motivi aggiunti, non notificati al Comune di Montespertoli, al Ministero
per i beni e le attività culturali ed al Circondario Empolese --
Valdelsa, pur rappresentati nelle conferenze di servizi esterne che
hanno preceduto l'emanazione degli atti impugnati. In effetti, poiché la
conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale e non un
ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi
partecipano, la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il ricorso
giurisdizionale vada notificato a tutte le autorità amministrative, tra
quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di
servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo
della sfera giuridica del privato ricorrente, o, per meglio dire, un
atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare
autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza
(giurisprudenza costante, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2
maggio 2007, n. 1920; id., 30 dicembre 2006, n. 8259). Ma poiché nel
caso in esame, come si vedrà nel prosieguo, nessuna delle doglianze
svolte dai ricorrenti è diretta a censurare l'esercizio, in seno alle
conferenze di servizi (in particolare, alla conferenza del 23 marzo
2007, convocata nell'ambito del procedimento per la VIA), delle
attribuzioni amministrative riservate agli enti sopra menzionati, deve
escludersi che questi rivestano il ruolo di litisconsorti necessari.
2.3.2. Ancora, la Regione eccepisce l'inammissibilità delle impugnazioni
per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo ai
ricorrenti. Quanto ai signori Bindi e Dianzani, l'essere residenti nel
Comune di Montespertoli non li renderebbe per ciò solo destinatari dei
presunti effetti negativi dei provvedimenti impugnati, in mancanza di
prova della c.d. "vicinitas" all'impianto per l'estrazione dell'anidride
carbonica; quanto invece all'associazione AMAT, essa non rientrerebbe
fra quelle riconosciute "ex" art. 13 della legge n. 349/86, né sarebbe
comunque munita dei requisiti per il riconoscimento giudiziale della
legittimazione ad agire.
L'eccezione è fondata nei limiti di seguito precisati.
È noto che il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad
impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla
conservazione dell'ambiente, può avvenire caso per caso in favore di
enti associativi o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i
propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell'area
geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano
in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di
rappresentatività , di un collegamento stabile nel tempo con il
territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile
consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli
associati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234;
id., sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830). Il possesso di tali requisiti non
può considerarsi utilmente attestato dalla ricorrente A.M.A.T., la quale
-- pacificamente non rientrante fra le associazioni individuate dal
Ministero dell'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della
legge n. 349/86 -- è stata costituita nel maggio del 2005, cioè circa
due anni e mezzo prima della instaurazione della presente controversia,
quando le operazioni di ricerca mineraria presso il giacimento di
Baccaiano avevano già avuto inizio (il permesso di ricerca rilasciato a
Sol S.p.a. risale al 2004), e non risulta nel frattempo aver svolto
alcuna attività di valorizzazione e promozione dei beni ambientali,
nelle pur variegate modalità previste dall'art. 3 del suo statuto; così
come non risulta, invero, quale ne sia il numero attuale degli
associati, al di là dei dodici membri fondatori (su una popolazione del
Comune di oltre diecimila abitanti). Sulla scorta degli elementi
disponibili, non può dunque sostenersi che A.M.A.T. attraverso la
propria azione abbia raggiunto, con il territorio di Montespertoli e con
la popolazione locale, un rapporto significativo al punto da conferirle
il grado di stabilità e rappresentatività occorrenti per farsi
portatrice in giudizio di un interesse -- quello alla tutela
dell'ambiente -- per definizione adespota.
2.3.3. Venendo alla legittimazione dei ricorrenti Bindi e Dianzani, in
termini generali non può essere disconosciuto l'interesse individuale
all'impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato
per la realizzazione di impianti forieri di possibili impatti
sull'ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile
collegamento con l'area interessata e dai rischi per l'uomo -- primo dei
fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora
nazionale, di "ambiente" -- di volta in volta legati alle
caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera. Alla stregua del criterio
della vicinanza alla fonte della lesione paventata, la proposizione
dell'azione individuale deve ritenersi perciò consentita, in definitiva,
ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio
derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali,
ecologici e paesaggistici coinvolti dall'azione amministrativa, fermo
restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute
degli interessati, ma può anche farsi consistere nella diminuzione del
valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell'impianto (fra le
altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192). Il collegio
condivide peraltro l'indirizzo secondo cui, ai fini dell'impugnativa di
un provvedimento che autorizza l'avvio di un'attività potenzialmente
inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un
danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed
essendo invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul
territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale
i ricorrenti sono in posizione qualificata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5
dicembre 2002, n. 6657).
Tanto premesso, la incontestata ubicazione delle residenze dei
ricorrenti Bindi e Dianzani all'interno di un raggio di duecento metri
dal luogo ove è prevista la costruzione dello stabilimento destinato
all'estrazione dell'anidride carbonica consente di ravvisare la
sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire, essendo
agevolmente presumibile, in ragione della ridotta distanza
dall'impianto, il coinvolgimento dei ricorrenti predetti nei rischi
prospettati in connessione con l'esercizio dell'attività mineraria. Per
il solo Dianzani, può aggiungersi il profilo patrimoniale del
deprezzamento del fabbricato adibito ad abitazione, in ordine al quale
costituisce attendibile principio di prova la relazione di stima del 27
maggio 2009, in atti.
3.1. La controinteressata Sol S.p.a., dal canto suo, eccepisce
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata impugnazione
di un atto presupposto, la delibera di Giunta regionale n. 453 del 19
giugno 2007, recante l'approvazione del protocollo di intesa in forza
del quale Regione Toscana si impegnava, nei confronti della stessa Sol,
a deliberare la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del
progetto dell'impianto per l'estrazione dell'anidride carbonica. In
contrario, si osserva come la delibera n. 453, coeva alla n. 454 qui
impugnata, contenga l'approvazione non del protocollo, ma di uno schema
di protocollo privo di vincolatività fino alla sua sottoscrizione ad
opera delle parti, intervenuta il 10 gennaio 2008: si vuol dire che
l'impegno di deliberare la pronuncia favorevole di compatibilitÃ
ambientale, assunto dalla Regione con la stipula del protocollo, è
giunto di fatto quando la VIA era stata da lungo tempo pronunciata, di
modo che il residuo ed effettivo oggetto del protocollo stesso deve
intendersi concentrato nell'impegno di Sol S.p.a. verso la Regione a
realizzare un impianto fotovoltaico all'interno del nuovo sito
estrattivo, nonché a contribuire al finanziamento di un progetto di
fattibilità e di verifica del recupero di anidride carbonica (come, del
resto, già era stato evidenziato nella menzionata delibera n. 453, ove
si dava appunto atto che attraverso il protocollo sarebbe stato definito
l'impegno di Sol ad effettuare opere di mitigazione dell'intervento
progettato).
3.2. La controinteressata eccepisce inoltre l'inammissibilitÃ
dell'intervento "ad adiuvandum" del Comune di Montespertoli, che, si
sostiene, avrebbe dovuto impugnare autonomamente e tempestivamente la
concessione mineraria.
L'eccezione è fondata. Il Comune di Montespertoli rivendica di aver
ripetutamente espresso il proprio dissenso al rilascio della
concessione, venendo tuttavia ignorato dalla Regione, ed afferma che in
ciò risiederebbero i vizi dell'atto impugnato, come dedotti dai
ricorrenti con il quarto ed il quinto motivo aggiunto. Ma è chiaro che,
in tal modo, sotto le mentite spoglie dell'intervento finisce per essere
azionata non una posizione dipendente da quella dei ricorrenti
principali, bensì una posizione autonoma (quella di ente preposto alla
tutela del paesaggio, il cui dissenso in conferenza di servizi -- si
assume -- avrebbe dovuto comportare l'attivazione del procedimento "ex"
art. 14-quater co. 3 l. 241/90), che il Comune avrebbe dovuto tutelare
con una propria impugnativa, dando seguito all'impugnativa proposta con
separato ricorso (R.G. n. 1622/07) contro le più volte menzionate
delibere di Giunta nn. 453 e 454/07, atti presupposti alla concessione.
4.1. Nel merito, con il primo motivo di cui al ricorso introduttivo del
giudizio, l'illegittimità della pronuncia favorevole di VIA è dedotta
con riferimento alla mancata conclusione della fase preliminare di
ricerca mineraria, ed in particolare alla mancata perforazione del
secondo dei due pozzi previsti dal progetto di ricerca, ciò che avrebbe
determinato l'indisponibilità di una serie di elementi necessari ai fini
della valutazione di compatibilità ambientale. In questa prospettiva,
l'incompiuto svolgimento della fase di ricerca darebbe luogo a
violazione diretta dell'art. 18 della legge regionale toscana n. 79/98,
e comunque a difetto di istruttoria. Un ulteriore profilo di
illegittimità risiederebbe poi nella difformità tra il rapporto
interdisciplinare del 2003, redatto dalla Regione nell'ambito del
procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di
ricerca, e quello del 2007, redatto all'interno del procedimento di VIA
del progetto dell'impianto di estrazione dell'anidride carbonica: il
secondo non conterrebbe, infatti, alcun cenno ai pur numerosi fattori
critici di impatto ambientale rilevati dal primo. La carenza di
istruttoria sarebbe anche confermata dai rilievi svolti da alcuni degli
enti chiamati ad esprimere il proprio parere tecnico, i quali avrebbero
sollecitato l'attenzione della Regione procedente sulla mancanza di
informazioni utili e sulla inaffidabilità dei dati forniti dal proponente.
Il motivo, che individua nella mancata realizzazione del secondo pozzo
l'indice rivelatore della violazione delle condizioni cui la fase di
ricerca era stata sottoposta, è infondato.
L'attività di ricerca delle sostanze minerarie è distinta per oggetto e
per contenuto da quella di coltivazione delle medesime sostanze, e tale
differenza, che si riflette in primo luogo nel diverso regime giuridico
e nella diversa natura del titolo in forza del quale l'una o l'altra
attività vengono esercitate, implica altresì che la valutazione di
impatto ambientale debba essere rinnovata ogniqualvolta, all'esito
positivo della ricerca, voglia farsi seguire lo sfruttamento delle
risorse rinvenute previo rilascio della relativa concessione. In
ossequio a tale regola, la pronuncia di compatibilità ambientale resa
dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1232/03, sul progetto di
ricerca dell'anidride carbonica presentato da Sol S.p.a., si premurava
di ammonire la società proponente circa il fatto che le opere ed
impianti realizzati ai fini della ricerca, ove necessari alla successiva
fase di coltivazione della risorsa, sarebbero stati sottoposti a nuova
valutazione di impatto ambientale in seno al procedimento volto al
rilascio della concessione mineraria (punto 2.6. delle indicazioni di
cui al verbale della conferenza di servizi dell'11 novembre 2003,
integralmente recepito dalla predetta delibera di Giunta).
Ciò posto, la circostanza che nella fase di ricerca Sol S.p.a. non abbia
proceduto alla perforazione del secondo pozzo non presenta alcuna
implicazione sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere,
attenendo unicamente al sicuro e razionale sfruttamento della risorsa.
Anzi, sotto il profilo ambientale è di tutta evidenza come la
perforazione di uno solo dei pozzi esplorativi previsti -- avendo Sol
ritenuto che la quantità e qualità di anidride carbonica rinvenuta con
il primo pozzo fosse sufficiente a giustificare la realizzazione di un
impianto per il trattamento del gas -- abbia mitigato l'impatto del
progetto di ricerca; e non può dirsi che, in questo modo, le
amministrazioni procedenti siano state private di elementi istruttori
utili ai fini della VIA sull'attività di sfruttamento: lo scavo del
secondo pozzo non era a ciò preposto, ed infatti la raccomandazione
contenuta al punto 22 del verbale della conferenza di servizi esterna
del 23 marzo 2007 (richiamato dall'impugnata delibera n. 454/07), lungi
dal rappresentare lo strumento per posporre irragionevolmente la
raccolta di dati richiesti in funzione della pronuncia di compatibilitÃ
ambientale, è dichiaratamente dettata a salvaguardia dei soli aspetti
minerari, in conformità alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di
servizi interna del 21 febbraio 2007 (anche le indicazioni del Settore
di vigilanza sulle risorse minerarie circa la necessità del secondo
pozzo si riferiscono ai soli aspetti attinenti il miglior sfruttamento
della risorsa mineraria). Nessuna contraddittorietà è dunque rinvenibile
fra le determinazioni assunte in seno alle due conferenze, e la stessa
prescrizione di cui al punto 15 dei due verbali di conferenza,
contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non ripropone la
necessità del secondo pozzo per addivenire "ex ante" ad un miglior
quadro conoscitivo dell'impatto ambientale delle opere, ma si limita a
prevedere i rimedi per l'ipotesi -- verificabile solo "ex post" -- di
una significativa interferenza fra l'attività di estrazione ed il regime
delle acque sotterranee (la prescrizione è coerente con i contributi
istruttori forniti dall'ARPAT e dall'Autorità di bacino del fiume Arno,
richiamati nel Rapporto interdisciplinare del febbraio 2007, nessuno dei
quali implica doversi procedere in via preventiva alla realizzazione del
secondo pozzo).
Deve altresì escludersi la pretesa contraddittorietà fra il Rapporto
interdisciplinare del 2003, avente ad oggetto l'impatto ambientale del
progetto di ricerca, e quello del 2007, riferito invece all'impatto
dell'attività estrattiva. Ribadita l'ontologica differenza tra la fase
di ricerca e quella di sfruttamento delle risorse, tale da richiedere
per ciascuna lo svolgimento di un'autonoma procedura di VIA, anche il
Rapporto del 2007 contiene una puntuale analisi degli impatti sulle
diverse componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione del
progetto, articolata in voci specifiche (sottoparagrafo 5.3.) sulla base
della documentazione fornita dalla società proponente, analogamente al
Rapporto del 2003; ed il mancato ricorso alle schede e tabelle di
sintesi previste dalle norme tecniche di attuazione approvate con
delibera di Giunta del 20 settembre 1999, n. 1069, non inficia il
Rapporto, che sul piano contenutistico risulta perfettamente conforme a
quanto richiesto dalle citate N.T.A., oltre che dalle norme primarie
poste dalla legge regionale n. 79/98. Quanto all'esame delle criticitÃ
ambientali rilevate nel Rapporto del 2003, l'autonomia delle due
procedure di VIA consente di escludere che tra le stesse possa
configurarsi una sorta di rapporto di presupposizione o connessione
formale, come il ricorso sembra prospettare. In ogni caso, l'esame di
tutte le criticità a suo tempo riscontrate per la fase di ricerca
dell'anidride carbonica deve ritenersi oggi assorbito da quello, ben più
ampio, condotto ai fini della valutazione sull'impatto dell'attività di
estrazione.
Del tutto inconsistente è poi il profilo di censura con cui si afferma
che la rinnovazione, da parte della conferenza di servizi del 2007,
delle prescrizioni in materia di comunicazione delle modalità del
monitoraggio già impartite dalla conferenza del 2003, equivarrebbe a
riconoscere l'inottemperanza a queste ultime ad opera di Sol S.p.a.. Sul
punto, basti osservare che la ripetizione della prescrizione è resa
necessaria non dal pregresso inadempimento della proponente, ma dal
diverso contenuto delle attività di ricerca e di estrazione, l'avvio
della quale richiede, evidentemente, anche il contestuale avvio di una
nuova ed autonoma attività di monitoraggio.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si afferma che l'avvio
dell'attività di estrazione darebbe luogo ad una trasformazione di
destinazione d'uso delle aree interessate da aree di pregio ambientale
ad aree produttive, in contrasto con le destinazioni definite dal PRG e
dal PTCP vigenti. Si sottolinea, inoltre, che la Regione non avrebbe
condotto alcuna valutazione in ordine alla prevedibile riduzione, se non
all'esaurimento, del giacimento di anidride carbonica, tale da
annientare per il futuro qualsiasi prospettiva di fruizione a scopi di
turismo didattico-scientifico e, in definitiva, da determinare la
perdita del geotopo/biotopo (zona caratterizzata da particolari fenomeni
di tipo naturalistico o geomorfologico) dell'Acquabolla. Infine, si
lamenta che il Rapporto interdisciplinare del 2007 avrebbe omesso di
affrontare gli impatti derivanti dalla dismissione degli impianti di
estrazione, e si insiste sulla generale inadeguatezza del Rapporto in
questione.
Le censure sono parzialmente fondate.
Con deliberazione n. 74 del 14 luglio 2003, il Consiglio comunale di
Montespertoli, al dichiarato fine di rendere possibile la realizzazione
delle opere previste dal progetto di ricerca presentato da Sol S.p.a.,
ha modificato l'art. 18 delle norme di attuazione di cui alla variante
di PRG approvata con delibera del 9 marzo 1999, nel senso di ammettere
presso i siti classificati come biotopi e geotopi le nuove costruzioni
ed attrezzature finalizzate allo studio, alla ricerca ed
estrazione/sfruttamento dell'anidride carbonica, purché nel rispetto
della normativa ambientale. Se, pertanto, la compatibilità fra tutela
dei geotopi/biotopi -- cui l'art. 18 cit. continua a presiedere, con il
divieto generale di nuove opere -- e gli impianti destinati alla ricerca
ed estrazione dell'anidride carbonica ha formato oggetto di una
valutazione da parte dell'amministrazione comunale, ne risulta smentita
la tesi del contrasto fra il progetto presentato dalla controinteressata
e le norme di piano regolatore, nonché fra il progetto ed il PTCP, il
cui art. 15, nel rimettere ai Comuni l'adozione dei vincoli e delle
limitazioni d'uso per la conservazione e valorizzazione di tali
emergenze territoriali, non necessariamente impone il ricorso a vincoli
integrali (si veda il paragrafo 8.2. dello Statuto del territorio
allegato al PTCP, richiamato dall'art. 15. Peraltro l'eventuale
inosservanza, da parte del Comune di Montespertoli, delle disposizioni
dettate dal PTCP, avrebbe dovuto essere fatta valere in questa sede
mediante l'impugnazione della variante all'art. 18 N.T.A. sopra citato).
Per inciso si osserva che, con delibera del 21 gennaio 2008, n. 20, la
Giunta regionale toscana ha ritenuto insussistenti i requisiti di raritÃ
e particolarità necessari per il riconoscimento come sito di importanza
regionale ai sensi della l.r. n. 56/00 del geotopo dell'Acquabolla, che
ricade in zona classificata dallo stesso PTCP per lo più a bassa
vulnerabilità .
Non essendovi alcuna evidenza scientifica -- come di fatto lo stesso
ricorso riconosce -- del fatto che la captazione dell'anidride carbonica
possa, a lungo andare, esaurire il giacimento, neppure vi sono ragioni
per affermare l'illegittimità della pronuncia di VIA, la quale del tutto
ragionevolmente fronteggia il rischio paventato dai ricorrenti
attraverso la prescrizione n. 17 che, nell'imporre a Sol il monitoraggio
dell'emergenza di CO2 "in loco", prevede, per il caso di dimostrato
impatto negativo dell'attività autorizzata, l'adozione delle opportune
misure correttive.
Il ricorso coglie, invece, nel segno laddove evidenzia le carenze
dell'istruttoria condotta dalla Regione in merito alla fase di
dismissione dell'impianto progettato da Sol. Mentre il Rapporto
interdisciplinare del 2003 prendeva espressamente in considerazione gli
impatti legati allo smantellamento dei pozzi di ricerca, di tali impatti
il Rapporto del 2007 non contiene alcuna menzione, e lo stesso dicasi
per i verbali di conferenza di servizi esterna ed interna del 23 marzo e
del 21 febbraio 2007. Questo comporta non tanto e non solo un problema
di contraddittorietà fra i due rapporti, quanto una carenza istruttoria
che si risolve in violazione diretta della legge regionale n. 79/98,
nella parte in cui richiede che lo studio di impatto ambientale da
redigere ai fini della VIA contenga, fra l'altro, la descrizione delle
componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi della
realizzazione, della gestione, ed anche dell'eventuale dismissione delle
opere (All. C lett. e) l.r. n. 79/98 cit.). In altri termini
l'istruttoria espletata dalla Regione -- correttamente strutturata sulla
base dello studio di impatto ambientale predisposto dalla proponente, ai
sensi degli artt. 13 e 16 l.r. n. 79/98 -- finisce per risentire
dell'incompletezza del SIA, senza che la lacuna sia stata colmata dai
successivi approfondimenti; ed il vizio è a maggior ragione palese se si
considera che gli impatti derivanti dalla dismissione dell'attivitÃ
erano già stati ritenuti critici nella fase di ricerca (si veda il
paragrafo 11 del Rapporto 2003), il che avrebbe dovuto imporne una
ancora più approfondita indagine nella fase dello sfruttamento, ben più
invasiva sotto il profilo ambientale.
4.3. Con il terzo motivo, è dedotta la violazione della prescrizione
impartita dalla Regione, con la pronuncia di VIA sul progetto di
ricerca, relativamente all'esecuzione dei monitoraggi delle falde
acquifere presenti nelle aree di perforazione, prescrizione che sarebbe
rimasta vanificata per effetto della mancata perforazione del secondo pozzo.
Ancora una volta, l'infondatezza della censura discende dalla reciproca
autonomia delle fasi di ricerca e di estrazione della risorsa mineraria,
tale che l'osservanza o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente
apposte alla prima non interferisce automaticamente con la valutazione
di compatibilità ambientale della seconda. Se questo è vero, il mancato
scavo del secondo pozzo, rivelatosi superfluo ai fini della ricerca, fa
legittimamente venire meno le esigenze poste a fondamento del prescritto
monitoraggio (in assenza dello scavo viene meno l'oggetto stesso della
prescrizione, vale a dire la criticità ambientale che la prescrizione è
deputata ad affrontare). Tali esigenze, una volta cessate con la
chiusura della fase di ricerca, non risorgono certo con l'avvio della
fase di estrazione, la quale implica l'integrale rinnovo della
valutazione di compatibilità , avuto riguardo all'insorgere di
problematiche ambientali non pedissequamente sovrapponibili a quelle giÃ
affrontate e, soprattutto, da queste non dipendenti. Nessuna
contraddittorietà è dunque rinvenibile nell'operato dell'amministrazione
procedente, che, nell'autorizzare la coltivazione dell'anidride
carbonica, ha peraltro nuovamente prescritto il monitoraggio delle
falde, stavolta calibrandolo sulle caratteristiche dell'attivitÃ
estrattiva e non più sulla semplice ricerca.
4.4. Con il quarto motivo (primo motivo aggiunto), rivolto nei confronti
della concessione mineraria rilasciata alla controinteressata, si
sostiene che la trasformazione del permesso di ricerca in concessione
sarebbe viziata perché non avrebbe tenuto conto del dissenso manifestato
in conferenza di servizi dal Comune di Montespertoli, ente preposto alla
tutela paesaggistica, la cui posizione contraria al rilascio del titolo
abilitativo avrebbe imposto l'attivazione del subprocedimento decisorio
disciplinato dall'art. 14-quater co. 3 della legge n. 241/90. Con il
quinto motivo (secondo motivo aggiunto), l'illegittimità della
concessione mineraria è fatta valere in via di derivazione da quella del
verbale della conferenza di servizi del 20 novembre 2007, conclusasi con
l'espressione del parere favorevole al rilascio, in violazione del giÃ
citato art. 14-quater.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono
infondati.
La motivazione del dissenso espresso dal Sindaco di Montespertoli nelle
conferenze del 23 marzo e del 20 novembre 2007, riprendendo la posizione
assunta dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 43/05, riposa in
realtà sul fatto che lo sfruttamento dell'anidride carbonica non
rivestirebbe interesse strategico primario per l'economia del
territorio, e sull'intenzione del Comune di valorizzare il
geotopo/biotopo dell'Acquabolla per esclusivi fini di ricerca e di
turismo scientifico, naturalistico e didattico. Come si vede, ad una
motivazione siffatta è estraneo qualsiasi giudizio riferibile alle
prerogative riservate al Comune nell'ambito della conferenza, ed
attinenti all'ammissibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico
(art. 159 D.Lgs. n. 42/04): si deve perciò parlare di un dissenso non
tecnico, ma politico, che infatti, assai significativamente, promana dal
vertice governativo dell'ente, anziché dal funzionario amministrativo
preposto, pur presente (il contenuto e la connotazione eminentemente
politici dell'atto sono direttamente mutuati, d'altro canto, dalla
menzionata deliberazione consiliare n. 43/05). Di conseguenza, si esula
dalla fattispecie disciplinata dall'art. 14-quater della legge n.
241/90, che presuppone un dissenso riferito alle sole questioni --
tecnico-amministrative -- trattate dalla conferenza di servizi, e che
deve essere accompagnato dalla specifica indicazione delle modifiche
occorrenti ai fini dell'assentibilità del progetto; ne discende, in
relazione ai vizi dedotti, la legittimità del parere favorevole espresso
dalla conferenza in assenza di un dissenso motivato del Comune di
Montespertoli.
4.5. Con il sesto motivo (terzo motivo aggiunto), sono riproposte nei
confronti della concessione, onde farne valere l'invalidità derivata, le
medesime censure articolate contro la deliberazione n. 454/07,
contenente la pronuncia favorevole di VIA sul progetto di coltivazione.
Valgano pertanto tutti i rilievi già svolti "sub" 4.1., 4.2. e 4.3., che
debbono intendersi qui integralmente richiamate.
4.6. Con il settimo motivo (quarto motivo aggiunto), si lamenta che la
concessione mineraria rilasciata a Sol S.p.a. sarebbe illegittima per
violazione dell'art. 18 R.D. n. 1443/27, non risultando dal
provvedimento impugnato che la controinteressata abbia eletto domicilio
nella Provincia di Firenze. L'elezione di domicilio di Sol S.p.a. nella
Provincia di Firenze è, tuttavia, in atti, e risale ad epoca anteriore
al rilascio della concessione (si veda la nota Sol s.p.a. del 19
settembre 2007, protocollata dalla Regione il 25 settembre successivo);
la mancata indicazione di tale domicilio nel provvedimento finale deve
essere dunque imputata a mero errore materiale che, per il profilo in
esame, determina al più una irregolarità sanabile dell'atto.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, deve essere
dichiarata l'inammissibilità delle impugnative proposte
dall'associazione A.M.A.T. e dell'intervento "ad adiuvandum" spiegato
dal Comune di Montespertoli. Quanto alle residue posizioni processuali
attive, facenti capo ai ricorrenti Bindi e Dianzani, la parziale
fondatezza delle censure svolte con il secondo motivo di cui al ricorso
principale, avverso la pronuncia di VIA assunta con deliberazione di
Giunta regionale n. 454/07, e ribadite con il sesto motivo (terzo motivo
aggiunto) nei confronti del decreto di concessione mineraria n. 237/08,
conduce all'annullamento dei provvedimenti impugnati. Sussistono giusti
motivi per disporre fra tutte le parti l'integrale compensazione delle
spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le impugnative
proposte dall'associazione A.M.A.T. e l'intervento "ad adiuvandum"
spiegato dal Comune di Montespertoli;
accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le impugnative proposte dai
ricorrenti Bindi e Dianzani, e per l'effetto annulla i provvedimenti
impugnati;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009
con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2009
|