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Il Tar legittima enti e comitati per i ricorsi sull'ambiente
18.11.2009

Giur.Amm. T.a.r. : Ambiente in genere. Legittimazione enti e comitati.  TAR Toscanza Sez. II sent. 1505 del 6 ottobre 2009 Ambiente in genere. Legittimazione enti e comitati Il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti  amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla conservazione  dell'ambiente, può avvenire caso per caso in favore di enti associativi  o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i propri scopi  statutari la tutela ambientale ed operino nell'area geografica sulla  quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano in concreto una  posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di  rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il  territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile  consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati.

N. 01505/2009 REG.SEN.

N. 01750/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2007, integrato da

motivi aggiunti, proposto da:

A.M.A.T. -- Associazione Montespertoli per l'Ambiente e il Territorio,

in persona del Presidente "pro tempore", nonché da Bindi Laura e

Dianzani Carlo, tutti rappresentati e difesa dall'avv. Marco Mariani,

presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via

Lamarmora 53;

 

contro

 

Regione Toscana, in persona del Presidente "pro tempore", rappresentata

e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto

presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unita'

Italiana 1;

nei confronti di

S.O.L. S.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore",

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio

eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

e con l'intervento di

Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco "pro tempore",

rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

per l'annullamento

- della deliberazione di Giunta Regionale del 19.06.2007, n. 454, con la

quale si esprimeva "pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul

Progetto per la coltivazione di anidride carbonica in loc. Baccaiano,

nel Comune di Montespertoli (Fi), proposto da Sol S.p.A.....";

- del Verbale della Conferenza dei Servizi del 23.03.2007 - allegato

alla delibera impugnata e pubblicato di seguito alla stessa sul BURT;

- per quanto occorrer possa, quale atto endoprocedimentale, del Rapporto

Interdisciplinare (2007) sull'Impatto ambientale del progetto presentato

dalla Sol S.p.A. (per la coltivazione del giacimento), redatto dalla

Regione, Settore di Valutazione Impatto Ambientale;

- di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, contemporaneo o

successivo, ad essa connesso o collegato.

E, con motivi aggiunti depositati in data 2 maggio 2008, per

l'annullamento previa sospensiva:

- della concessione di coltivazione mineraria "CO2 Baccaiano" su un'area

di Ha 51,75 in territorio del Comune di Montespertoli, per il periodo di

anni 20 - decreto n. 237 del 15.01.2008 - rilasciata dal Dirigente

Responsabile del Settore Miniere ed Energia della Direzione Generale

Politiche Territoriali Ambientali della Regione Toscana a favore della

società SOL s.p.a.;

- del Verbale della Conferenza dei Servizi del 20 novembre 2007;

- di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, contemporaneo o

successivo, connesso o collegato, nonché, per quanto occorrer possa, per

l'annullamento degli atti già impugnati in sede di ricorso introduttivo.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.O.L. S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Pierpaolo

Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 17 ottobre e depositato il 6 novembre 2007,

l'Associazione Montespertoli per l'Ambiente e il Territorio (di seguito,

A.M.A.T.), unitamente ai signori Laura Bindi e Carlo Dianzani,

impugnavano la deliberazione n. 454 del 19 giugno 2007 mediante la quale

la Giunta regionale toscana aveva rilasciato la pronuncia favorevole di

compatibilità ambientale relativamente al progetto, presentato dalla

odierna controinteressata Sol S.p.a., di un impianto per la coltivazione

del giacimento di anidride carbonica ubicato nel Comune di

Montespertoli, in località Baccaiano. I ricorrenti -- che impugnavano

altresì il verbale della conferenza di servizi del 23 marzo 2007,

allegato alla pronuncia di VIA, ed il Rapporto interdisciplinare

sull'impatto ambientale del progetto in questione, redatto dal Settore

VIA della Regione Toscana -- articolavano le proprie censure in tre

motivi di diritto, e concludevano per l'annullamento degli atti impugnati.

Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la Sol S.p.a., che

resistevano alla domanda, con atto di motivi aggiunti depositato il 2

maggio 2008 il gravame veniva esteso dai ricorrenti alla concessione di

coltivazione mineraria, frattanto rilasciata dalla Regione Toscana alla

Sol con riguardo al giacimento di Baccaiano, nonché agli atti ad essa

presupposti, connessi o collegati, ed in particolare al verbale della

conferenza di servizi del 20 novembre 2007.

In una con la domanda di annullamento, i ricorrenti chiedevano che il

tribunale volesse sospendere in via cautelare l'efficacia della

concessione; nella camera di consiglio del 14 maggio 2008, la

trattazione della sospensiva veniva peraltro riunita al merito.

Successivamente, con atto notificato il 30 settembre e depositato l'8

ottobre 2008, il Comune di Montspertoli interveniva "ad adiuvandum" per

sostenere l'impugnativa proposta dai ricorrenti, con i motivi aggiunti,

avverso la concessione rilasciata alla controinteressata. Infine, la

causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica

udienza del 18 giugno 2009, preceduta dal deposito di documenti e

memorie difensive.

 

DIRITTO

 

1. Come riferito in narrativa, il ricorso introduttivo del giudizio ha

quale oggetto principale la valutazione di impatto ambientale

favorevole, espressa dalla Regione Toscana con la delibera di Giunta n.

454 del 19 giugno 2007, sul progetto -- presentato dalla

controinteressata Sol S.p.a., già titolare di un permesso di ricerca

mineraria nella medesima area -- di un impianto per la coltivazione del

giacimento naturale di anidride carbonica ubicato in località Baccaiano,

nel Comune di Montespertoli. I motivi aggiunti, proposti dai ricorrenti

in corso di causa, sono invece rivolti nei confronti della successiva

concessione denominata "CO2 Baccaiano", avente durata ventennale e

rilasciata il 15 gennaio 2008 dalla Regione Toscana a Sol S.p.a. per lo

sfruttamento della risorsa mineraria in questione, a parziale

trasformazione dell'iniziale permesso di ricerca.

2.1. La disamina della controversia nel merito sarà preceduta da quella

delle numerose eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Regione Toscana e

dalla Sol S.p.a., secondo il medesimo ordine seguito dalle parti.

2.2. La Regione eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del ricorso per

motivi aggiunti, che sarebbe stato notificato oltre il termine per

impugnare, decorrente dalla pubblicazione del decreto di concessione

mineraria sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18

della legge regionale n. 23/07. Al riguardo basti osservare che, nel

sistema della citata legge regionale n. 23/07, l'istituzione delle

banche dati di cui all'art. 18 risponde alla finalità informativa di

facilitare la diffusione e la consultazione di tutti gli atti regionali

che, per il loro contenuto, debbano essere portati a conoscenza della

generalità dei cittadini, ivi compresi gli atti non destinati alla

pubblicazione sul BURT; quest'ultimo, ora pubblicato in forma

esclusivamente digitale, resta tuttavia il solo strumento legale di

conoscenza degli atti pubblicati (artt. 1 e 2 l.r. n. 23/07), di talché,

nella specie, la circostanza dell'avvenuta pubblicazione del decreto di

concessione sulla banca dati della Giunta non fa di per sé presumere la

conoscenza dell'atto in capo ai terzi. Si aggiunga che la stessa difesa

regionale neppure ha precisato in quale data la pubblicazione sarebbe

avvenuta, il che rende l'eccezione inaccoglibile anche in punto di

fatto, chi afferma la tardività dell'impugnazione essendo onerato di

allegare e provare gli elementi dai quali desumere in maniera univoca

che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza.

2.3.1. Per altro verso, la Regione deduce l'inammissibilità per difetto

di contraddittorio sia del ricorso introduttivo, sia di quello per

motivi aggiunti, non notificati al Comune di Montespertoli, al Ministero

per i beni e le attività culturali ed al Circondario Empolese --

Valdelsa, pur rappresentati nelle conferenze di servizi esterne che

hanno preceduto l'emanazione degli atti impugnati. In effetti, poiché la

conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale e non un

ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi

partecipano, la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il ricorso

giurisdizionale vada notificato a tutte le autorità amministrative, tra

quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di

servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo

della sfera giuridica del privato ricorrente, o, per meglio dire, un

atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare

autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza

(giurisprudenza costante, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2

maggio 2007, n. 1920; id., 30 dicembre 2006, n. 8259). Ma poiché nel

caso in esame, come si vedrà nel prosieguo, nessuna delle doglianze

svolte dai ricorrenti è diretta a censurare l'esercizio, in seno alle

conferenze di servizi (in particolare, alla conferenza del 23 marzo

2007, convocata nell'ambito del procedimento per la VIA), delle

attribuzioni amministrative riservate agli enti sopra menzionati, deve

escludersi che questi rivestano il ruolo di litisconsorti necessari.

2.3.2. Ancora, la Regione eccepisce l'inammissibilità delle impugnazioni

per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo ai

ricorrenti. Quanto ai signori Bindi e Dianzani, l'essere residenti nel

Comune di Montespertoli non li renderebbe per ciò solo destinatari dei

presunti effetti negativi dei provvedimenti impugnati, in mancanza di

prova della c.d. "vicinitas" all'impianto per l'estrazione dell'anidride

carbonica; quanto invece all'associazione AMAT, essa non rientrerebbe

fra quelle riconosciute "ex" art. 13 della legge n. 349/86, né sarebbe

comunque munita dei requisiti per il riconoscimento giudiziale della

legittimazione ad agire.

L'eccezione è fondata nei limiti di seguito precisati.

È noto che il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad

impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla

conservazione dell'ambiente, può avvenire caso per caso in favore di

enti associativi o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i

propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell'area

geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano

in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di

rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il

territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile

consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli

associati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234;

id., sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830). Il possesso di tali requisiti non

può considerarsi utilmente attestato dalla ricorrente A.M.A.T., la quale

-- pacificamente non rientrante fra le associazioni individuate dal

Ministero dell'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della

legge n. 349/86 -- è stata costituita nel maggio del 2005, cioè circa

due anni e mezzo prima della instaurazione della presente controversia,

quando le operazioni di ricerca mineraria presso il giacimento di

Baccaiano avevano già avuto inizio (il permesso di ricerca rilasciato a

Sol S.p.a. risale al 2004), e non risulta nel frattempo aver svolto

alcuna attività di valorizzazione e promozione dei beni ambientali,

nelle pur variegate modalità previste dall'art. 3 del suo statuto; così

come non risulta, invero, quale ne sia il numero attuale degli

associati, al di là dei dodici membri fondatori (su una popolazione del

Comune di oltre diecimila abitanti). Sulla scorta degli elementi

disponibili, non può dunque sostenersi che A.M.A.T. attraverso la

propria azione abbia raggiunto, con il territorio di Montespertoli e con

la popolazione locale, un rapporto significativo al punto da conferirle

il grado di stabilità e rappresentatività occorrenti per farsi

portatrice in giudizio di un interesse -- quello alla tutela

dell'ambiente -- per definizione adespota.

2.3.3. Venendo alla legittimazione dei ricorrenti Bindi e Dianzani, in

termini generali non può essere disconosciuto l'interesse individuale

all'impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato

per la realizzazione di impianti forieri di possibili impatti

sull'ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile

collegamento con l'area interessata e dai rischi per l'uomo -- primo dei

fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora

nazionale, di "ambiente" -- di volta in volta legati alle

caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera. Alla stregua del criterio

della vicinanza alla fonte della lesione paventata, la proposizione

dell'azione individuale deve ritenersi perciò consentita, in definitiva,

ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio

derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali,

ecologici e paesaggistici coinvolti dall'azione amministrativa, fermo

restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute

degli interessati, ma può anche farsi consistere nella diminuzione del

valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell'impianto (fra le

altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192). Il collegio

condivide peraltro l'indirizzo secondo cui, ai fini dell'impugnativa di

un provvedimento che autorizza l'avvio di un'attività potenzialmente

inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un

danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed

essendo invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul

territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale

i ricorrenti sono in posizione qualificata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5

dicembre 2002, n. 6657).

Tanto premesso, la incontestata ubicazione delle residenze dei

ricorrenti Bindi e Dianzani all'interno di un raggio di duecento metri

dal luogo ove è prevista la costruzione dello stabilimento destinato

all'estrazione dell'anidride carbonica consente di ravvisare la

sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire, essendo

agevolmente presumibile, in ragione della ridotta distanza

dall'impianto, il coinvolgimento dei ricorrenti predetti nei rischi

prospettati in connessione con l'esercizio dell'attività mineraria. Per

il solo Dianzani, può aggiungersi il profilo patrimoniale del

deprezzamento del fabbricato adibito ad abitazione, in ordine al quale

costituisce attendibile principio di prova la relazione di stima del 27

maggio 2009, in atti.

3.1. La controinteressata Sol S.p.a., dal canto suo, eccepisce

l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata impugnazione

di un atto presupposto, la delibera di Giunta regionale n. 453 del 19

giugno 2007, recante l'approvazione del protocollo di intesa in forza

del quale Regione Toscana si impegnava, nei confronti della stessa Sol,

a deliberare la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del

progetto dell'impianto per l'estrazione dell'anidride carbonica. In

contrario, si osserva come la delibera n. 453, coeva alla n. 454 qui

impugnata, contenga l'approvazione non del protocollo, ma di uno schema

di protocollo privo di vincolatività fino alla sua sottoscrizione ad

opera delle parti, intervenuta il 10 gennaio 2008: si vuol dire che

l'impegno di deliberare la pronuncia favorevole di compatibilità

ambientale, assunto dalla Regione con la stipula del protocollo, è

giunto di fatto quando la VIA era stata da lungo tempo pronunciata, di

modo che il residuo ed effettivo oggetto del protocollo stesso deve

intendersi concentrato nell'impegno di Sol S.p.a. verso la Regione a

realizzare un impianto fotovoltaico all'interno del nuovo sito

estrattivo, nonché a contribuire al finanziamento di un progetto di

fattibilità e di verifica del recupero di anidride carbonica (come, del

resto, già era stato evidenziato nella menzionata delibera n. 453, ove

si dava appunto atto che attraverso il protocollo sarebbe stato definito

l'impegno di Sol ad effettuare opere di mitigazione dell'intervento

progettato).

3.2. La controinteressata eccepisce inoltre l'inammissibilità

dell'intervento "ad adiuvandum" del Comune di Montespertoli, che, si

sostiene, avrebbe dovuto impugnare autonomamente e tempestivamente la

concessione mineraria.

L'eccezione è fondata. Il Comune di Montespertoli rivendica di aver

ripetutamente espresso il proprio dissenso al rilascio della

concessione, venendo tuttavia ignorato dalla Regione, ed afferma che in

ciò risiederebbero i vizi dell'atto impugnato, come dedotti dai

ricorrenti con il quarto ed il quinto motivo aggiunto. Ma è chiaro che,

in tal modo, sotto le mentite spoglie dell'intervento finisce per essere

azionata non una posizione dipendente da quella dei ricorrenti

principali, bensì una posizione autonoma (quella di ente preposto alla

tutela del paesaggio, il cui dissenso in conferenza di servizi -- si

assume -- avrebbe dovuto comportare l'attivazione del procedimento "ex"

art. 14-quater co. 3 l. 241/90), che il Comune avrebbe dovuto tutelare

con una propria impugnativa, dando seguito all'impugnativa proposta con

separato ricorso (R.G. n. 1622/07) contro le più volte menzionate

delibere di Giunta nn. 453 e 454/07, atti presupposti alla concessione.

4.1. Nel merito, con il primo motivo di cui al ricorso introduttivo del

giudizio, l'illegittimità della pronuncia favorevole di VIA è dedotta

con riferimento alla mancata conclusione della fase preliminare di

ricerca mineraria, ed in particolare alla mancata perforazione del

secondo dei due pozzi previsti dal progetto di ricerca, ciò che avrebbe

determinato l'indisponibilità di una serie di elementi necessari ai fini

della valutazione di compatibilità ambientale. In questa prospettiva,

l'incompiuto svolgimento della fase di ricerca darebbe luogo a

violazione diretta dell'art. 18 della legge regionale toscana n. 79/98,

e comunque a difetto di istruttoria. Un ulteriore profilo di

illegittimità risiederebbe poi nella difformità tra il rapporto

interdisciplinare del 2003, redatto dalla Regione nell'ambito del

procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di

ricerca, e quello del 2007, redatto all'interno del procedimento di VIA

del progetto dell'impianto di estrazione dell'anidride carbonica: il

secondo non conterrebbe, infatti, alcun cenno ai pur numerosi fattori

critici di impatto ambientale rilevati dal primo. La carenza di

istruttoria sarebbe anche confermata dai rilievi svolti da alcuni degli

enti chiamati ad esprimere il proprio parere tecnico, i quali avrebbero

sollecitato l'attenzione della Regione procedente sulla mancanza di

informazioni utili e sulla inaffidabilità dei dati forniti dal proponente.

Il motivo, che individua nella mancata realizzazione del secondo pozzo

l'indice rivelatore della violazione delle condizioni cui la fase di

ricerca era stata sottoposta, è infondato.

L'attività di ricerca delle sostanze minerarie è distinta per oggetto e

per contenuto da quella di coltivazione delle medesime sostanze, e tale

differenza, che si riflette in primo luogo nel diverso regime giuridico

e nella diversa natura del titolo in forza del quale l'una o l'altra

attività vengono esercitate, implica altresì che la valutazione di

impatto ambientale debba essere rinnovata ogniqualvolta, all'esito

positivo della ricerca, voglia farsi seguire lo sfruttamento delle

risorse rinvenute previo rilascio della relativa concessione. In

ossequio a tale regola, la pronuncia di compatibilità ambientale resa

dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1232/03, sul progetto di

ricerca dell'anidride carbonica presentato da Sol S.p.a., si premurava

di ammonire la società proponente circa il fatto che le opere ed

impianti realizzati ai fini della ricerca, ove necessari alla successiva

fase di coltivazione della risorsa, sarebbero stati sottoposti a nuova

valutazione di impatto ambientale in seno al procedimento volto al

rilascio della concessione mineraria (punto 2.6. delle indicazioni di

cui al verbale della conferenza di servizi dell'11 novembre 2003,

integralmente recepito dalla predetta delibera di Giunta).

Ciò posto, la circostanza che nella fase di ricerca Sol S.p.a. non abbia

proceduto alla perforazione del secondo pozzo non presenta alcuna

implicazione sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere,

attenendo unicamente al sicuro e razionale sfruttamento della risorsa.

Anzi, sotto il profilo ambientale è di tutta evidenza come la

perforazione di uno solo dei pozzi esplorativi previsti -- avendo Sol

ritenuto che la quantità e qualità di anidride carbonica rinvenuta con

il primo pozzo fosse sufficiente a giustificare la realizzazione di un

impianto per il trattamento del gas -- abbia mitigato l'impatto del

progetto di ricerca; e non può dirsi che, in questo modo, le

amministrazioni procedenti siano state private di elementi istruttori

utili ai fini della VIA sull'attività di sfruttamento: lo scavo del

secondo pozzo non era a ciò preposto, ed infatti la raccomandazione

contenuta al punto 22 del verbale della conferenza di servizi esterna

del 23 marzo 2007 (richiamato dall'impugnata delibera n. 454/07), lungi

dal rappresentare lo strumento per posporre irragionevolmente la

raccolta di dati richiesti in funzione della pronuncia di compatibilità

ambientale, è dichiaratamente dettata a salvaguardia dei soli aspetti

minerari, in conformità alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di

servizi interna del 21 febbraio 2007 (anche le indicazioni del Settore

di vigilanza sulle risorse minerarie circa la necessità del secondo

pozzo si riferiscono ai soli aspetti attinenti il miglior sfruttamento

della risorsa mineraria). Nessuna contraddittorietà è dunque rinvenibile

fra le determinazioni assunte in seno alle due conferenze, e la stessa

prescrizione di cui al punto 15 dei due verbali di conferenza,

contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non ripropone la

necessità del secondo pozzo per addivenire "ex ante" ad un miglior

quadro conoscitivo dell'impatto ambientale delle opere, ma si limita a

prevedere i rimedi per l'ipotesi -- verificabile solo "ex post" -- di

una significativa interferenza fra l'attività di estrazione ed il regime

delle acque sotterranee (la prescrizione è coerente con i contributi

istruttori forniti dall'ARPAT e dall'Autorità di bacino del fiume Arno,

richiamati nel Rapporto interdisciplinare del febbraio 2007, nessuno dei

quali implica doversi procedere in via preventiva alla realizzazione del

secondo pozzo).

Deve altresì escludersi la pretesa contraddittorietà fra il Rapporto

interdisciplinare del 2003, avente ad oggetto l'impatto ambientale del

progetto di ricerca, e quello del 2007, riferito invece all'impatto

dell'attività estrattiva. Ribadita l'ontologica differenza tra la fase

di ricerca e quella di sfruttamento delle risorse, tale da richiedere

per ciascuna lo svolgimento di un'autonoma procedura di VIA, anche il

Rapporto del 2007 contiene una puntuale analisi degli impatti sulle

diverse componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione del

progetto, articolata in voci specifiche (sottoparagrafo 5.3.) sulla base

della documentazione fornita dalla società proponente, analogamente al

Rapporto del 2003; ed il mancato ricorso alle schede e tabelle di

sintesi previste dalle norme tecniche di attuazione approvate con

delibera di Giunta del 20 settembre 1999, n. 1069, non inficia il

Rapporto, che sul piano contenutistico risulta perfettamente conforme a

quanto richiesto dalle citate N.T.A., oltre che dalle norme primarie

poste dalla legge regionale n. 79/98. Quanto all'esame delle criticità

ambientali rilevate nel Rapporto del 2003, l'autonomia delle due

procedure di VIA consente di escludere che tra le stesse possa

configurarsi una sorta di rapporto di presupposizione o connessione

formale, come il ricorso sembra prospettare. In ogni caso, l'esame di

tutte le criticità a suo tempo riscontrate per la fase di ricerca

dell'anidride carbonica deve ritenersi oggi assorbito da quello, ben più

ampio, condotto ai fini della valutazione sull'impatto dell'attività di

estrazione.

Del tutto inconsistente è poi il profilo di censura con cui si afferma

che la rinnovazione, da parte della conferenza di servizi del 2007,

delle prescrizioni in materia di comunicazione delle modalità del

monitoraggio già impartite dalla conferenza del 2003, equivarrebbe a

riconoscere l'inottemperanza a queste ultime ad opera di Sol S.p.a.. Sul

punto, basti osservare che la ripetizione della prescrizione è resa

necessaria non dal pregresso inadempimento della proponente, ma dal

diverso contenuto delle attività di ricerca e di estrazione, l'avvio

della quale richiede, evidentemente, anche il contestuale avvio di una

nuova ed autonoma attività di monitoraggio.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si afferma che l'avvio

dell'attività di estrazione darebbe luogo ad una trasformazione di

destinazione d'uso delle aree interessate da aree di pregio ambientale

ad aree produttive, in contrasto con le destinazioni definite dal PRG e

dal PTCP vigenti. Si sottolinea, inoltre, che la Regione non avrebbe

condotto alcuna valutazione in ordine alla prevedibile riduzione, se non

all'esaurimento, del giacimento di anidride carbonica, tale da

annientare per il futuro qualsiasi prospettiva di fruizione a scopi di

turismo didattico-scientifico e, in definitiva, da determinare la

perdita del geotopo/biotopo (zona caratterizzata da particolari fenomeni

di tipo naturalistico o geomorfologico) dell'Acquabolla. Infine, si

lamenta che il Rapporto interdisciplinare del 2007 avrebbe omesso di

affrontare gli impatti derivanti dalla dismissione degli impianti di

estrazione, e si insiste sulla generale inadeguatezza del Rapporto in

questione.

Le censure sono parzialmente fondate.

Con deliberazione n. 74 del 14 luglio 2003, il Consiglio comunale di

Montespertoli, al dichiarato fine di rendere possibile la realizzazione

delle opere previste dal progetto di ricerca presentato da Sol S.p.a.,

ha modificato l'art. 18 delle norme di attuazione di cui alla variante

di PRG approvata con delibera del 9 marzo 1999, nel senso di ammettere

presso i siti classificati come biotopi e geotopi le nuove costruzioni

ed attrezzature finalizzate allo studio, alla ricerca ed

estrazione/sfruttamento dell'anidride carbonica, purché nel rispetto

della normativa ambientale. Se, pertanto, la compatibilità fra tutela

dei geotopi/biotopi -- cui l'art. 18 cit. continua a presiedere, con il

divieto generale di nuove opere -- e gli impianti destinati alla ricerca

ed estrazione dell'anidride carbonica ha formato oggetto di una

valutazione da parte dell'amministrazione comunale, ne risulta smentita

la tesi del contrasto fra il progetto presentato dalla controinteressata

e le norme di piano regolatore, nonché fra il progetto ed il PTCP, il

cui art. 15, nel rimettere ai Comuni l'adozione dei vincoli e delle

limitazioni d'uso per la conservazione e valorizzazione di tali

emergenze territoriali, non necessariamente impone il ricorso a vincoli

integrali (si veda il paragrafo 8.2. dello Statuto del territorio

allegato al PTCP, richiamato dall'art. 15. Peraltro l'eventuale

inosservanza, da parte del Comune di Montespertoli, delle disposizioni

dettate dal PTCP, avrebbe dovuto essere fatta valere in questa sede

mediante l'impugnazione della variante all'art. 18 N.T.A. sopra citato).

Per inciso si osserva che, con delibera del 21 gennaio 2008, n. 20, la

Giunta regionale toscana ha ritenuto insussistenti i requisiti di rarità

e particolarità necessari per il riconoscimento come sito di importanza

regionale ai sensi della l.r. n. 56/00 del geotopo dell'Acquabolla, che

ricade in zona classificata dallo stesso PTCP per lo più a bassa

vulnerabilità.

Non essendovi alcuna evidenza scientifica -- come di fatto lo stesso

ricorso riconosce -- del fatto che la captazione dell'anidride carbonica

possa, a lungo andare, esaurire il giacimento, neppure vi sono ragioni

per affermare l'illegittimità della pronuncia di VIA, la quale del tutto

ragionevolmente fronteggia il rischio paventato dai ricorrenti

attraverso la prescrizione n. 17 che, nell'imporre a Sol il monitoraggio

dell'emergenza di CO2 "in loco", prevede, per il caso di dimostrato

impatto negativo dell'attività autorizzata, l'adozione delle opportune

misure correttive.

Il ricorso coglie, invece, nel segno laddove evidenzia le carenze

dell'istruttoria condotta dalla Regione in merito alla fase di

dismissione dell'impianto progettato da Sol. Mentre il Rapporto

interdisciplinare del 2003 prendeva espressamente in considerazione gli

impatti legati allo smantellamento dei pozzi di ricerca, di tali impatti

il Rapporto del 2007 non contiene alcuna menzione, e lo stesso dicasi

per i verbali di conferenza di servizi esterna ed interna del 23 marzo e

del 21 febbraio 2007. Questo comporta non tanto e non solo un problema

di contraddittorietà fra i due rapporti, quanto una carenza istruttoria

che si risolve in violazione diretta della legge regionale n. 79/98,

nella parte in cui richiede che lo studio di impatto ambientale da

redigere ai fini della VIA contenga, fra l'altro, la descrizione delle

componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi della

realizzazione, della gestione, ed anche dell'eventuale dismissione delle

opere (All. C lett. e) l.r. n. 79/98 cit.). In altri termini

l'istruttoria espletata dalla Regione -- correttamente strutturata sulla

base dello studio di impatto ambientale predisposto dalla proponente, ai

sensi degli artt. 13 e 16 l.r. n. 79/98 -- finisce per risentire

dell'incompletezza del SIA, senza che la lacuna sia stata colmata dai

successivi approfondimenti; ed il vizio è a maggior ragione palese se si

considera che gli impatti derivanti dalla dismissione dell'attività

erano già stati ritenuti critici nella fase di ricerca (si veda il

paragrafo 11 del Rapporto 2003), il che avrebbe dovuto imporne una

ancora più approfondita indagine nella fase dello sfruttamento, ben più

invasiva sotto il profilo ambientale.

4.3. Con il terzo motivo, è dedotta la violazione della prescrizione

impartita dalla Regione, con la pronuncia di VIA sul progetto di

ricerca, relativamente all'esecuzione dei monitoraggi delle falde

acquifere presenti nelle aree di perforazione, prescrizione che sarebbe

rimasta vanificata per effetto della mancata perforazione del secondo pozzo.

Ancora una volta, l'infondatezza della censura discende dalla reciproca

autonomia delle fasi di ricerca e di estrazione della risorsa mineraria,

tale che l'osservanza o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente

apposte alla prima non interferisce automaticamente con la valutazione

di compatibilità ambientale della seconda. Se questo è vero, il mancato

scavo del secondo pozzo, rivelatosi superfluo ai fini della ricerca, fa

legittimamente venire meno le esigenze poste a fondamento del prescritto

monitoraggio (in assenza dello scavo viene meno l'oggetto stesso della

prescrizione, vale a dire la criticità ambientale che la prescrizione è

deputata ad affrontare). Tali esigenze, una volta cessate con la

chiusura della fase di ricerca, non risorgono certo con l'avvio della

fase di estrazione, la quale implica l'integrale rinnovo della

valutazione di compatibilità, avuto riguardo all'insorgere di

problematiche ambientali non pedissequamente sovrapponibili a quelle già

affrontate e, soprattutto, da queste non dipendenti. Nessuna

contraddittorietà è dunque rinvenibile nell'operato dell'amministrazione

procedente, che, nell'autorizzare la coltivazione dell'anidride

carbonica, ha peraltro nuovamente prescritto il monitoraggio delle

falde, stavolta calibrandolo sulle caratteristiche dell'attività

estrattiva e non più sulla semplice ricerca.

4.4. Con il quarto motivo (primo motivo aggiunto), rivolto nei confronti

della concessione mineraria rilasciata alla controinteressata, si

sostiene che la trasformazione del permesso di ricerca in concessione

sarebbe viziata perché non avrebbe tenuto conto del dissenso manifestato

in conferenza di servizi dal Comune di Montespertoli, ente preposto alla

tutela paesaggistica, la cui posizione contraria al rilascio del titolo

abilitativo avrebbe imposto l'attivazione del subprocedimento decisorio

disciplinato dall'art. 14-quater co. 3 della legge n. 241/90. Con il

quinto motivo (secondo motivo aggiunto), l'illegittimità della

concessione mineraria è fatta valere in via di derivazione da quella del

verbale della conferenza di servizi del 20 novembre 2007, conclusasi con

l'espressione del parere favorevole al rilascio, in violazione del già

citato art. 14-quater.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono

infondati.

La motivazione del dissenso espresso dal Sindaco di Montespertoli nelle

conferenze del 23 marzo e del 20 novembre 2007, riprendendo la posizione

assunta dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 43/05, riposa in

realtà sul fatto che lo sfruttamento dell'anidride carbonica non

rivestirebbe interesse strategico primario per l'economia del

territorio, e sull'intenzione del Comune di valorizzare il

geotopo/biotopo dell'Acquabolla per esclusivi fini di ricerca e di

turismo scientifico, naturalistico e didattico. Come si vede, ad una

motivazione siffatta è estraneo qualsiasi giudizio riferibile alle

prerogative riservate al Comune nell'ambito della conferenza, ed

attinenti all'ammissibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico

(art. 159 D.Lgs. n. 42/04): si deve perciò parlare di un dissenso non

tecnico, ma politico, che infatti, assai significativamente, promana dal

vertice governativo dell'ente, anziché dal funzionario amministrativo

preposto, pur presente (il contenuto e la connotazione eminentemente

politici dell'atto sono direttamente mutuati, d'altro canto, dalla

menzionata deliberazione consiliare n. 43/05). Di conseguenza, si esula

dalla fattispecie disciplinata dall'art. 14-quater della legge n.

241/90, che presuppone un dissenso riferito alle sole questioni --

tecnico-amministrative -- trattate dalla conferenza di servizi, e che

deve essere accompagnato dalla specifica indicazione delle modifiche

occorrenti ai fini dell'assentibilità del progetto; ne discende, in

relazione ai vizi dedotti, la legittimità del parere favorevole espresso

dalla conferenza in assenza di un dissenso motivato del Comune di

Montespertoli.

4.5. Con il sesto motivo (terzo motivo aggiunto), sono riproposte nei

confronti della concessione, onde farne valere l'invalidità derivata, le

medesime censure articolate contro la deliberazione n. 454/07,

contenente la pronuncia favorevole di VIA sul progetto di coltivazione.

Valgano pertanto tutti i rilievi già svolti "sub" 4.1., 4.2. e 4.3., che

debbono intendersi qui integralmente richiamate.

4.6. Con il settimo motivo (quarto motivo aggiunto), si lamenta che la

concessione mineraria rilasciata a Sol S.p.a. sarebbe illegittima per

violazione dell'art. 18 R.D. n. 1443/27, non risultando dal

provvedimento impugnato che la controinteressata abbia eletto domicilio

nella Provincia di Firenze. L'elezione di domicilio di Sol S.p.a. nella

Provincia di Firenze è, tuttavia, in atti, e risale ad epoca anteriore

al rilascio della concessione (si veda la nota Sol s.p.a. del 19

settembre 2007, protocollata dalla Regione il 25 settembre successivo);

la mancata indicazione di tale domicilio nel provvedimento finale deve

essere dunque imputata a mero errore materiale che, per il profilo in

esame, determina al più una irregolarità sanabile dell'atto.

5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, deve essere

dichiarata l'inammissibilità delle impugnative proposte

dall'associazione A.M.A.T. e dell'intervento "ad adiuvandum" spiegato

dal Comune di Montespertoli. Quanto alle residue posizioni processuali

attive, facenti capo ai ricorrenti Bindi e Dianzani, la parziale

fondatezza delle censure svolte con il secondo motivo di cui al ricorso

principale, avverso la pronuncia di VIA assunta con deliberazione di

Giunta regionale n. 454/07, e ribadite con il sesto motivo (terzo motivo

aggiunto) nei confronti del decreto di concessione mineraria n. 237/08,

conduce all'annullamento dei provvedimenti impugnati. Sussistono giusti

motivi per disporre fra tutte le parti l'integrale compensazione delle

spese processuali.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II,

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le impugnative

proposte dall'associazione A.M.A.T. e l'intervento "ad adiuvandum"

spiegato dal Comune di Montespertoli;

accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le impugnative proposte dai

ricorrenti Bindi e Dianzani, e per l'effetto annulla i provvedimenti

impugnati;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009

con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2009

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