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Finanziaria e politiche sociali e lavoro
11.01.2010

Finanziaria e politiche sociali
Le scelte contenente nella legge finanziaria per il 2010 danno un duro colpo alla possibilità di realizzare una efficace rete di servizi sociali sul territorio. Il Fondo nazionale per le politiche sociali viene finanziato per 1.174.944.000 di euro, comprensivi degli oneri relativi ai diritti soggettivi, cioè ai trasferimenti monetari direttamente erogati dall’Inps e che non vanno quindi a Regioni e Comuni per promuovere e gestire le politiche sociali. Considerato che nel 2009 le risorse destinate al finanziamento dei diritti soggettivi ammontavano a circa 850 milioni di euro si evince che i fondi da trasferire alle Regioni per finanziare le politiche sociali ammonteranno, per il 2010, a circa 300 milioni di euro. Per avere un significativo riferimento sui tagli che subiscono i fondi destinati alle Regioni e ai Comuni per i servizi sociali basta pensare che nel 2004 il Fondo nazionale per le politiche sociali, al netto della voce riguardante i diritti soggettivi, era di 1 miliardo di euro. Possiamo dire che siamo di fronte alla progressiva soppressione del Fondo nazionale per le politiche sociali. E questi tagli non sono certamente compensati da quanto previsto dal decreto anticrisi. Lì venivano stanziati 300 milioni di euro da destinare a non meglio precisate “attività di carattere sociale”. Nessuno ha mai chiarito come viene finanziato questo fondo né la sua finalizzazione.
Al Fondo per le politiche a favore delle famiglie vengono assegnati € 185.289.000. Per il 1011 tale fondo viene ridotto e portato a € 136.716.000. Non solo si tratta di risorse largamente insufficienti ma quelle stesse risorse sono destinate a finanziare misure frammentate e disorganiche che non incideranno sulle difficoltà di ordine economico che le famiglie devono quotidianamente affrontare. Giudizio analogo vale per il Fondo destinato alle politiche giovanili e a quello per l’infanzia e l’adolescenza, finanziati con risorse risibili: 81.087.000 per le politiche giovanili, € 39.964.000 per l’infanzia e l’adolescenza.
Per il 2010 vengono ripristinati i 400. milioni di euro per la non autosufficienza che erano stati cancellati con i provvedimenti economici assunti lo scorso anno dal governo. E’ un risultato frutto dell’iniziativa delle Regioni, della CGIL e dello SPI. Non vengono previsti però finanziamenti per i prossimi anni. In questo modo il governo condanna il fondo per la non autosufficienza ad un’esistenza precaria e a un finanziamento largamente insufficiente per coprire una doma crescente di sostegno e di assistenza espressa in primo luogo dalla popolazione anziana.
Infine, nonostante le difficoltà crescenti e i concreti rischi che corrono migliaia di famiglie di cadere in una condizione di povertà e nonostante il 2010 sarà l’anno europeo per il
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contrasto alla povertà e all’esclusione, l’Italia resta uno dei pochi paesi europei che non ha uno strumento adeguato per contrastare questo drammatico fenomeno.
La Finanziaria e il Lavoro
Anche le misure presenti nella legge finanziaria si traducono essenzialmente in incentivi alle imprese, e di converso in ricatti al lavoratore:
I vari istituti:
• Collaborazioni
Una tantum per (soltanto) i collaboratori a progetto monocommittenti: si prevede di elevare per gli anni 2010-11 l’importo dell’una tantum al 30% del reddito dell’anno precedente, nei limiti di 4000€; i vincoli per beneficiare di quest’importo sono leggermente modificati rispetto a quanto già in essere, limitando l’ accredito contributivo ad una sola mensilità invece che tre per l’anno di riferimento. Restano tutte le altre condizioni) che hanno fatto naufragare la misura nel 2009. Giova notare che nonostante una richiesta formalmente avanzata in modo congiunto dalle confederazioni e dalle categorie di riferimento la proposta è stata elaborata senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali;
• Requisiti d’accesso per l’indennità di disoccupazione ordinaria: per il solo 2010, ai fini dell’acquisizione del diritto) si possono far valere al massimo 13 settimane svolte in collaborazione sia coordinata e continuativa che a progetto. Per quantificare le settimane si farà riferimento all’accredito di singole giornate lavorative, che si ottiene dividendo il minimale contributivo valido nei due anni per il minimale della retribuzione giornaliera!!! Si completa in modo plateale il riconoscimento implicito che le collaborazioni sono in larga misura lavoro dipendente mascherato, non essendoci alcun’altra ragione per riconoscere i periodi svolti in un’attività autonoma per acquisire le condizioni per beneficiare di sostegni al reddito propri del lavoro dipendente. E infatti il legislatore si tradisce parlando infine di “retribuzione giornaliera”, che è termine tipico della condizione di subordinato, ma qui è riferita al compenso del collaboratore… si prospettano ampi spazi vertenziali;
• Fondi interprofessionali
Si conferma anche per il 2010 che i Fondi possono concorrere al trattamento in deroga:in particolare Il 30% delle proroghe della Cig in deroga potrà essere finanziato dai Fondi interprofessionali cui l’impresa aderisce; la norma invece potrà valere dal 1° anno in caso di ricorso alla mobilità in deroga. Come nella legge 2/09 non si fa cenno alla componente formativa come requisito per l’intervento dei Fondi;
Incentivi:
?? Disoccupati indennizzati, con almeno 35 anni di contributi, che accettino un lavoro pagato almeno il 20% in meno del lavoro precedente: spetta un beneficio contributivo figurativo pari alla differenza tra quanto deriva dalla loro condizione precedente e la contribuzione dovuta per il lavoro che accettano. Si ottiene a domanda e con una copertura limitata ad uno solo anno (2010) di 40 milioni; e quindi si rischia di accettare
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una condizione salariale inferiore di almeno un quinto, per poi ritrovarsi con le risorse già esaurite e quindi senza beneficio “compensativo”….
?? Disoccupati di almeno 50 anni assunti da imprese: in questo caso valgono gli stessi benefici già efficaci per assunzioni dalla lista di mobilità (legge 223/91). La durata del beneficio contributivo vale fino al raggiungimento del requisito del pensionamento, o comunque fino alla fine del 2010; anche qui il beneficio è sottoposto a domanda (ma questa volta da parte dell’impresa, e quindi i soldi sono di più, 120 milioni); la ratio, aldilà della bizzarria di limitarla al solo anno in corso, è giusta, in quanto estende ad un’altra categoria di disoccupati un incentivo fin qui valido solo per alcuni. Non si comprende però perché non cogliere questa occasione per mettere ordine nell’intera materia, invece di aggiungere toppe; e infatti in questo modo esplode la contraddizione che chi avesse terminato il suo periodo indennizzato non troverà mai alcuna convenienza ad essere collocato, salvo… vedi il punto seguente.
?? Agenzie di somministrazione (e altri soggetti autorizzati): 1200€ in caso di collocamento a tempo indeterminato o determinato a più di due anni, 800 € se la collocazione è a tempo determinato con durata di almeno un anno e inferiore ai due anni; la cosa incredibile è che gli incentivi potrebbero riguardare lavoratori già o ancora occupati, es. cassintegrati! E’ un’ennesima dimostrazione di come gli incentivi, se dati senza criterio si traducono in premi alle diverse lobbies, ma senza alcun riguardo alle finalità da perseguire; la gestione di questa torta è affidata, per legge, a Italia Lavoro;
?? Sono prorogate le norme relative agli ammortizzatori per il settore terziario, i portuali (con 15 milioni di €), l’iscrizione alle liste di mobilità, i contratti di solidarietà “di tipo b”, , il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle Cig per cessazione di attività, il finanziamento a Italia Lavoro, il “trattamento equivalente all’indennità di mobilità”; a proposito quest’ultimo istituto si chiarisce che esso riguarda anche i lavoratori “cessati dal lavoro” e non soltanto i licenziati, come sostenuto ad es. dalla sede Inps Veneto (in altre parole, si allarga l’indennità anche ai lavoratori a termine il cui rapporto sia cessato);
?? si confermano le norme vigenti su ammortizzatori in deroga, e requisiti d’accesso ai trattamenti in deroga (90 giorni per Cig; 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro per mobilità); il finanziamento è quello derivante dalle Delibere Cipe, per cui nel 2010 sono residuati 2,52 Miliardi (la somma algebrica di 4,000 – 0,980-0,500) di risorse nazionali, cui aggiungere quelle regionali e comunitarie e quelle della legge 102/09 (tra cui, lo ricordo, anche le risorse per portare all’80% l’integrazione per i Contratti di Solidarietà);
Nuove Sorprese e stravolgimenti: nuovi interventi sul D.Lgs. 276/03:
?? Somministrazione
? si ripristina lo staff leasing, cancellando l’articolo della 247/07 che lo aveva abrogato. Sussistono dubbi sulla correttezza del procedimento ma il senso politico è chiarissimo;
? Si ammette la somministrazione acausale per durate iniziali fino a tre mesi in unità produttive con Cig in corso;
? Se si somministrano lavoratori presi dalla mobilità non valgono né l’obbligo di causale, né i limiti quantitativi definiti dalla contrattazione collettiva;
?? Vouchers
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? Si possono utilizzare da parte degli enti locali, nella manutenzione di parchi e monumenti e tramite l’utilizzo di pensionati in ogni settore di intervento;
? Sono utilizzabili in ciascun settore produttivo nei fine settimana, compresi enti locali, università e scuole, e si confermano le norme sui giovani e i loro periodi di vacanza, escludendo ogni limitazione per gli studenti universitari;
? Chicca tra le chicche, per i part-time nella ricerca di altre attività in aggiunta a quella “originale”;
Unica nota positiva): indicizzata al 100% l’indennità di disoccupazione speciale edile (ferma dal 1992…).
?? Apprendistato:
? si incrementa di 20 milioni di € lo stanziamento annuale per la formazione per gli apprendisti ultra18enni, con il vincolo, nuovo, che il 20% di questa cifra, pari in tutto a 100 milioni di €, sia speso nell’apprendistato per diritto/dovere e per quello di alta formazione;
? si ribadisce che la retribuzione dell’apprendista può essere costruita in modo proporzionale a quella del lavoratore qualificato corrispondente, ma non si dice nulla sul rapporto con la precedente affermazione del 276 secondo cui l’inquadramento professionale non può essere inferiore di due livelli rispetto a quello del qualificato corrispondente. Ricordo in proposito la risposta ministeriale ad un interpello della Fiom, del febbraio 2007, in cui si sceglieva in caso di conflitto la condizione più favorevole al lavoratore.

Fonte: Cgil Nazionale

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