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I lavoratori adomicilio possono avere la Cassa integrazione
13.02.2010

I lavoratori adomicilio possono avere la Cassa integrazione in deroga.
La Cgil segnala la pubblicazione del messaggio INPS numero 1908 del 20/01/2010 con il quale la direzione generale dell'istituto si esprime sulla possibilità per i lavoratori a domicilio di percepire la Cassa integrazione in deroga.
Partendo dal presupposto che l'articolo 19 comma 8 della legge 2/09 di conversione del decreto 185/08 prevede di destinare risorse finanziarie ad ammortizzatori sociali in deroga da utilizzare con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, l'istituto, a seguito della nota del Ministero del welfare n. 14/26278 del 17/12/2009, stabilisce che anche questi lavoratori, subordinati per definizione normativa, possono accedere alla cassa integrazione in deroga.
Data la particolare condizione lavorativa di questa tipologia di lavoratori, la mancanza di orari fissi, la discontinuità delle prestazioni che hanno inizio alla consegna del materiale da parte dell'azienda committente e si concludono alla riconsegna del materiale finito senza previsione certa della data in cui sarà commissionata opera successiva, l'INPS nel messaggio fornisce le modalità per calcolare la retribuzione oraria giornaliera su cui calcolare l'importo della CIG.
Tale importo si baserà su retribuzioni e giornate lavorate nell'ultimo mese prima della sospensione. I requisiti per accedere alla cassa integrazione in deroga sono gli stessi necessari per la generalità dei dipendenti, ovvero 90 giorni di anzianità lavorativa presso l'azienda che pone il lavoratore in cassa integrazione.
Tale nuova interpretazione fa sorgere due aspetti problematici.
1. Ad eccezione dei casi in cui un intero reparto sia messo in CIG, probabilmente sarà difficile che un lavoratore (in realtà più spesso una lavoratrice) a domicilio sia messo in cassa integrazione in deroga, visto che per il datore di lavoro è estremamente più semplice non reiterare commesse al lavoratore in questione piuttosto che collocarlo in CIG. Questa è di certo una problematica più sindacale che previdenziale, ma la sempre maggiore integrazione tra categorie e servizi che auspichiamo ci porta a credere che sia necessario un lavoro parallelo ed una puntuale informazione delle strutture.
2. Essendo questa del ministero e dell'Inps una interpretazione di una norma che ha già dispiegato i suoi effetti, è da trattare il problema del pregresso.
Non rientrando la categoria dei lavoratori a domicilio tra quelle destinatarie di CIG, per costoro fino ad ora, anche a seguito della sospensione di un intero reparto o dell'intera azienda, non è stata chiesta dalle aziende la cassa integrazione in deroga. Il collegio legale dell'INCA nazionale ha tracciato delle linee guida d'intervento che vanno ovviamente modulate nelle realtà territoriali.
La richiesta di recupero delle mensilità di CIG non percepite alla luce della vecchia interpretazione della norma deve essere così articolata:
Richiesta all'azienda di una nota di rettifica ad integrazione delle domande già presentate;
In caso di diniego da parte dell'azienda dovrà essere inoltrata richiesta direttamente alla sede Inps che avrebbe dovuto pagare l'indennità;
Se anche l'Inps dovesse opporre un diniego sarà necessario valutare l'opportunità di un contenzioso.
Tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui il lavoratore a domicilio, non avendo potuto accedere alla CIG, abbia richiesto ed ottenuto l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi istituita dall'articolo 19 della legge 2/09, la quale aveva una durata di soli 90 giorni, quindi inferiore al periodo massimo fruibile di cassa integrazione in deroga.
Ricordiamo che a quanto sopra esposto si aggiunge l'ulteriore problema della disponibilità delle risorse regionali, visto che la legge 2/09 demanda agli accordi regionali modalità e finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Proprio a questo proposito è necessario tener presente che alcuni accordi regionali (es. Veneto, Emilia Romagna, Lombardia) avevano comunque già previsto che la cassa integrazione in deroga potesse essere destinata anche ai lavoratori a domicilio; vista la necessità di tali accordi per l'erogazione degli ammortizzatori potremmo incontrare difficoltà di fronte a scelte elettive di singole regioni che non hanno contemplato tali fattispecie tra quelle destinatarie di tutela.
In ragione della complessità della materia vi chiediamo di tenere al corrente sia l'Inca centrale che il Dipartimento Politiche attive del Lavoro della CGIL nazionale sui comportamenti degli enti e delle aziende in merito.
fonte: Cgil Nazionale

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