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Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2010
31.03.2010

Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2010
Contribuenti che possono utilizzare il modello 730, quelli che non lo possono utiizzare, la dichiarazione congiunta
Contribuenti che possono utilizzare il modello 730
Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il
modello 730/2010, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le
operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:
· lavoratori dipendenti e pensionati;
· soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di
mobilità;
· soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
· sacerdoti della Chiesa cattolica;
· giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali
· soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
· produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta, Irap e Iva.
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di
prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei
consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili).
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il
contribuente può rivolgersi:
· al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a
luglio 2010;
· a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di
lavoro dura almeno da giugno a luglio 2010 e conosce i dati del
sostituto che effettuerà il conguaglio.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può
presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un
professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2009
al mese di giugno 2010.
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o
ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi
indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di
collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da
giugno a luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio.
Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra
esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci,
compresi i minori.
Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730
sono:
· redditi di lavoro dipendente;
· redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
· redditi di terreni e fabbricati;
· redditi di capitale;
· redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
· alcuni redditi diversi;
· alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
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Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
Il modello 730/2010 non può essere utilizzato dai contribuenti che
nell’anno 2009 hanno posseduto:
· redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
· redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
· redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4
e D5, del modello 730;
· redditi provenienti da trust;
· plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o
derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati.
Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2010
Persone fisiche.
Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2010 i contribuenti che:
· devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP
o in qualità di sostituto d’imposta (ad es. imprenditori agricoli non
esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori
“porta a porta”);
· non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010;
· nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il
modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di
lavoro è cessato.
Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di
contribuenti deceduti.
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Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la
dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno di essi si trova nelle
condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel
2009 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o,
comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a
quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che
ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere
indicato come dichiarante barrando l’apposita casella nel frontespizio del
modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad
un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che
ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è
deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad
esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).
I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730,
l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale
comunale all’Irpef. I coniugi che non si sono avvalsi del differimento del
versamento del secondo o unico acconto di cui all’art. 1, decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168 e all’articolo 2, comma 6, della legge n. 191 del 2009,
che hanno utilizzato il maggior importo versato dell’acconto in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante il
modello F24, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, nella colonna 5 del
rigo F1, l’importo compensato.

Per la tua diciarazione rivolgiti al Caaf-Cgil

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