7.04.2010
Una prima sentenza contro il decreto Brunetta Michele Gentile E’ stata emessa una importante sentenza da parte del tribunale di Torino – sezione Lavoro - con la quale si condanna per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, nonché di divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto.
La rilevanza della sentenza consiste nel fatto che l’INPS aveva dichiarato che “tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo l’informazione ove prevista”.
Sostiene il giudice che invece la previsione della scadenza del 31.1.2.2010, ad esclusione del sistema delle Regioni, della Sanità e delle Autonomie Locali, e la locuzione “le norme del presente decreto si applicano alla tornata successiva a quella in corso dichiarano la illegittimità delle decisioni assunte dall’INPS”.
La sentenza, la prima conosciuta, entra in una materia che si presta a interpretazioni le più difformi e sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in preparazione da mesi una direttiva e soprattutto riguarda un’amministrazione come l’INPS presente su tutto il territorio nazionale.
Il tema è quello della relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, la norma di cui all’art.65 del dlgs 150/2009 relativa ai contratti integrativi e le misure immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Dalla risposta dell’INPS si evince che presente una linea presso il Dipartimento Funzione Pubblica in base alla quale lo stesso dlgs 150/2009 ed in particolare la nuova relazione tra materie riservate alla legge ed al potere unilaterale delle amministrazioni, e materie riservate ai contratti,modifica “automaticamente” le normative contrattuali vigenti e gli stessi accordi raggiunti.
La nostra opinione è invece che solo dall’1.1.2011 o 1.1. 2012 ed in presenza di nuovi contratti collettivi nazionali potranno essere modificate le norme oggi vigenti facendo salve le diverse autonomie istituzionali/costituzionali e funzionali che oggi caratterizzano molte delle pubbliche amministrazioni. Altre soluzioni produrrebbero un inaccettabile ed illegittimo effetto retroattivo al decreto Brunetta rendendo illegittimi gli istituti contrattuali oggi vigenti.
Fonte: Cgil Nazionale
Per vedere e stampare la sentenza clicca qui: http://www.cgil.it/Archivio/SettoriPubblici/PIANO%20BRUNETTA/SentenzaINPS2aprile2010.pdf
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