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Genova.Esposto di Italia Nostra Nazionale
30.06.2010

Italia Nostra Nazionale ha presentato un esposto alla Procura della repubblica lunedi scorso.
Critiche circostanziate alla Sovrintendenza, all'Osservatorio sugli aspetti vegetazionali ( maniglio Calcagno e altri ), al comune, richiesta di interventi cautelari.
A seguire ampi stralci dell'esposto
-----------
Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Italia Nostra, ..............
spone
i seguenti fatti perché Ella valuti se in essi siano ravvisabili gli estremi dei reati di cui agli artt. 170 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004 e successive integrazioni), 635, commi 1 e 2, e 733 del Codice Penale.

Ella sicuramente conosce la tormentata vicenda amministrativa della storica "Spianata Acquasola" di Genova, oggetto da oltre vent'anni del proposito della Amministrazione Comunale di farne la copertura di una vasta autorimessa pubblica, - un parcheggio sotterraneo nel cuore del centro storico! -, proposito contrastato da cittadini e associazioni che hanno attivato, con alterna fortuna, ripetuti contenziosi davanti al giudice amministrativo.
Una recente decisione del Consiglio di Stato, di cui ancora non si conosce la motivazione, ha respinto l'estrema contestazione del Comitato dei più prossimi residenti, sicché in questi giorni, con la ripresa dei lavori di scavo, è stato riattivato il cantiere dell'opera consegnata all'impresa appaltatrice concessionaria, cui è stata rinnovata la concessione ottenuta nel 1990 attraverso l'intervento illecito dell'allora assessore competente (perciò severamente condannato - clamoroso caso giudiziario - per concussione e corruzione dal giudice penale e al risarcimento dei danni dalla Corte dei Conti).
La Spianata dell'Acquasola, disegnata dall'architetto Carlo Barabino negli anni venti dell'Ottocento, uno dei primi esempi di parco urbano in Europa, primo parco pubblico in Italia, ha conservato, pur attraverso le trasformazioni lungo l'arco di quasi due secoli, i caratteri architettonici ottocenteschi che ancora determinano l'immagine prevalente, non solo del giardino, ma del più ampio contesto urbano in cui è inserito.
.....................
Diremo subito che il Parco dell'Acquasola è bene culturale per il riconosciuto interesse storico e artistico particolarmente importante, essendo stato assoggettato alla tutela con decreto ministeriale del 1934 e dunque nel vigore della prima legge organica che lo stato unitario dedicò ad "antichità"e "belle arti", la gloriosa legge 20 giugno 1909, n. 364 (l'articolo 1 della legge 23 giugno 1912, n. 688 ne estese l'applicazione "anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico" e questa testuale espressione fu ripresa nella legge n. 1089 del 1939 e tal quale la leggiamo nell'articolo 10, comma 4, lettera f, del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio: 2004, corretto e integrato nel 2006 e nel 2008). E poiché appartiene al Comune di Genova (ente pubblico territoriale) il Parco è elemento costitutivo del demanio culturale e ad esso, nella continuità delle disposizioni legislative di tutela, si applica oggi la disciplina del "Codice" che si esprime nella prioritaria istanza conservativa. E agli enti pubblici è imposto con speciale rigore "l'obbligo di garantire la sicurezza a la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza" (art.30 del "Codice") nei modi indicati nel precedente art. 29, come prevenzione, manutenzione e restauro, e perciò sono vietati gli "usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione" (art.20). E il fondamentale precetto è penalmente sanzionato nel successivo art.170.La specialissima natura di questa categoria di beni culturali - parchi e giardini - ha indotto gli operatori della tutela attivi anche entro il più ampio orizzonte internazionale a studiare e fissare in una apposita "carta" i criteri di conservazione e restauro adeguati ad un oggetto i cui caratteri sono dati innanzitutto dagli apparati vegetali, come organismi soggetti a cicli vitali, veri e propri monumenti vegetali che esigono interventi anche di periodici rinnovi. Come è ben noto fu proprio il Ministero per i beni culturali a promuovere con il Comitato internazionale dei giardini storici dell'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) la Carta dei giardini storici redatta e siglata a Firenze e perciò detta "Carta di Firenze", registrata il 15 dicembre 1982, completamento della Carta di Venezia (1964) sul restauro dei monumenti, adottata dal Ministero come vincolanti criteri di guida nell'esercizio in concreto della speciale tutela. E la Carta di Firenze riconosce quali soli interventi ammissibili il restauro e se necessario il ripristino, mentre proscrive ogni trasformazione invasiva e irreversibile, come ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico del giardino .Il progetto di parcheggio interrato adottato dalla Amministrazione Comunale e approvato, pur con marginali prescrizioni, dal Soprintendente e in sede di Conferenza dei servizi, interessa almeno un terzo della "spianata" che sarà quindi scavata fino al livello necessario per realizzare la struttura edilizia dell'autorimessa a tre piani . Si tratta dunque della radicale demolizione di un terzo del parco con l'espianto della coltre vegetale costituita da circa un centinaio di alberi di alto fusto. Dei soli giudicati tali da sopportare il traumatico trattamento è previsto il reimpianto. L'Amministrazione Comunale ha costituito un competente "Osservatorio sugli aspetti vegetazionali connessi alla realizzazione di autoparcheggio in Spianata Acquasola" che ne ha riferito con la "Relazione tecnica sulle operazioni di trapianto e di sistemazione a verde della copertura del parcheggio interrato dell'Acquasola" consegnata nel marzo 2005 . Ebbene, le conclusioni cui è giunta la Commissione degli esperti (presieduta dalla professoressa Annalisa Maniglio Calcagno) sono anticipate a pagina 4 e converrà qui rileggerle: "Le osservazioni sulla vegetazione, espresse nei paragrafi successivi, mettono in evidenza l'impossibilità di ricorrere al riutilizzo, attraverso espianto e successivo trapianto in corrispondenza della copertura, dei platani interessati dalle operazioni di scavo per l'autoparcheggio. Saranno quindi necessari nuovi platani che per le loro dimensioni creeranno una inevitabile disformità con la residua presenza arborea della parte del parco non coinvolta dal cantiere". Perché, spiegano gli esperti nelle pagine successive, "il ripristino della vegetazione sulla copertura della struttura in progetto si configura come una sistemazione a verde pensile in quanto lo stesso risulterà realizzato sopra una soletta in cemento armato che costituirà la parte strutturale superiore dell'autorimessa interrata". E "per poter consentire il regolare sviluppo e la crescita per i futuri decenni della vegetazione arborea dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti che le moderne conoscenze di costruzione del verde in simili situazioni" e che gli esperti analiticamente indicano in numerose pagine disegnando un complesso sistema di artificializzazione massima con regime di gestione del tutto differenziato rispetto alla restante parte del Parco. Quanto poi ai previsti trapianti, scontato che la "verifica puntuale soggetto per soggetto" condurrà a rilevanti esclusioni dalla operazione, controindicato è il reimpiego sulla soletta di copertura, perché l'albero difficilmente reggerebbe allo shock di due consecutivi trapianti, sicché "le piante recuperate devono essere piantate in una sede definitiva al di fuori della copertura della autorimessa, individuabile, ad es., nella porzione del parco dell'Acquasola non interessata dal sedime del parcheggio". Insomma, apprendiamo dalla relazione dell'"Osservatorio", ben conosciuta dallo stesso Soprintendente, che la demolizione di almeno un terzo del parco non ne consentirà il recupero se non attraverso l'artificiosa creazione di un organismo "pensile", cioè costituito sul tetto della costruzione cementizia dell'autorimessa interrata, sulla sua copertura appunto, con il risultato di due distinte porzioni del parco soggette a differenziati regimi, così irreparabilmente compromessa l'unità del parco stesso. Con l'effetto visivo di una macroscopica disformità che segnalerà per molti decenni lo squilibrio tra le due porzioni del parco, sfigurato ben si può dire, leso nella sua fisica integrità e nella sua unità formale. Apprendiamo infine dal Piano delle Manutenzione dell'impresa concessionaria che, con cadenza quarantennale, si renderà necessaria "la rimozione dello strato di terreno per mettere a nudo il pacchetto dell' impermeabilizzazione e, quindi, il suo rifacimento integrale ". Sicché, non appena la crescita del soprassuolo vegetale (se sarà stata possibile nel sottile strato di humus) avrà attenuato il contrasto con l'apparato arboreo del parco rimasto integro, si attiverà il ciclo di una nuova distruzione! Come una simile distruttiva trasformazione del Parco dell'Acquasola, monumento nazionale riconosciuto, possa essere stato assentito dall'ufficio responsabile della tutela , è l'interrogativo che Italia Nostra si è posto con grande preoccupazione, nella ferma convinzione che neppure il soprintendente può autorizzare quel che il "Codice", anzi lo stesso articolo 9 della Costituzione, vieta. E dunque l'autorizzazione del soprintendente non può certo valere a legittimare, a scriminare, la condotta diretta alla distruzione fisica del bene culturale, che è punita dall'art.170 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come uso illecito perché incompatibile con il carattere storico e artistico del bene stesso e pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, e già era punita dall'art. 733 del codice penale come danneggiamento al patrimonio storico e artistico nazionale e, più gravemente dall'art. 635, comma 2, dello stesso codice penale. E dunque il Giudice penale, se avrà accertato la lesione del bene culturale protetto, di quella palesemente illegittima autorizzazione non terrà conto, la disapplicherà, come è tenuto a norma dell'art. 5 della legge abolitiva dei tribunali ordinari del contenzioso amministrativo.Leggiamo la motivazione che ha convinto il Soprintendente a rilasciare l'autorizzazione formalizzata il 25 luglio 2005, confermata nelle successive conferenze dei servizi come "parere favorevole ai sensi dell'articolo 21 del Codice alla realizzazione delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti", e cioè ad assentire alla demolizione di almeno un terzo del parco monumentale (con l'integrale soppressione della copertura vegetale, cento alberi anche risalenti all'impianto originario), perché nel profondo scavo operato nei sedimenti storici, perciò distrutti, sui quali si era assestata la Spianata, sia costruita l'autorimessa multipiano e la superficie sia ricostituita come soletta di copertura dell'edificio ipogeo, con le vaste griglie di aerazione invano celate entro false aiuole e con il corpo in elevazione che denuncia l'accesso - uscita pedonale. l'autorimessa multipiano e la superficie sia ricostituita come soletta di copertura dell'edificio ipogeo, con le vaste griglie di aerazione invano celate entro false aiuole e con il corpo in elevazione che denuncia l'accesso - uscita pedonale con la struttura dell'ascensore. Motivazione asciutta e neppure, si direbbe, convintissima: ". preso atto che le opere in progetto sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, risultare compatibili con le esigenze di tutela monumentale dell'edificio in oggetto". Non si intende francamente il senso della riserva "allo stato attuale delle conoscenze", quando la conoscenza dell'opera progettata (se autorizzata) non può non essere esauriente, come sicuramente acquisite sono le rigorose regole che presiedono alle ammissibili trasformazioni dei beni culturali. Senza dire che quella formula sembra tralaticia da un diverso e neppure analogo provvedimento, se riferita all' "edificio in oggetto". Una motivazione dunque solo apparente, neppure per altro come si è constatato pertinente, che elude il pregiudiziale controllo di compatibilità dell'opera con le incomprimibili esigenze di tutela del primo parco pubblico monumentale del nostro paese. Il Soprintendente omette del tutto di verificare, torniamo a dire, se la destinazione di almeno un terzo di esso alla costruzione della complessa infrastruttura a servizio del traffico automobilistico privato, se una simile radicale trasformazione fisica e funzionale, sia compatibile con il carattere storico e artistico del parco ottocentesco e non sia pregiudizievole per la sua conservazione, anzi per la sua stessa fisica integrità. Contro il fine istituzionale della sua attribuzione, non si è posto questo doveroso interrogativo e si è limitato a suggerire misure di attenuazione degli effetti (di mitigazione dell'impatto, si direbbe in termini di protezione ambientale) di un intervento che ha creduto di non poter mettere in discussione in sé, come opera pubblica a servizio della mobilità urbana, così insindacabilmente voluta dalla Amministrazione comunale. E', questo, atteggiamento rinunciatario e subordinato alle "scelte politiche" (siano delle istituzioni statali o di quelle locali), non infrequente nel timido esercizio della tutela dei beni culturali, che sovverte l'ordine dei valori come scolpito nella Costituzione. E' l'articolo 9, infatti, che assicura a paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione una posizione di assoluta primarietà rispetto ai diversi interessi anche di rilievo pubblico con i quali la tutela non può essere posta in bilanciamento e sui quali deve necessariamente prevalere, come da sempre il Giudice delle leggi ha sottolineato e anche di recente ha avuto occasione di ribadire. Ebbene, a fermo conclusivo giudizio di Italia Nostra, gli avviati lavori di scavo nella Spianata dell'Acquasola diretti alla costruzione dell'autorimessa sotterranea implicano la destinazione di una rilevante porzione del Parco monumentale ad un uso che non solo è concettualmente incompatibile con il carattere storico e artistico in funzione del quale il bene è stato assoggettato alla tutela, ma è lesivo della sua stessa integrità fisica, amputato di quella porzione che sarà radicalmente trasformata, con i suoi storici sedimenti (la Spianata posa, come è noto, sulle Mura del Cinquecento che avevano inglobato quelle trecentesche), in un vasto edificio. Né la ricomposizione della continuità del piano di superficie può valere a ripristinare l'assetto originario del parco come tutelato con il provvedimento del 1934, non solo per la presenza delle attrezzature di servizio al garage sotterraneo (come le vaste griglie di aerazione sistemate entro finte aiuole e il corpo in elevazione dell'accesso pedonale) che denunciano la effettiva natura di tetto attrezzato dell'edificio ipogeo, ma innanzitutto per le ragioni indicate dagli esperti dell'Osservatorio che hanno escluso in pratica la possibilità di reimpianto degli alberi nella medesima zona ed hanno messo in evidenza che quel terzo del parco ricostituito artificialmente sulla soletta cementizia "si configura come una sistemazione a verde pensile" con un soprassuolo arboreo di nuovo impianto che assumerà quindi una forma vistosamente diversa dalla preesistente e dalla mantenuta consistenza della parte non interessata dall'opera. E dunque il ricomposto assetto di soprassuolo restituirà un parco, mortificato dalla nuova incompatibile funzione (come infrastruttura del traffico urbano) squilibrato e deforme, scisso in due parti a regime differenziato e incompatibile, che ha irreparabilmente perduto, con l'unità di impianto, la propria essenziale identità.Italia Nostra, all'esito del contenzioso davanti al Giudice amministrativo (che ha riguardato i soli profili di legittimità dei procedimenti amministrativi attivati dal Comune di Genova), si rivolge fiduciosa alla Magistratura Ordinaria come all'estrema garanzia della legalità (e di quella costituzionale, innanzitutto!) nell'esercizio della funzione di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e perciò rimette al Signor Procuratore della Repubblica la valutazione della condotta di radicale trasformazione in atto sul Parco dell'Acquasola di Genova, riconosciuto bene di interesse culturale particolarmente importante e prospetta la esigenza, se in quella condotta Ella avrà ravvisato gli estremi di illeciti penalmente rilevanti (art. 170 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e art. 635 del codice penale), di richiedere le urgenti misure cautelari (art. 321 del Codice di procedura penale) idonee ad impedire che la condotta illecita sia portata ad ulteriori, più gravi conseguenze con la irreparabile distruzione del bene culturale.

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