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Abolizione del canone RA per età pari o superiore a 75 anni
23.09.2010

CIRCOLARE N. 46/E
Roma, 20 settembre 2010
OGGETTO: Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni
–– Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.
244
Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
2
Indice
1. PREMESSA................................................................................................................................................. 3
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.............................................................. 4
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE..................................................................... 6
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO......................................................................................... 8
5. SANZIONI ................................................................................................................................................... 9
6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI........................................................................................................ 10
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1. PREMESSA
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
dispone che:“ A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a
settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore
complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per
l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una
sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora,
d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.”.
Il richiamato comma 132 non pone più limiti quantitativi alla fruizione
dell’agevolazione, a differenza del testo originario che consentiva di godere
dell’esonero dal pagamento del canone RAI entro il limite stanziato dal legislatore a
copertura del beneficio (euro 500.000,00).
Nell’attuale versione, inoltre, la norma in esame trova immediata
applicazione, essendo stato eliminato il rinvio all’emanazione di un decreto
ministeriale per la definizione delle relative disposizioni attuative.
L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle
radioaudizioni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Qualora il contribuente, in
presenza dei requisiti necessari per fruire della esenzione, abbia effettuato il
versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di
una istanza di rimborso.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri e alle
modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio in parola.
4
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il godimento dell’agevolazione in esame è subordinato alla sussistenza
congiunta di requisiti soggettivi nonché alla circostanza che l’esenzione debba
essere riferita all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
In particolare la norma in commento stabilisce che colui che richiede
l’agevolazione deve:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone
di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun
anno );
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilità.
Con riferimento ai requisiti sopra elencati si formulano le seguenti
precisazioni.
Nell’ipotesi in cui l’abbonamento alle radioaudizioni venga attivato nel corso
dell’anno, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data in cui il
predetto contratto viene in essere.
La norma in commento stabilisce, altresì, che il beneficiario
dell’agevolazione in trattazione non deve convivere con altri soggetti diversi dal
coniuge.
Tale disposizione va interpretata nel senso che colui che intende godere
dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti,
diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. La prospettata
interpretazione è in linea con la finalità della norma, che è quella di tutelare soggetti
anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico.
5
Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c), si osserva che il limite di
reddito, pari ad euro 6.713,98 (516,46 per tredici mensilità), è dato dalla somma del
reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente
dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende
fruire dell’agevolazione.
La circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento ad un preciso
importo di reddito, fissato nella misura di euro 516,46, esclude la possibilità di
prevedere, in via interpretativa, un adeguamento di detto importo al limite di reddito
previsto per le pensioni in favore dei soggetti disagiati (articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del reddito, si rileva che la
norma assume a riferimento il “reddito” e non il “reddito complessivo”. È da
ritenere che, ai fini del godimento dell’agevolazione in esame, il legislatore abbia
inteso tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del
suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento dello stesso
reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF. Tale interpretazione
appare aderente alla finalità perseguita dalla norma in commento, la quale intende
tutelare i soggetti che versano in condizioni di effettivo disagio economico.
Per le motivazioni suesposte, il reddito che rileva, ai fini della fruizione
dell’agevolazione, è quello dato dalla somma:
del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che
sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a
riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali,
ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e
altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
6
delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica;
dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL,
pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE
Per poter fruire dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, gli interessati devono compilare – utilizzando il modello
allegato sub 1 alla presente circolare, pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) – la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione
previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il
30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del
beneficio.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al
secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il
7
31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre)
devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare
dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta
fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione
della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della
esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.
Per quanto concerne l’anno in corso, si precisa che per beneficiare
dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve
essere spedita o consegnata non oltre il 30 novembre 2010.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 anche dai
soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008,
2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad
alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i
contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati
per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene
chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso
medesima.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione, i
contribuenti che, prima dell’emanazione della presente circolare, hanno già
presentato la domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento.
Resta salva, ovviamente la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale
documentazione integrativa al fine verificare la spettanza del diritto all’agevolazione
in capo al contribuente.
I soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento
al servizio radiotelevisivo, in possesso dei requisiti per beneficiare della
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disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per fruire di tale beneficio, devono consegnare o spedire la dichiarazione di cui
sopra entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del
canone.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati idonei controlli, anche a campione,
volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.
In riferimento alle modalità di spedizione della dichiarazione di esonero dal
pagamento del canone RAI, si fa presente che la stessa potrà, alternativamente,
essere:
spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al
seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. –
SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del
2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già
istituito, dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi degli uffici sono consultabili
sul sito www.agenziaentrate.it;
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008,
2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in
trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza, in carta
libera, utilizzando il modello allegato sub 2 alla presente circolare, reperibile sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
9
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la
dichiarazione sostitutiva (allegato sub 1), attestante il possesso dei requisiti per
godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato, da redigersi secondo le
modalità di cui si è detto nel precedente paragrafo 3.
Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso sono le stesse
precisate nel paragrafo precedente.
Non sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza di rimborso, i
contribuenti che, prima della emanazione della presente circolare, abbiano già
presentato istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso del
canone pagato.
Resta ferma la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale
documentazione integrativa al fine di accertare il diritto al rimborso spettante al
contribuente.
Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso
gli uffici postali.
5. SANZIONI
Da ultimo si fa presente che l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo
compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. Tale sanzione si
cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.
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6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI
Gli Uffici locali o territoriali, ove già istituiti, e i centri di assistenza
multicanale garantiscono adeguata assistenza e informazione all’utenza.
In particolare gli uffici, presso i propri sportelli, devono:
- fornire assistenza nella compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva
(par. 3) e dell’istanza di rimborso (par. 4);
- accertare la identità del sottoscrittore, acquisendo gli estremi identificativi del
documento di riconoscimento dello stesso;
- inoltrare le domande acquisite al competente UFFICIO TORINO 1 S.A.T. –
SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Dal loro canto, i centri di assistenza multicanale forniranno assistenza
telefonica per instradare i contribuenti alle corrette modalità di predisposizione ed
invio dei citati documenti.
Le Direzioni Regionali e provinciali vigileranno affinché gli uffici si
attengano alle istruzioni fornite e svolgano un adeguato servizio di informazione e
assistenza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI AI FINI DELL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
genzia ntrate
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono
i diritti riconosciuti al cittadino
Il presente modello contiene alcuni dati personali che verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate ai fini
dell’esenzione dal pagamento del canone Rai ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge 244 del 2007.
I dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza
di una norma di legge o di regolamento ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi possono, altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una
norma di legge o di regolamento.
I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere l’esenzione dal
pagamento del canone Rai.
Il modello contenente l’istanza può essere presentato agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. I dati verranno
trattati con modalità prevalentemente informatizzate, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto
controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
L’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. s.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in
quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
Diritti dell’interessato
Responsabili
del trattamento
Titolari
del trattamento
Modalità
del trattamento
Dati personali
Finalità
del trattamento
Informativa sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003
Allegato 1
Il/la sottoscritto/a
Nato/a il a prov.
Codice fiscale
Residente in prov.
Via/Piazza ecc.
Abbonamento RAI n.
Consapevole che l’art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti
e che in base all’art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo
42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini di usufruire dell’esenzione dal pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni per i seguenti periodi
Dichiara, in particolare:
a) di essere in possesso esclusivamente dell’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
b) di essere titolare di abbonamento RAI, ovvero di aver acquistato nel corso dell’anno l’apparecchio televisivo
c) di non essere coniugato/a
ovvero di essere coniugato/a C.F. ;
d) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;
e) che il reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d’imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l’esenzione/
rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro
Luogo e data Firma
Allega copia del documento di riconoscimento
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI
ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007
giorno mese anno
Allegato 1
Mesi Anno
Mesi Anno
Mesi Anno
1
ISTRUZIONI
IL BENEFICIO TRIBUTARIO
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l’abolizione del pagamento
del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni
che siano in possesso di determinati requisiti.
Il beneficio viene applicato a partire dall’abbonamento relativo all’anno 2008.
SOGGETTI BENEFICIARI
In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre
2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:
• aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento
RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
• possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente
a euro 516,46 per tredici mensilità.
Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del
reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge
dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si
intende fruire dell’agevolazione in esame.
Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:
• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente.
Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume
a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio,
gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i
proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad
invalidi civili);
• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
• il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
• i redditi soggetti a tassazione separata.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi
televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso
da quello di residenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Per fruire dell’agevolazione in parola è necessario compilare il presente modello per attestare
il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
Premessa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI AI FINI DELL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO
DEL CANONE RAI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 132,
DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007
Allegato 1
La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione,
va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per
la prima volta fruiscono del beneficio.
Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre
dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di
scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione
sostitutiva entro il 31 luglio.
Il modello va presentato anche da coloro i quali, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione
per gli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone.
In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2010.
Sono tenuti alla compilazione della presente dichiarazione anche i soggetti che, pur in possesso
dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno provveduto
al pagamento del canone.
In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata unitamente all’istanza di rimborso.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione
potrà, alternativamente, essere:
• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva
va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
• consegnata dall’interessato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici
locali sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, hanno già presentato agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate istanza per l’esenzione dal pagamento in data precedente all’emanazione del
presente modello, non sono tenuti a presentare un nuovo modello.
REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il presente modello e le relative istruzioni sono rese disponibili in formato elettronico e possono
essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Modulistica, all’indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il contribuente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato
dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
La dichiarazione sostitutiva deve contenere:
• l’indicazione dei dati anagrafici del sottoscrittore;
• le informazioni relative alla residenza;
• il numero del canone di abbonamento alla Rai;
• gli anni e i periodi per i quali si chiede il rimborso del canone versato ovvero gli anni e i periodi
per i quali ricorrono le condizioni per godere dell’esenzione dal pagamento del canone Rai.
Inoltre, il contribuente deve comunicare di non essere coniugato, barrando l’apposita casella.
Nel caso in cui il contribuente risulti coniugato, deve essere inserito nell’apposito riquadro
il codice fiscale del coniuge convivente.
Infine va dichiarato che in ciascuno degli anni precedenti a quello per il quale si intende fruire
dell’agevolazione in esame la somma del reddito imputabile al soggetto interessato e al
coniuge convivente dello stesso non è superiore a 6.713,98 euro.
Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
Compilazione
della dichiarazione
2
MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE RAI
ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
genzia ntrate
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono
i diritti riconosciuti al cittadino
Il presente modello contiene alcuni dati personali che verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per gestire le
richieste di rimborso del canone Rai ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge 244 del 2007.
I dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza
di una norma di legge o di regolamento ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi possono, altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una
norma di legge o di regolamento.
I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere il rimborso.
Il modello contenente l’istanza può essere presentato presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. I dati
verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con
logiche rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto
controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
L’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. s.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in
quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
Diritti dell’interessato
Responsabili
del trattamento
Titolari
del trattamento
Modalità
del trattamento
Dati personali
Finalità
del trattamento
Informativa sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003
Allegato 2
DATI DEL
CONTRIBUENTE
Cognome Nome
RIMBORSO
giorno mese anno
Comune di nascita Provincia (sigla) Data di nascita
M F
Sesso
(barrare la relativa casella)
MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE RAI
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 244 DEL 2007
All’Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 S.A.T.
Sportello Abbonamenti TV – CASELLA POSTALE 22
10121 – Torino
C.a.p.
Provincia (sigla)
Numero civico
Comune
Via, piazza, ecc.
Residenza
Codice fiscale
N. Abbonamento
Periodo per il quale si chiede il rimborso Mesi Anno
Periodo per il quale si chiede il rimborso
Periodo per il quale si chiede il rimborso
Mesi Anno
Mesi Anno
Allegato 2
SOTTOSCRIZIONE
FIRMA
MOTIVAZIONE
DELLA RICHIESTA
Data
giorno mese anno
Il richiedente ritiene di non essere tenuto al pagamento del canone radiotelevisivo essendo in possesso
di tutti i requisiti indicati nell’art. 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007.
All’uopo allega dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
1
ISTRUZIONI
IL BENEFICIO TRIBUTARIO
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l’abolizione del pagamento
del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni
che siano in possesso di determinati requisiti.
Il beneficio viene applicato a partire dall’abbonamento relativo all’anno 2008.
SOGGETTI BENEFICIARI
In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre
2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:
• aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento
RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
• possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente
a euro 516,46 per tredici mensilità.
Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio, occorre effettuare la somma del
reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge
dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si
intende fruire dell’agevolazione in esame.
Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:
• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente.
Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume
a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio,
gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i
proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad
invalidi civili);
• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
• il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
• i redditi soggetti a tassazione separata.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi
televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso
da quello di residenza.
Premessa
MODELLO PER LA RICHIESTA
DI RIMBORSO DEL CANONE RAI
Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Allegato 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento, pur essendo in possesso dei requisiti
per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso utilizzando il presente modello.
La richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita, unitamente alla dichiarazione sostitutiva
che attesta il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
È possibile presentare istanza di rimborso anche relativamente al secondo semestre dell’anno,
qualora il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento
del canone per il secondo semestre.
La domanda di rimborso del canone RAI potrà, alternativamente, essere:
• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva
va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
• consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o un ufficio territoriale ove già istituito
dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici locali sono consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, hanno già presentato agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, istanza di rimborso in data precedente all’emanazione del presente modello
non sono tenuti a presentarla nuovamente utilizzando il modello.
REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il presente modello e le relative istruzioni sono rese disponibili in formato elettronico e possono
essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Modulistica, all’indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it .
DATI PERSONALI
Vanno indicati:
• il codice fiscale, il nome e il cognome del contribuente senza alcuna abbreviazione;
• il comune di nascita, la sigla della provincia, la data di nascita e il sesso;
• il comune di residenza e la relativa sigla della provincia, l’indirizzo, il numero civico e il
codice di avviamento postale.
DATI RIMBORSO
Nel riquadro occorre inserire:
• il numero dell’abbonamento Rai;
• il periodo per il quale viene chiesto il rimborso, indicandone i mesi e gli anni di spettanza.
SOTTOSCRIZIONE
Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente indicando la data di presentazione.
Al modello deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In caso di spedizione alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore.

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