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La legge 30 , in vigore dal 24 ottobre...
11.10.2003

LEGGE 30, 16/10 RIUNIONE GOVERNO-PARTI SOCIALI

Si svolgerà giovedì 16 ottobre alle ore 9, presso il ministero del Welfare a Roma, la riunione tra il governo e le parti sociali sull'attuazione della legge 30 di riforma del mercato del lavoro, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 ottobre. Il confronto, previsto dal decreto di attuazione dello stesso provvedimento (articolo 86, comma 13), è necessario per affrontare il regime transitorio e i rinvii alla contrattazione collettiva.

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Mercato del lavoro / La legge 30 e i rinvii alla contrattazione
Tutti i trucchi nascosti


di Alessandro Genovesi Dipartimento Politiche Attive del Lavoro Cgil nazionale

Il decreto attuativo della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil continuerà una campagna di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che nascondono però più di un trucco a partire da un’idea autoritaria delle relazioni sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata.

I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che vi possano essere contratti firmati “da” (cioè solo alcune) e non “dalle” organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla contrattazione sono posti sotto “ricatto”: un eventuale decreto del ministro del Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9 mesi (in alcuni casi 6) dall’emanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i richiami alla contrattazione

Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e somministrazione di manodopera. L’articolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo “Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione” applicabile. Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra invece sottintendere l’esistenza di un Ccnl specifico delle imprese di somministrazione tout court (esempio per l’indicazione degli interventi che dovrebbe adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.

Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).

Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione, sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.

Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali o territoriali stipulati “da” organizzazioni comparativamente più rappresentative, possono prevedere altri casi in cui la somministrazione sia possibile (art. 20 c. 3). Per la somministrazione a tempo determinato (ammessa per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo anche per l’ordinaria attività) i Ccnl individuano i limiti quantitativi (art. 20 c. 4). I termini inizialmente posti al singolo contratto di somministrazione a tempo determinato (cioè il termini entro cui il singolo contratto “scade”) possono essere prorogati nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore (non specificando quale, art. 22 c.2). In relazione alla fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema (viene abolito il lavoro interinale) i Ccnl vigenti all’entrata in vigore del decreto attuativo conservano, salvo diverse intese, la loro efficacia con esclusivo riferimento però alle sole causali per il lavoro temporaneo (cioè in quali circostanze è possibile ricorrervi) che si estendono ora automaticamente al nuovo contratto di somministrazione a tempo determinato (quindi valgono le causali, ma non valgono più i limiti quantitativi all’utilizzo massimo di questi lavoratori , art. 86 c. 3). Sempre un “contratto collettivo” (quale, nazionale o territoriale? art. 22 c. 3) fisserà l’indennità di disponibilità per il lavoratore somministrato a tempo indeterminato, momentaneamente non occupato presso un’azienda utilizzatrice, nonché come esercitare i diritti sindacali nei confronti dell’azienda somministratrice.

I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore (cioè dall’impresa a cui l’agenzia di somministrazione ha “prestato” il lavoratore) potranno stabilire modalità e criteri per determinare le erogazioni economiche correlate ai risultati dell’azienda (produttività, gratifiche, ecc art. 23 c 4).

Lavoro intermittente. Le esigenze o i particolari periodi dell’anno (articolo 37) che consentono il ricorso a questa tipologia sono individuate dai contratti collettivi (art. 34) stipulati “da” organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (trascorsi 5 mesi, in assenza di accordo, il ministro del Lavoro emana nei 4 mesi successivi un decreto sostitutivo, art. 40). La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi che definiscono anche l’eventuale risarcimento che il lavoratore deve al datore, in caso di mancata risposta (art. 36 c. 1 e 6).

Lavoro ripartito (o in coppia, art. 41 e 43). I “contratti o accordi collettivi” possono determinare le modalità di sostituzione tra i due lavoratori, eventuali modifiche della loro collocazione e regolare l’istituto.

Norme transitorie (art.86). Entro 6 mesi il ministro per la Funzione Pubblica convoca le organizzazioni sindacali per armonizzare le nuove norme in relazione al pubblico impiego (cosa che formalmente però la legge 30 escludeva esplicitamente); passati 18 mesi il Ministro del lavoro verifica con le organizzazioni sindacali l’efficacia di diverse sperimentazioni (disabili, lavoro a chiamata per lavoratori under 25 e over 45,ecc.); entro 5 giorni dall’emanazione del decreto il ministro del Lavoro convoca le organizzazioni comparativamente più rappresentative per verificare la fattibilità di uno o più accordi interconfederali per la gestione della fase transitoria dalle vecchie alle nuove norme.

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